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Abrogate le norme attuative della responsabilità solidale ma rimane confermato il principio generale di responsabilita' per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore. Così l'art.3, comma 8 del D.L. 3 giugno 2008, n.97

Archivio, Fiscalità e incentivi

Responsabilità solidale appalt/subappalt. per le ritenute fiscali – Abrogazione norme attuative

4 Giugno 2008
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Abrogato l’F24 per singolo cantiere e tutti gli altri adempimenti a carico dell’appaltatore e del subappaltatore, in ordine alla responsabilità solidale per le ritenute fiscali e i contributi previdenziali ed assicurativi, introdotta dal decreto “Visco-Bersani” (art.35, commi 28-34, legge 248/2006) e le cui modalità attuative erano state individuate dal D.M. 74/2008
Resta, in ogni caso, confermato il principio di responsabilità solidale a carico dell’appaltatore, in ordine all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi sui redditi di lavoro dipendente, a cui è tenuto il subappaltatore.
Tale disposizione, infatti, è contenuta nel comma 28 dell’art.35 della legge 248/2006, che rimane comunque in vigore, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n.97[1], che, all’art. 3, comma 8, abroga i commi da 29 a 34 del citato art.35, nonché il relativo decreto attuativo 74/2008, che avrebbe reso operativa la responsabilità solidale a decorrere dal prossimo 16 giugno 2008 (Cfr. Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali ed assicurativi – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del 17 aprile 2008).
Allo stesso modo, resta confermato quanto previsto dall’art.29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (“Legge Biagi”),in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
In particolare, sotto il profilo fiscale, l’abrogazione delle modalità operative della responsabilità solidale comporta il venir meno:
– in capo al subappaltatore: dell’obbligo di comunicare all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazionesostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un’asseverazione da parte di soggetti abilitati;
– in capo all’appaltatore: dell’obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l’acquisizione della documentazione attestante la “regolarità fiscale” del subappaltatore;
– in capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.
Diversamente, la mancata abrogazione del comma 28 dell’art.35 della legge 248/2006 implica la conferma del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando in alcun modo il committente[2]), senza alcuna esimente, né limiti quantitativi e temporali[3].
Risultano in tal modo comunque accolte le istanze dell’ANCE, che, fermo restando il pieno sostengo ad una seria politica di lotta all’economia sommersa, aveva evidenziato al Governo l’urgenza di pervenire ad un ripensamento sulla documentazione che veniva richiesta per evitare la responsabilità solidale e che si sarebbe certamente tradotta in un sovraccarico di oneri amministrativi in capo alle imprese, tali da rallentare le attività ed incidere sui flussi finanziari.
In ogni caso, l’ANCE non mancherà di intervenire presso le competenti sedi, affinché, durante l’iter di conversione del D.L. 97/2008, si possa pervenire ad un quadro normativo certo, che, nel garantire comunque l’interesse del lavoratore ad un corretto e regolare versamento delle ritenute fiscali da parte del proprio datore di lavoro, non comporti ulteriori gravosi oneri nella gestione amministrativa delle imprese ed il rischio di un blocco nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.
Schema di Sintesi
Responsabilità solidale ritenute fiscali
Committente
NO
Appaltatore
SI
Art.35, c.28, L.248/2006
NO ESIMENTE
Subappaltatore
SI
Art.35, c.28, L.248/2006
NO ESIMENTE


[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 3 giugno 2008 ed in vigore dalla medesima data.
[2] Ciò in virtù dell’abrogazione del comma 34, dell’art.35 della legge 248/2006, che, estendendo le disposizioni dell’art.29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 (“Legge Biagi”) anche con riferimento all’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, sottoponeva anche il committente privato (impresa o datore di lavoro) alla responsabilità solidale, per i due anni successivi alla cessazione dell’appalto.
[3] Con l’abrogazione dei commi 29 e 30 del citato art.35 del decreto “Visco-Bersani”, viene meno, infatti, la possibilità, per l’appaltatore, di essere esonerato dalla responsabilità con l’acquisizione della documentazione attestante la “regolarità fiscale” del subappaltatore, nonché il limite “quantitativo” di tale responsabilità, pari al corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

1437-Decreto Legge 3 giugno 2008, n.97 art. 3, comma 8.pdfApri
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