è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 la legge 129/2008 di conversione del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga termini.
Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione si segnala l`art. 4 quinquies che riscrive integralmente l`art. 159 del Codice dei beni culturali, delineando un procedimento ad hoc per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 31 dicembre 2008, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all`art. 146 del Codice.
In particolare, il nuovo regime transitorio prevede che l`autorizzazione debba essere rilasciata ovvero negata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta.
L`amministrazione competente deve dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall`interessato, nonchè gli esiti relativi agli accertamenti eventualmente svolti.
La soprintendenza, qualora ritenga che l`autorizzazione non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione.
Nel caso in cui l`amministrazione competente non si pronunci sulla richiesta entro i termini previsti, il privato può richiedere il rilascio dell`autorizzazione direttamente alla soprintendenza, la quale si dovrà esprimere entro i successivi 60 giorni.
Vengono inoltre fatti salvi gli atti e i procedimenti adottati nel periodo tra il 24 aprile 2008 – data di entrata in vigore del D.Lgs. 63/2008 che modificato il Codice dei beni culturali– e il 3 agosto 2008 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 97/2008 – ai quali sia stata applicata la disciplina contenuta nell`art. 159 del Codice dei beni culturali, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008.
Per quanto riguarda invece le autorizzazioni rilasciate nel corso del medesimo periodo, queste potranno essere annullate dalla soprintendenza entro il 2 settembre 2008.
Viene, infine, ribadito che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni devono verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni (generalmente i comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti dall`art. 146, comma 6 e apportare le modifiche necessarie. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 31 dicembre 2008 decadranno.