In relazione all`iter del disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”” (DDL 1441-bis/C), all`attenzione delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l`Ance ha formulato, nelle apposite sedi parlamentari competenti, le proprie osservazioni e proposte in merito ai contenuti del provvedimento.
In particolare, l`Associazione si è soffermata sulla norma relativa all`attività delle centrali di committenza con la quale si prevede che le amministrazioni regionali, nella stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle Province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Al riguardo, l`Ance ha preliminarmente rilevato che nella stessa vengono assimilati lavori, servizi e forniture nel contesto di una disciplina unitaria concernente le suddette centrali. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ha sottolineato che il ricorso a queste ultime ha forti probabilità di determinare una serie di inconvenienti, tra i quali:
– il rallentamento delle procedure, considerato che in materia di lavori pubblici è pressochè impossibile una standardizzazione delle gare, tale da avere effetti proficui, per cui si avrebbe soltanto l`accentramento di un numero considerevole di appalti in un`unica entità operativa che così verrebbe a trovarsi in una situazione di “ingorgo”” permanente;
– la limitazione dell`autonomia degli Enti locali, l`attività dei quali non sembra possa essere preventivamente indirizzata da una legge statale nel senso di un generalizzato spostamento di funzioni ad un altro ente.
Per i lavori, infatti, si ritiene sufficiente la disposizione già vigente che prevede la facoltà, in genere, di ricorrere alle centrali di committenza, in base alla quale rientrerà nell`ambito delle scelte di ogni singola Regione valutare se e in che forma dare attuazione alle centrali in ragione di esigenze specifiche, quali, ad esempio: l`esigenza di contrastare le infiltrazioni malavitose; di garantire maggiore trasparenza nelle procedure di gara, nonchè di sopperire ad eventuali carenze organizzative degli enti.
Nel merito del dettato tecnico della norma che prevede che le centrali di committenza devono avvalersi di prezziari elaborati sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5%, l`Ance ha rilevato che la disposizione suscita notevoli perplessità, considerato che la media del triennio antecedente costituisce un dato con elementi di casualità ed, inoltre, del tutto disancorato da una concreta e seria analisi di mercato sull`entità reale del valore delle singole componenti elementari costituenti l`oggetto della prestazione dell`appalto. Inoltre, attuando l`ulteriore riduzione del 5% si opera in controtendenza rispetto all`andamento del mercato che, nel tempo, ha tendenza crescente.
Al riguardo, ha, poi, evidenziato che la materia dei lavori pubblici presenta caratteristiche del tutto autonome ed eterogenee, relativamente alla stima progettuale, rispetto alle forniture ed ai servizi e che la stessa ha già una disciplina codificata in ordine alle modalità di stima. Si tratta della norma di cui all`art. 133, comma 8, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) che fa riferimento ai prezziari aggiornati all`attualità e della disposizione di cui all`art. 34, del DPR 554/99 che prevede che la stima dei progetti discenda da analisi ad hoc delle singole lavorazioni, sulla base sia delle quantità occorrenti per la realizzazione di queste per ogni unità di misura, sia dei relativi prezzi di mercato concernenti ciascuna componente elementare.
è stato, altresì, rilevato che un lavoro pubblico non costituisce una prestazione con carattere di ripetitività standardizzabile ma ha carattere assai più complesso, in quanto richiede un elevato e variegato insieme di prestazioni tra loro correlate a seconda della tipologia.
L`Associazione ha, inoltre, sottolineato che l`eventuale attuazione del meccanismo previsto nel disegno di legge in questione, determinando una generalizzata quantificazione degli importi a base di gara sottostimata rispetto al mercato, provocherebbe un blocco pressochè totale nel settore e l`assunzione da parte degli operatori economici di appalti a condizioni del tutto inadeguate con conseguenti disfunzioni in fase realizzativi.
è stato, infine, osservato che trattandosi di materia organizzativa regionale, la stessa rientra nella competenza legislativa delle Regioni e le norme presentano, quindi, profili di possibile incostituzionalità in quanto invadenti una sfera riservata.
Quanto evidenziato dall’Ance è stato ampiamente condiviso e per gli sviluppi occorrerà ora attendere il proseguo dell’iter formativo del provvedimento.