L`Aula ha approvato, in prima lettura, il DL 97/08 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini”” (DDL 735/S, Relatore Sen. Rosario Giorgio Costa del Gruppo parlamentare PdL).
Nel corso dell`esame sono state apportate numerose integrazioni al testo originario.
In particolare, è stata introdotta una norma che prevede, con riferimento alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ed alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2008, la proroga, al 31 ottobre 2008, del termine a decorrere dal quale le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Viene, altresì, prorogato, al 31 ottobre 2008, il termine entro il quale devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia (termini fissati al 30 giugno 2008 dal’art.2, comma 2, del DL282/02, convertito dalla legge 27/03).
In corso d`esame è stata introdotta, inoltre, una norma che modifica il D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, viene sostituito il comma 159 del suddetto Codice, relativo al regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica. Al riguardo, viene previsto che fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di seguito descritto.
Viene disposto che la disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6. Il mancato adempimento da parte delle Regioni determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
Viene previsto che l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate. Quest`ultima, se ritiene l`autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio può annullarla con provvedimento motivato, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione.
Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l`autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
è stata, altresì, inserita una norma che recepisce le disposizioni contenute nel decreto legge 113/08 sulla proroga di termini (DDL 859/S). Vengono, altresì, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso.
In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, viene previsto che la sospensione del divieto di ricorrere all`arbitrato, già prorogata al 1° luglio 2008 dall` art. 15, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, viene ulteriormente posticipata alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Vengono previste modifiche alla norma relativa alla prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all`art. 3, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08. In particolare, viene differito, al 30 giugno 2009, il termine per il completamento dell`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Resta ferma la disposizione con la quale viene stabilito che la suddetta proroga si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`art. 2, del DPR 37/98. Viene, invece, abrogata la norma relativa al termine entro cui effettuare l`adeguamento per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.
In relazione ai termovalorizzatori viene previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili, di cui al comma 1118, dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, deve essere completata dal Ministro dello Sviluppo economico entro il 31 dicembre 2008.
Viene previsto, altresì, che ai Comuni delle aree individuate dall`obiettivo “Convergenza”” del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell`11 luglio 2006 (recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell`anno 2008, 30 milioni nell`anno 2009 e 20 milioni nell`anno 2010.
Viene stabilito, inoltre, il differimento al 30 settembre 2008 del termine entro il quale le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, assegnata per l`anno 2007 all`insieme delle comunità montane presenti nella Regione. Viene, altresì, prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui deve essere accertato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l`effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa per il finanziamento delle comunità montane.
Con altra disposizione viene prorogato, al 31 dicembre 2008, il termine entro il quale le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di cui al capo I, del titolo V, del regio decreto 215/33.
Vengono prorogati al 30 giugno 2009 i termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle L. 146/04 e 148/04 e all`art. 5, comma 1, della L. 147/04, relativi all`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente i provvedimenti necessari per l`istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato.
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2008 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal comma 461, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) in riferimento alle società regionali dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni.
In corso d`esame è stata, altresì, introdotta una disposizione con la quale viene previsto che le disposizioni di cui all`art. 17, comma 1, lett. a) e dell`art.28, del D.Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avranno efficacia a far data dal 1° gennaio 2009 (anzichè decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale). Si tratta, in particolare, dell`attività connessa alla valutazione dei rischi e dell`oggetto della valutazione stessa che ricomprende, tra l`altro, la scelta delle attrezzature di lavoro. Fino alla suddetta data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Viene, altresì, prorogata, al 1° gennaio 2009, l`applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, dell`art. 117, del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada). Si tratta, in particolare, della previsione in base alla quale i titolari di patente di guida B, per il primo anno dal rilascio, non possono guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.
Viene prorogato, inoltre, al 31 dicembre 2008, il termine per l`applicazione delle disposizioni di cui all`art. 3, comma 1, del DL 7/05, convertito dalla L. 43/05, relative all`utilizzazione delle risorse da assegnare alla ARCUS S.p.a..
Il provvedimento prevede, in particolare, per quanto riguarda l`ambito fiscale, l`abrogazione dei commi da 29 a 34 dell`articolo 35 del DL 223/06 (cosiddetto decreto “Visco-Bersani””), convertito con modificazioni dalla L. 248/06, nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze n. 74/08, contenenti le norme attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
Resta, invece, confermato il comma 28, del suddetto articolo 35 che sancisce il principio generale di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Vengono, altresì, previsti differimenti di termini, riferiti all`anno 2008, per la trasmissione di alcune categorie di dichiarazioni all`Agenzia delle entrate.
Nella specie, viene previsto che i CAF-dipendenti, ovvero i professionisti abilitati all`attività di assistenza fiscale, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica del modello 730/2008; tuttavia, la proroga non si applica alle dichiarazioni relative a sostituti di imposta nelle ipotesi puntualmente individuate dal provvedimento del Direttore dell`Agenzia del 23 gennaio 2008. Viene, altresì, prorogato al 10 luglio 2008 il termine per la presentazione del modello 770/2008 semplificato relativo ai sostituti d`imposta di cui al comma 3-bis dell`articolo 4 del DPR 322/98.
Con altra disposizione viene stabilito che le società di capitali, soggetti equipararti, enti non commerciali, i cui termini per la presentazione della dichiarazione scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni medesime in via telematica direttamente o avvalendosi degli incaricati individuati; le stesse società di persone e i soggetti equiparati possono procedere all`invio telematico del modello unico entro il 30 settembre 2008 qualora il rispettivo termine per la presentazione della dichiarazione scade entro il 29 settembre 2008.
Il decreto legge prevede, inoltre, che le persone fisiche possono presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati individuati dall`art. 3, commi 2 bis e 3 del regolamento di cui al DPR 322/1998, entro il 30 settembre 2008.
Il decreto legge, interviene, altresì, a modificare le procedure di gestione dei crediti di imposta disciplinati dall`art. 1, commi da 271 a 279 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) relativi agli investimenti in aree svantaggiate nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato.
In particolare, viene previsto che per i progetti di investimento già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge, i soggetti che vogliano beneficiare del credito d`imposta presentano il formulario per la trasmissione dei dati (adottato dall`Agenzia entro sette giorni dall`entrata in vigore del decreto), entro trenta giorni dall`attivazione della procedura di trasmissione del formulario da parte dell`Agenzia delle entrate (da realizzarsi entro tre giorni dall`adozione del formulario). Il richiamato formulario deve essere approvato con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate e costituisce prenotazione del diritto alla concessione del credito d`imposta.
Per quanto riguarda, invece, i progetti avviati a decorrerre dall`entrata in vigore del decreto legge la compilazione e l`invio telematico del formulario all`Agenzia delle entrate costituisce prenotazione alla concessione del credito di imposta da soddisfarsi successivamente rispetto ai progetti di cui sopra e che risultano, quindi, già avviati. Viene specificatamente indicato che l`Agenzia delle entrate prenderà in esame i formulari nel rispetto rigoroso dell`ordine cronologico di arrivo e che il credito di imposta sarà riconosciuto nei limiti dello stanziamento delle risorse relative all`anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, agli anni successivi nei termini puntualmente indicati dal decreto.
Il provvedimento dispone, altresì, la proroga di alcuni termini legislativi, tra cui:
– la proroga al 1° gennaio 2009 del termine per l`abrogazione di cui all`art. 256, comma 4, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici) degli artt.351, 352, 353, 354 e 355 della L. 2248/1865 (concernenti i creditori degli appaltatori di opere pubbliche, nonchè la domanda e la concessione di sequestri), in scadenza il 1° luglio 2008 come da ultimo sancito dall`art. 19 del DL 248/07, convertito con modificazioni dalla L. 31/08;
– la proroga al 1° gennaio 2009 dell`obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all`INAIL, o all`IPSEMA, per fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`evento e, per fini assicurativi, le informazioni concernenti gli infortuni sul lavoro che comportano un`assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all`art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08 recante attuazione dell`articolo 1 della L.123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Viene, altresì, differito al 1° gennaio 2009 il divieto, relativamente alla sorveglianza sanitaria, di effettuare visite mediche nella fase preassuntiva di cui all`art. 41, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 81/08.
è stata soppressa, in corso di esame, la norma sulle disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree s.p.a.
Il decreto legge, che scade il 2 agosto 2008, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Si veda precedente del 10 giugno 2008.
Testo del decreto legge come approvato dal Senato (DDL 735/S).