Grazie alla definizione di alloggio sociale fornita con il DM 22 aprile 2008 (pubblicato sulla GU n. 146 del 24 giugno 2008) non dovranno essere assoggettati alla procedura di comunicazione e di autorizzazione come “aiuto di Stato”” i corrispettivi, di qualunque natura, attribuiti agli operatori che realizzano programmi pubblici di edilizia sociale.
Tale definizione, elaborata, secondo le previsioni della legge 9/2007, di concerto tra i ministeri delle Infrastrutture, della Solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia e delle politiche giovanili svolge un ruolo determinante per dare attuazione ad ogni intervento nel campo dell`edilizia sociale senza incorrere in procedure di infrazione comunitaria.
Rientrano nella nozione di “alloggio sociale””: l`unità immobiliare ad uso residenziale concessa in locazione permanente a favore dei soggetti che non sono in grado di accedere al libero mercato ma anche, come richiesto dall`Ance, gli alloggi destinati alla proprietà o alla locazione per otto anni.
Sono compresi in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni, e anche alla proprietà.
L`alloggio sociale è inoltre qualificato come servizio di interesse economico generale e costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.
Saranno le Regioni in concertazione con le Anci regionali, a definire i requisiti per l`accesso all`alloggio sociale.
Gli operatori pubblici che erogano i servizi di edilizia sociale in locazione permanente, e gli operatori pubblici e privati selezionati con gare pubbliche per la realizzazione degli alloggi sociali, hanno diritto ad una compensazione costituita dal canone di locazione e da altre eventuali misure stabilite dallo Stato e dagli enti locali.
Nel DM sono, infine, indicati alcuni criteri per la valutazione di adeguatezza e idoneità degli alloggi, che dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui agli articoli 16 e 43 della legge 457/1978. L`alloggio deve essere, inoltre, costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.
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