Decreto legge n. 60 dell`8 aprile 2008 recante ``Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali"" (DDL 687/S) - Decreto legge n. 61 dell`8 aprile 2008 recante ``Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile"" (DDL 688/S).
Viene prevista una norma in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell`ambito dell`Unione Europea (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n.2002/4888). Con la stessa viene precisato che le amministrazioni pubbliche, tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori, valutano, ai fini giuridici ed economici, l`esperienza professionale e l`anzianità acquisite da cittadini comunitari nell`esercizio di un`attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro o presso organismi dell`Unione Europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell`ambito dell`ordinamento italiano (Procedura di infrazione n.2002/4888).
|
Emendamento del Governo
|
Viene introdotta una norma che apporta modifiche al D.Lgs. 215/03 di attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall`origine etnica (Parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione n.2005/2358). Viene previsto, in particolare, in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti, che quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell`esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l`onere di provare l`insussistenza della discriminazione.
Viene, altresì, disposto che la suddetta tutela si applica anche nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività volta ad ottenere la parità di trattamento.
|
Emendamento del Governo
|
Viene inserita una disposizione che modifica il D.Lgs. 216/03 di attuazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Messa in mora nell`ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). In particolare, in relazione all`ambito di applicazione del principio di parità di trattamento, è stata introdotta una norma con cui vengono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell`età dei lavoratori e quelle che disciplinano, in particolare, la definizione di condizioni speciali di accesso all`occupazione e alla formazione professionale; la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l`accesso all`occupazione o a taluni vantaggi connessi all`occupazione e la fissazione di un`età massima per l`assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Viene, altresì, precisato che le suddette disposizioni sono fatte salve purchè siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.
Viene, infine, disposto che quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell`esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l`onere di provare l`insussistenza della discriminazione.
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale suddetta, la stessa si applica avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività volta ad ottenere la parità di trattamento.
Relativamente alla legittimazione ad agire, la stessa viene riconosciuta alle organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell`interesse leso, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l`atto discriminatorio. I predetti soggetti sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.
|
Emendamento del Governo
|
Viene introdotta una norma che apporta modifiche al D.Lgs. 198/06, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e al D.Lgs. 151/01, Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (Messa in mora nell`ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535).
In particolare, viene previsto che costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento, nonchè l`ordine di porre in essere un atto o un comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. Viene, altresì, disposto che qualora vengano poste in essere violazioni delle disposizioni relative alle discriminazioni nell`accesso al lavoro e al lavoro della donna in stato di gravidanza, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell`interesse leso o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro ove è avvenuto il comportamento denunziato, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, può ordinare all`autore del comportamento denunziato, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
In materia di rientro e conservazione del posto, viene precisato che al termine dei periodi di divieto di lavoro relativi alla tutela della salute della lavoratrice e al congedo di maternità, le lavoratrici hanno altresì diritto di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare , che sarebbero loro spettati durante l`assenza.
|
Emendamento del Governo
|
Viene introdotta una disposizione che modifica l`articolo 2, comma 82, del decreto legge 262/06, convertito dalla L. 286/06 (Messa in mora nell`ambito della procedura d`infrazione n. 2006/2419).
In particolare, viene previsto che in occasione del primo aggiornamento (successivo all`entrata in vigore del DL 262/06) del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali e non anche in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione (periodo che è stato soppresso), il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonchè quelle conseguenti all`aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall`aggiornamento ovvero dalla revisione.
Inoltre, viene precisato che la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonchè tutti i relativi atti aggiuntivi.
Viene, altresì, previsto che sono approvati tutti gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nonchè viene precisato che ogni successiva modifica o integrazione delle predette convenzioni è approvata secondo quanto stabilito dall`art. 2, comma 82 e ss. del DL 262/06, convertito dalla L. 286/06.
|
Emendamento del Governo.
|
Decreto legge n. 60 dell`8 aprile 2008 recante ``Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali"" (DDL 687/S - Decreto legge n. 61 dell`8 aprile 2008 recante ``Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile"" (DDL 688/S).
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |