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DDL su Ddisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (DDL 1441-bis/C) - DDL su Delega al Governo in materia di lavori usuranti e misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (DDL 1441-quater/C)

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Sintesi parlamentare n. 41/2008 della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre 2008

29 Settembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria””. (DDL 1441-bis/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
è stata riscritta la norma sugli interventi per la banda larga che in origine conteneva una delega al Governo per la sua attuazione. Al riguardo viene, ora, disposto che il Governo individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l`adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all`evoluzione tecnologica, procedendo secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. A tale scopo il Governo individua le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui sopra nelle aree sottoutilizzate, possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici). In materia vengono apportate, inoltre, modifiche al DL 112/08, convertito dalla L. 133/08 e viene previsto, in particolare, che per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l`ente proprietario della strada. Viene, altresì, previsto che, alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica, si applicano le disposizioni di cui all`art. 2-bis, comma 13, del decreto legge DL 5/01, convertito dalla L. 66/01, per cui le stesse sono considerate innovazioni necessarie, ai sensi dell`art.1120, primo comma, del Codice Civile e per l`approvazione delle relative deliberazioni si applica l`art.1136, terzo comma, dello stesso Codice (“Condominio negli edifici””).
Emendamento del Governo
Art. 28
In relazione alla norma sulla conferenza di servizi e silenzio assenso viene eliminata la previsione in base alla quale i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell`amministrazione procedente. Viene, altresì, soppressa la disposizione che prevedeva che alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza.
Viene, inoltre, soppressa la norma che forniva l`interpretazione della disposizione di cui al comma 9, dell`art. 14-ter, della L. 241/90, la quale prevedeva che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva del procedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Al riguardo, era stato precisato che la suddetta disposizione si applicava anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Emendamento del Governo
Art. 53 bis
Relativamente alle modifiche apportate al libro secondo del codice di procedura civile, in materia di impugnazioni, viene soppressa la disposizione, introdotta in corso d`esame, che prevedeva l`inserimento di una norma (art. 339-bis c.p.c.) sull` appellabilità, in via generale, di tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria.
Per quanto concerne la norma sull`ammissibilità del ricorso per Cassazione viene precisato che non è dichiarato ammissibile il ricorso per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, numero 5) nei confronti della sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado e che l`ordinanza che decide sull`ammissibilità provvede sulle spese a norma dell`articolo 96, terzo comma, del Codice di procedura civile.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 62-bis
Per quanto riguarda la norma che conferisce apposita delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, vengono previsti ulteriori principi e criteri direttivi. Tra questi, la previsione che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l`espropriazione forzata, per l`esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l`iscrizione di ipoteca giudiziale.
Emendamento a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n.40/2008.
Il provvedimento prevede che le amministrazioni regionali e Consip Spa, nella stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle Province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli Enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi. I soggetti che fungono da centrali di committenza e l`Osservatorio, predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell`osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell`art. 26, della L. 488/99, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonchè sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5%. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle Regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli Enti locali, siti all`interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui sopra, rispetto all`anno precedente. Viene, poi, precisato che l`ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il DPEF.
Per quanto riguarda le amministrazioni locali che per la realizzazione di opere pubbliche non si avvalgono delle suddette procedure, viene previsto che le stesse non possono fare ricorso, per il relativo funzionamento, all`imposta di scopo di cui all`art. 1, commi 145 e seguenti, della L. 296/06 (Legge finanziaria 2007). Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, nè possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.
Con altra norma vengono apportate modifiche alla L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, viene rivista, in particolare, la disciplina della conclusione del procedimento. Al riguardo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, viene precisato che i termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio dell’attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (norma così rivista in corso d’esame).
In corso d’esame è stata eliminata, altresì, la norma con la quale si prevedevano ulteriori risarcimenti per il ritardo.
Per quanto concerne la certezza dei tempi in caso di attività consultiva, viene precisato che qualora siano richiesti pareri facoltativi, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20 (in origine 45) giorni dal ricevimento della richiesta.
Viene, altresì, disposto che resta fermo quanto previsto dall`art. 127, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In relazione al funzionamento della Conferenza di servizi, vengono apportate modifiche alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, prevedendo, in particolare, che la stessa può svolgersi per via telematica. Altre norme riguardanti la convocazione della Conferenza e la partecipazione, nonchè l`interpretazione della disposizione di cui al comma 9, dell`art.14 ter, della L.241/90, sono state soppresse (vedi emendamento di cui sopra).
Per quanto riguarda la dichiarazione di inizio attività viene previsto, in particolare, che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l`iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
In materia di accesso ai documenti amministrativi, viene stabilito che, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, lo stesso costituisce principio generale dell`attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l`imparzialità e la trasparenza. Al riguardo, viene specificato che le predette disposizioni si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all`esercizio delle funzioni amministrative.
Viene, altresì, previsto che le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell`interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l`accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. A tale proposito, viene, poi, precisato che anche le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso (salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano) attengono, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Con altra disposizione viene previsto che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Con apposita norma viene introdotta una forma di tutela non giurisdizionale per l`utente o per la categoria di utenti dei servizi pubblici nel caso in cui si lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, per cui viene prevista l`individuazione di uno schema-tipo di procedura conciliativa.
Con riferimento al Piano industriale della pubblica amministrazione, vengono, altresì, dettate norme concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell`erogazione dei servizi pubblici, nonchè la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
A tale proposito, vengono previste misure per la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazionie tempi per l`adozione dei provvedimenti o per l`erogazione dei servizi al pubblico. In particolare, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all`esercizio finanziario precedente.
Viene, altresì, delegato il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell`amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/05, nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici appositamente individuati.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale viene previsto che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Per quanto concerne la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate, viene disposto che con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all`utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
Altre norme prevedono: interventi per la ban da larga (con le modifiche apportate dall`emendamento di cui sopra); il trasferimento di risorse e funzioni agli Enti locali a modifica della L.131/03; lo stanziamento di una somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall`anno 2010 per l`attuazione del federalismo e lo studio delle problematiche connesse alla sua effettiva realizzazione, nonchè modifiche a specifiche disposizioni contenute nei Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”” (DDL 1441-quater/C ).
La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 23, comma 1
In relazione alla norma che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, viene ridotto, da sei a tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per l`esercizio della suddetta delega.
Emendamento del Relatore
Art. 24, comma 1
Riguardo ai criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell`esercizio della delega conferitagli per l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, è stato riformulato il criterio relativo alla semplificazione e allo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati. Lo stesso prevede, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè l`eventuale trasformazione di quest`ultima in ente pubblico economico.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma che modifica l`Allegato A del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, recante un elenco di leggi di cui si dispone l`abrogazione. In particolare, vengono eliminate dal suddetto elenco la L. 370/34 sul riposo settimanale e domenicale e il DPR 1183/54 sul riposo settimanale per turno.
Emendamento del Governo
Art. 32, comma aggiuntivo
Con riferimento alla norma relative alle misure contro il lavoro sommerso, viene inserita una disposizione con la quale si prevede che l`art. 2116 del Codice Civile deve ritenersi applicabile ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l`Inps, di cui all`art. 2, comma 26, della L. 335/95, quando il titolare dell`obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall`art. 1, comma 212, della L. 662/96, e cioè i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale vengono apportate modifiche ai commi 8 e 9, dell`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo alle disciplina in materia di orario di lavoro.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almen o cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene previsto la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma con la quale viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all`Istituto nazionale della previdenza sociale il quale la inoltra immediatamente, con le medesime modalità, all`amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
Viene, altresì, apportata una modifica al comma 2, dell`art. 71, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08. Al riguardo, viene previsto che nell`ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell`anno solare, l`assenza viene giustificata, non più esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ma esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Emendamento del Governo
Art. 66, comma 2
In tema di conciliazione in materia di lavoro viene precisato che se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 del Codice Civile. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Emendamento del Relatore
Art. 66, comma 3
In relazione alla norma sulla risoluzione arbitrale delle controversie viene previsto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato viene previsto, tra l`altro, che le parti devono indicare il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Emendamento del Relatore e a firma di parlamentari
Art. 66, comma 5
Con riferimento alle diverse modalità di conciliazione e arbitrato, in materia di lavoro, viene previsto che il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Emendamento del Relatore
Art. 66, comma aggiuntivo
Viene modificato l`art. 79, del D.Lgs. 276/03, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Viene previsto, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma in materia di ammortizzatori sociali e proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Viene previsto, in particolare, che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione, di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Viene, altresì, previsto che nell`ambito delle risorse finanziarie di cui sopra e con l`esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3, della L. 223/91 (imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale) e dell`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04 (imprese in crisi aziendale), i trattamenti concessi ai sensi dell`art. 2, comma 521, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura viene ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% di seconda proroga e del 40% per proroghe successive.
I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, vengono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione.
L`erogazione dei predetti trattamenti è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizi presso i competenti Centri per l`impiego. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali vengono definite le modalità attuative del patto di servizio. Viene poi precisato che il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostengo al reddito di cui sopra, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.
Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2009, ai fini dei benefìci contributivi in caso di assunzione dalle liste di mobilità, il termine previsto dalle disposizioni di cui all`art. 4, comma 17, del DL 510/96, convertito dalla L. 608/96, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04, sono destinati 30 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma che proroga alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene prorogato, da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a:
– riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito;
– riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato;
– riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
Emendamento del Governo
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Altra delega conferita al Governo concerne l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tra questi, in particolare: l`Istituto superiore di sanità, l`Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l`Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè l`eventuale trasformazione di quest`ultima in ente pubblico economico (criterio modificato dall`emendamento di cui sopra).
Vengono, inoltre, dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati (specificazione inserita in corso d`esame) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato è altresì punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora, anzichè dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all`accertamento ispettivo, dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo (come modificato in corso d`esame) oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Con apposita norma viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro, di cui all`art. 410 del Codice di procedura civile. Al riguardo, viene previsto che, ferma restando l`obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all`art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/03 (precisazione inserita in corso d`esame), chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del suddetto codice, sulle controversie individuali di lavoro e dall`art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/01, attinente alle controversie nell`ambito dei rapporti di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413, del Codice di procedura civile.
Vengono dettate, inoltre, disposizioni in materia di risoluzione arbitrale della controversia, di cui all`art.412 del Codice di procedura civile (con le modifiche apportate dall`emendamento di cui sopra) e prevista la modifica dell`art.412 quater c.p.c. su altre modalità di conciliazione e arbitrato, con la quale viene disposto che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La conciliazione e l`arbitrato (specificazione inserita in corso d`esame) possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66 e viene disposto che il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Altre disposizioni del provvedimento riguardano l`ambito del lavoro nella pubblica amministrazione e in particolare, le procedure di assunzione, la mobilità del personale e l`aspettativa.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.

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Sintesi parlamentare n. 41/2008 della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre 2008

29 Settembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.
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