è stato assegnato, in prima lettura, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati il DL 93/08 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”” (DDL 1185/C Relatori On. Laura Ravetto del Gruppo parlamentare PDL e On. Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP) volto a salvaguardare il potere d`acquisto delle famiglie attraverso il sostegno della domanda e l`incremento della produttività del lavoro.
Il decreto legge, che si compone di 5 articoli, prevede, in particolare, l`esenzione a decorrere dall`anno 2008, dall`imposta comunale sugli immobili per la prima casadi cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all`articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo.
Viene, altresì, specificato che ai fini dell`attuazione del federalismo fiscale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, viene sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
In relazione all`incremento della produttività del lavoro viene stabilita l`applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività. La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro.
Con altra disposizione concernente la rinegoziazione dei mutui per la prima casa viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle finanze stipuli con l`Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un`apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari, con la quale si definiscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell`abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La proposta di rinegoziazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari ai soggetti interessati dovrà essere formulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto; la rata dei mutui, su richiesta del cliente, può scendere al tasso del 2006.
Inoltre, con un`apposita norma si dispone la modifica dei termini del prestito concesso alla società Alitalia con il DL 80/08 al fine di salvaguardarne la continuità aziendale in attesa dell`adozione, da parte del Governo, delle iniziative necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società.
Particolarmente articolata risulta essere la norma sulla copertura finanziaria degli interventi previsti. Al riguardo, il decreto è corredato da un apposito allegato (elenco n. 1) in cui sono riportate le riduzioni di ciascuna autorizzazione di spesa indicata e il cui ammontare è pari a 1.010,5 milioni di euro per l`anno 2008, a 842,3 milioni di euro per l`anno 2009, a 644,5 milioni di euro per l`anno 2010 e a 186,5 milioni di euro a decorrere dal 2011.
Vengono apportate, altresì, modifiche in termini di riduzione quantitativa a somme previste dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008), dal DL 248/07 convertito dalla L. 31/08 e dalla L. 296/06 (legge finanziaria 2007), il cui ammontare è pari a 656,1 milioni di euro per l`anno 2008, a 749,1 milioni di euro per l`anno 2009, a 213,1 milioni di euro per l`anno 2010, a 124,5 milioni di euro per l`anno 2001, a 131,5 milioni di euro per l`anno 2012, a 79,5 milioni di euro per l`anno 2013 e a 75,5 milioni di euro a decorrere dall`anno 2014.
Viene appositamente indicato che le risorse derivanti dalle citate modifiche normative e quelle derivanti dalle riduzioni delle dotazioni di spesa di cui al richiamato elenco n. 1, confluiscono nel “Fondo per interventi strutturali di politica economica”” di cui all`art. 10, comma 5, del DL 282/04, convertito dalla L. 307/04 e sono utilizzate in parte a copertura degli oneri derivanti dal decreto legge.
Viene prevista, altresì, la riutilizzazione, ai fini di copertura, delle somme iscritte per la missione “Infrastrutture pubbliche e logistica””, programma “Sistemi stradali e autostradali””, già destinate fino al 2006 alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra Sicilia e il continente (“Ponte sullo Stretto””). Le suddette risorse, successivamente versate all`entrata del bilancio dello Stato sul finire del 2007 da Fintecna s.p.a, erano state riassegnate (in attuazione dell`articolo 1, comma 1155, della L.296/06) sul capitolo 7487 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture per l`anno 2008, per l`importo complessivo di euro 1.363.500.000 al fine di essere destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell`ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria.
La norma del decreto legge prescrive che tali risorse non ancora destinate al suddetto fine confluiscano al “Fondo per interventi strutturali di politica economica”” e che una parte delle stesse, pari a 611 milioni di euro, venga versata nell`anno 2008 su apposita contabilità speciale. Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, la differenza risultante tra l`importo complessivo confluito al citato Fondo (1.365,5 milioni di euro) e l`importo riversato dal Fondo stesso alla contabilità speciale (611 milioni di euro), pari a 752,5 milioni di euro costituisce quota parte delle risorse utilizzate per l`anno 2008 a copertura degli oneri recati dal decreto legge.