Nell`ambito degli “Strumenti per l`efficienza energetica”” (Titolo II del decreto) sono di particolare interesse per l`edilizia gli articoli riguardanti gli “incentivi e strumenti finanziari””, la “semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi”” le “misure di accompagnamento””.
Prime valutazioni sugli articoli di prevalente rilevanza per l`edilizia.
Scomputo dei volumi, delle superfici e deroga alle distanze minime
Ai commi 1 e 2 dell`art. 11, vengono introdotte deroghe alle norme nazionali, regionali e ai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e delle altezze massime degli edifici.
Nello specifico, nel caso di edifici di nuova costruzione, non vengono considerati, nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
– lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori a 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm,
– il maggiore spessore dei solai di copertura fino ad un massimo di ulteriori 25 cm
– il maggiore spessore dei solai intermedi fino ad un massimo di ulteriori 15 cm
purchè si ottenga una riduzione di almeno il 10% dell`indice di prestazione energetica previsto dal d. lgs 192/05.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura tali da ottenere una riduzione di almeno il 10% dei limiti della trasmittanza termica previsti dal d. lgs 192/05, è invece permesso derogare in merito a:
– le distanze minime tra edifici (da parte di entrambi gli edifici confinanti) e del nastro stradale, nella misura massima di 20 cm
– le altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 cm.
Sia nel caso di edifici di nuova costruzione che di riqualificazione energetica di edifici esistenti, non si può comunque derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale ed antisismica (comma 5).
Incentivi per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili
Il comma 3 dell`art. 11 introduce semplificazioni nelle procedure amministrative per l`installazione di micro impianti eolici (altezza e diametro massimi rispettivamente pari a 1,5 e 1 m), di impianti solari termici e fotovoltaici, integrati negli edifici, considerandoli interventi di manutenzione ordinaria e non soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività, purchè la superficie dell`impianto non sia superiore rispetto a quella del tetto. In tali casi è quindi sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Applicazione della normativa
Sulle disposizioni precedenti vale il principio di cedevolezza; l`applicazione vale pertanto fino
all`emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima.
Contributo per le nuove costruzioni ad alte prestazioni energetiche
Il comma 351, dell`art. 1, della Finanziaria 2007 prevedeva un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 m3, con data di inizio lavori entro dicembre 2007, pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire un valore limite di fabbisogno energetico inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nel d. lgs 192/05.
Il comma 6 dell`art. 11 del d. lgs 115/2008 posticipa la data di inizio lavori, entro la quale è possibile usufruire del suddetto contributo, al 31/12/2009.
Seguirà, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto per dare attuazione al contributo suddetto.
Efficienza energetica nel settore pubblico
Relativamente all`efficienza energetica nel settore pubblico, agli articoli 12, 13, 14 e 15 si provvede a dare attuazione a quanto richiamato dall`articolo 5 della direttiva 2006/32/CE.
In particolare, l`articolo 12 assegna all`amministrazione pubblica la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell`adozione degli obblighi di miglioramento dell`efficienza energetica, oltre al monitoraggio delle azioni avviate.
L`articolo 13 introduce taluni obblighi nel settore degli edifici pubblici volti a migliorarne le prestazioni energetiche, che riguardano principalmente il ricorso agli strumenti finanziari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o in specifici casi di ristrutturazioni edilizie (che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell`involucro edilizio riscaldato), la certificazione energetica di edifici pubblici od ad uso pubblico con superficie utile maggiore di 1000 m2.
Le diagnosi energetiche e le campagne di informazione
Per quanto riguarda le diagnosi energetiche e le campagne di informazione, l`articolo 18 affida all`Agenzia, funzione svolta dall`ENEA (comma 1 dell`art. 4), il compito di assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetiche efficaci e di alta qualità che individuino eventuali misure di miglioramento dell`efficienza energetica.
Il comma 3 dello stesso articolo equipara la certificazione energetica degli edifici, di cui al d. lgs 192/05, ad una diagnosi energetica, svolta con le metodologie che l`Agenzia deve individuare (commi 1 e 2 dell`art. 18).
Di particolare rilevanza è quanto riportato al comma 6 che, rimandando all`allegato III, dà piena attuazione a quanto previsto dal d. lgs 192/05 in materia di certificazione energetica degli edifici.
Infatti si anticipano, in attesa dell`emanazione dei decreti attuativi previsti dal d. lgs 192/05, gli elementi essenziali per dare attuazione in materia di diagnosi energetica e certificazione energetica.
Si evidenzia che comunque le disposizioni contenute nell`Allegato III hanno carattere transitorio e mantengono vigenza fino alla data dell`entrata in vigore dei citati provvedimenti di attuazione del d. lgs 192/05.
Va inoltre evidenziato che quanto introdotto all`articolo 18 ed all`Allegato III è conforme agli esiti del processo di confronto terminato con l`acquisizione della citata intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 20 marzo 2008.
Contenuti dell`allegato III
L`allegato III, le cui disposizioni si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino all`entrata in vigore dei decreti attuativi del d. lgs 192/05 o di eventuali provvedimenti regionali, definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti degli edifici ed i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
è comunque da considerare che le regioni e le province autonome, che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sul risparmio energetico degli edifici, devono adottare misure atte a favorire la coerenza ed il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti ai contenuti dell`allegato III.
Allegato III – Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Al comma 1 dell`allegato III vengono indicate le UNI TS 11300 quali norme tecniche nazionali da adottare per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Gli strumenti di calcolo (software commerciali) della prestazione energetica degli edifici e degli impianti devono garantire uno scostamento massimo dei valori degli indici di prestazione energetica di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri, determinati con l`applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La garanzia per rispettare tale scostamento deve essere fornita mediante verifica e dichiarazione da parte del Comitato termotecnica italiano (CTI) o dall`Ente nazionale di unificazione (UNI) (comma 2 dell`allegato III), o dall`autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo purchè vi sia il riferimento della richiesta di verifica ad uno degli organismi citati.
Il CTI viene incaricato di predisporre lo strumento di nazionale di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti (comma 3 dell`allegato III).
Allegato III – Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Vengono r iconosciuti come Soggetti certificatori i “tecnici abilitati””, ovvero tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi od associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all`esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Deve comunque essere assicurata l`indipendenza e l`imparzialità di giudizio dei Soggetti certificatori, tranne che nel caso di tecnici abilitati dipendenti che operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell`energia e dell`edilizia.
Allegato:
– D.Lgs. 115/2008