L`Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il DL 93/08 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”” (DDL 866/S Relatori il Sen. Gilberto Pichetto Fratin e il Sen. Antonio Gentile, entrambi del Gruppo parlamentare PdL), nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento, in particolare, prevede l` esenzione, a decorrere dall`anno 2008, dall`imposta comunale sugli immobili per la prima casa di cui al D.Lgs. 504/1992, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso) alle quali continuano ad applicarsi le detrazioni vigenti, di cui all`articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Al riguardo, in corso d`esame , è stato specificato che con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto, relative alla definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le quali è escluso il versamento dell`imposta comunale sugli immobili, non si applicano le sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell`imposta comunale sugli immobili, relativa all`anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Altra norma riguarda la
detassazione del lavoro straordinario con l`applicazione, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta sostitutiva dell`imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, per le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e per gli incrementi di produttività.
La norma ha natura sperimentale e si applica al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro.
Al fine dell`attuazione del federalismo fiscale il testo dispone la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Il decreto legge contiene, altresì, una norma sulla rinegoziazione dei mutui per la prima casa che prevede che il Ministero dell`Economia e delle Finanze stipuli con l`Associazione Bancaria Italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un`apposita convenzione, aperta all`adesione delle banche e degli intermediari finanziari, con la quale si definiscono le modalità e i criteri della suddetta rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell`abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Viene prevista, tra l`altro, la possibilità, al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, che nella convenzione da stipulare tra l`Associazione bancaria italiana e il Ministero dell`Economia e delle finanze, le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto, ferma restando l`opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell`art. 8, comma 4, del DL 7/07, convertito dalla L. 40/07, sulle misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Si vedano precedenti del 4 giugno 2008 e del 2 luglio 2008.
Testo del decreto legge come approvato (
DDL 866/S)