L’Inps, ha ricordato che entro il 30 settembre 2008 i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono regolarizzare i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 7 maggio scorso per informare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 56/08, ha ricordato che entro il 30 settembre 2008 i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono regolarizzare i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
L’istanza di regolarizzazione da presentare all’Inps, a cui dovrà essere allegato l’accordo sindacale, dovrà contenere l’indicazione dei lavoratori da regolarizzare e ancora in forza, nonché fare riferimento al periodo non antecedente alla prescrizione quinquennale.
Si ricorda che il datore di lavoro, per attivare la procedura di emersione, dovrà versare una somma pari ai 2/3 di quanto dovuto per il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Della suddetta somma, 1/5 dovrà essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell’istanza e la restante parte in 60 rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi.
Infine, la nota chiarisce che, relativamente al provvedimento di regolarizzazione, l’Inps svolge esclusivamente un’attività istruttoria, mentre la fase decisoria è rimessa interamente all’Organo collegiale composto, in ogni ambito provinciale, dal Direttore della Direzione provinciale del Lavoro, dal Direttore della sede INPS e dal Direttore della sede INAIL.
Avverso tale provvedimento, non potendosi esperire alcun ricorso gerarchico “proprio” e “improprio” ed essendo espressione di una volontà collegiale, può essere presentato ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla decisione del Collegio.
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