SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Istituzione di una Commissione parlamentare d`inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”” (Doc. XXII, n. 6).
L`Aula ha approvato il Documento in oggetto volto ad istituire una Commissione monocamerale d`inchiesta composta da venti Senatori.
La stessa ha il compito di accertare, tra l`altro:
– la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette “morti bianche””, alle malattie, alle invalidità e all`assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
– l`entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall`estero e alla loro protezione d esposizione a rischio;
– le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell`ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
– il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l`efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
– l`idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
– l`incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonchè sul Servizio sanitario nazionale;
– quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
– l`incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalal criminalità organizzata;
– la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
– Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 692/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
In relazione alle modifiche al codice penale, viene inserita una disposizione con cui si modifica la rubrica del reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c .p. al fine di includere anche le associazioni criminali straniere.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma con cui si modifica il D.Lgs. 271/89 contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In particolare, viene sostituita la disposizione (art.132-bis) sulla formazione dei ruoli di udienza al fine di attribuire precedenza nello svolgimento dei processi ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo ai 10 anni e, tra l`altro, ai delitti di criminalità organizzata.
Inoltre, viene previsto che nella formazione dei ruoli d`udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei processi concernenti i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Emendamento a firma dei Relatori e del Governo
Art. 5
Con riferimento alla condotta penalmente rilevante di chi cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, viene specificato che può aversi la confisca dell`immobile, altresì, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
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Emendamento a firma del Governo
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Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione che sostituisce la norma sul pagamento in misura riddotta di cui all’articolo 16, comma 2, della L.689/1981 recante modifiche al sistema penale. Nella specie, viene previsto che la Giunta provinciale o comunale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista anche in deroga a quanto statuito dalla suddetta legge.
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Emendamento a firma del Governo
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Articolo aggiuntivo
Viene introdotta un`apposita disposizione che disciplina il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio con cui si riconosce la possibilità di autorizzare un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate nel caso in cui risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità il quale è posto a disposizione dei prefetti delle province.
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Emendamento a firma del Governo
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 26/2008.
Il decreto legge nelle more di una completa ed organica rivisitazione delle discipline di riferimento, interviene a modificare le norme vigenti che disciplinano il contrasto dei fenomeni di criminalità posti in essere da immigrati clandestini nonchè a rendere più severe le sanzioni per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Tra gli interventi sulle norme relative all`immigrazione clandestina, oltre alla modifica di disposizioni penali riguardanti l`espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti, sono incluse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998.
Tra queste ultime, specificatamente, viene introdotta una nuova ipotesi di reato, modificata in corso d`esame, applicabile nei confronti di chi dà alloggio o cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell`immobile in caso di condanna irrevocabile ovvero in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell`art. 444 c.p.p., anche nel caso di sospensione condizionale della pena e salvo che l`immobile non appartenga a persona estranea al fatto (vedi emendamento di cui sopra).
Per quanto riguarda i reati collegati alla circolazione stradale il testo interviene sulla fattispecie delittuosa di omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevedendo l` inasprimento delle sanzioni per tutti i casi in cui l`evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, elevando da cinque a sette (inizialmente sei) anni il massimo della pena edittale.
Inoltre, viene innalzata da dodici a quindici anni il massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse.
Con l`inserimento di un comma aggiuntivo al reato di omicidio colposo, viene riservato un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all`assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.
Analogamente, vengono previste sanzioni più severe per il reato di lesioni colpose per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. In corso d`esame sono state altresì inasprite le sanzioni per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all`articolo 416-bis c.p..
Il provvedimento legislativo modifica anche il Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (D.Lgs. 267/00, art. 54), potenziandone i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali.
A tale riguardo, vengono riformulate le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo e gli viene riconosciuto, tra l`altro, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l`incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In corso d`esame è stata altresì inserita la previsione secondo cui il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro, al fine di adottare provvedimenti di espulsione o di allontaname nto dal territorio dello Stato.
Inoltre, il prefetto può, da parte sua, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.
Il decreto legge interviene, altresì, sulla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell`obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
In corso d`esame è stata riformulata la suddetta disposizione con la previsione di ulteriori aspetti riguardanti in particolare l`applicazione delle misure di prevenzione.
Altra disposizione prevede il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell`ordine. Al riguardo, in corso d`esame la norma è stata sostituita al fine di coinvolgere , altresì, la polizia provinciale nell`ambito dei piani coordinati di controllo.
Infine, sono apportate modifiche al codice di procedura penale estendendo, in particolare, l`ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonchè modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.
Il decreto legge, che scade il 25 luglio 2008, passa ora all`esame della Camera dei Deputati.