Come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR 20 del 6 febbraio 2008) le nuove Camere si riuniranno il 29 aprile p.v..
Alla Camera dei Deputati, i seggi assegnati, comprensivi dei 12 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell`Interno, così ripartiti: 344 seggi assegnati alla coalizione di centro destra (Il Popolo della Libertà-PDL, Lega Nord, Movimento per l`Autonomia alleati per il Sud), 246 seggi a quella di centro sinistra (Partito Democratico-PD, Di Pietro-Italia dei Valori), 36 all`Unione di Centro e 2 alla SÜdtiroler Volkspartei-Svp, 1 all`Aut. Lib. Democratie e 1 al Mov. Ass. italiani all`estero, per un totale di 630 deputati.
Al Senato i seggi assegnati, comprensivi dei 6 della circoscrizione estero, risultano, dai dati del Ministero dell`Interno, così ripartiti: 174 alla coalizione di centro destra, 132 alla coalizione di centro sinistra, 3 all`Unione di Centro, 2 alla Svp, 2 alla Svp-Insieme per le autonomie, 1 alla Vallee d`Aoste e 1 al Mov. Ass. italiani all`estero, per un totale di 315 senatori a cui vanno aggiunti i sette senatori a vita.
La prima riunione dall`Assemblea prevede all`ordine del giorno l`elezione dei Presidenti delle Camere. A tal fine, in base a quanto prescritto dai Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato riguardo agli adempimenti istituzionali preliminari, il Senato sarà presieduto dal parlamentare più anziano per età e la Camera dei Deputati dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti eletti nella legislatura precedente.
In particolare, al Senato si procede con votazione a scrutinio segreto e viene eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; tale maggioranza è richiesta nel caso in cui si rendesse necessario un secondo scrutinio. Alla terza votazione, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la suddetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Alla Camera l`elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra gli stessi anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
A seguito dell`elezione del Presidente ciascuna Camera procede alla costituzione dell`Ufficio di Presidenza, composto, come da Regolamento, da (quattro) Vicepresidenti, (tre) Questori e (otto) Segretari.
Nei giorni immediatamente successivi – due secondo il Regolamento della Camera dei Deputati, tre secondo quello del Senato – si da avvio alla formazione dei Gruppi parlamentari, con l`indicazione da parte di ogni parlamentare del Gruppo del quale intende far parte.
I Gruppi parlamentari una volta formati, con un minimo di venti deputati o di dieci senatori, procedono ad eleggere il proprio Presidente, nonchè a designare i propri rappresentanti all`interno delle singole Commissioni parlamentari permanenti.
Ciascuna Commissione parlamentare, una volta costituita, provvede ad eleggere il proprio Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari.
Unitamente a questi adempimenti dovrà, quindi, essere nominato il Presidente del Consiglio e formato il nuovo Governo.