è stata riscritta la norma sugli interventi per la banda larga che in origine conteneva una delega al Governo per la sua attuazione. Al riguardo viene, ora, disposto che il Governo individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l`adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all`evoluzione tecnologica, procedendo secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. A tale scopo il Governo individua le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui sopra nelle aree sottoutilizzate, possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici). In materia vengono apportate, inoltre, modifiche al DL 112/08, convertito dalla L. 133/08 e viene previsto, in particolare, che per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l`ente proprietario della strada. Viene, altresì, previsto che, alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica, si applicano le disposizioni di cui all`art. 2-bis, comma 13, del decreto legge DL 5/01, convertito dalla L. 66/01, per cui le stesse sono considerate innovazioni necessarie, ai sensi dell`art.1120, primo comma, del Codice Civile e per l`approvazione delle relative deliberazioni si applica l`art.1136, terzo comma, dello stesso Codice (“Condominio negli edifici””).
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Emendamento del Governo
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In relazione alla norma sulla conferenza di servizi e silenzio assenso viene eliminata la previsione in base alla quale i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell`amministrazione procedente. Viene, altresì, soppressa la disposizione che prevedeva che alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza.
Viene, inoltre, soppressa la norma che forniva l`interpretazione della disposizione di cui al comma 9, dell`art. 14-ter, della L. 241/90, la quale prevedeva che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva del procedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Al riguardo, era stato precisato che la suddetta disposizione si applicava anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
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Emendamento del Governo
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Relativamente alle modifiche apportate al libro secondo del codice di procedura civile, in materia di impugnazioni, viene soppressa la disposizione, introdotta in corso d`esame, che prevedeva l`inserimento di una norma (art. 339-bis c.p.c.) sull` appellabilità, in via generale, di tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria.
Per quanto concerne la norma sull`ammissibilità del ricorso per Cassazione viene precisato che non è dichiarato ammissibile il ricorso per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, numero 5) nei confronti della sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado e che l`ordinanza che decide sull`ammissibilità provvede sulle spese a norma dell`articolo 96, terzo comma, del Codice di procedura civile.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Per quanto riguarda la norma che conferisce apposita delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, vengono previsti ulteriori principi e criteri direttivi. Tra questi, la previsione che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l`espropriazione forzata, per l`esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l`iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In relazione alla norma che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, viene ridotto, da sei a tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per l`esercizio della suddetta delega.
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Emendamento del Relatore
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Riguardo ai criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell`esercizio della delega conferitagli per l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, è stato riformulato il criterio relativo alla semplificazione e allo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati. Lo stesso prevede, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè l`eventuale trasformazione di quest`ultima in ente pubblico economico.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che modifica l`Allegato A del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, recante un elenco di leggi di cui si dispone l`abrogazione. In particolare, vengono eliminate dal suddetto elenco la L. 370/34 sul riposo settimanale e domenicale e il DPR 1183/54 sul riposo settimanale per turno.
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Emendamento del Governo
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Con riferimento alla norma relative alle misure contro il lavoro sommerso, viene inserita una disposizione con la quale si prevede che l`art. 2116 del Codice Civile deve ritenersi applicabile ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l`Inps, di cui all`art. 2, comma 26, della L. 335/95, quando il titolare dell`obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall`art. 1, comma 212, della L. 662/96, e cioè i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.
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Emendamento del Relatore
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Viene inserita una norma con la quale vengono apportate modifiche ai commi 8 e 9, dell`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo alle disciplina in materia di orario di lavoro.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almen o cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene previsto la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma con la quale viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all`Istituto nazionale della previdenza sociale il quale la inoltra immediatamente, con le medesime modalità, all`amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
Viene, altresì, apportata una modifica al comma 2, dell`art. 71, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08. Al riguardo, viene previsto che nell`ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell`anno solare, l`assenza viene giustificata, non più esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ma esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
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Emendamento del Governo
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In tema di conciliazione in materia di lavoro viene precisato che se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 del Codice Civile. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
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Emendamento del Relatore
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In relazione alla norma sulla risoluzione arbitrale delle controversie viene previsto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato viene previsto, tra l`altro, che le parti devono indicare il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
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Emendamento del Relatore e a firma di parlamentari
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Con riferimento alle diverse modalità di conciliazione e arbitrato, in materia di lavoro, viene previsto che il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato l`art. 79, del D.Lgs. 276/03, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Viene previsto, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
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Emendamento del Relatore
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Viene inserita una norma in materia di ammortizzatori sociali e proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Viene previsto, in particolare, che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione, di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Viene, altresì, previsto che nell`ambito delle risorse finanziarie di cui sopra e con l`esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3, della L. 223/91 (imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale) e dell`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04 (imprese in crisi aziendale), i trattamenti concessi ai sensi dell`art. 2, comma 521, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura viene ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% di seconda proroga e del 40% per proroghe successive.
I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, vengono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione.
L`erogazione dei predetti trattamenti è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizi presso i competenti Centri per l`impiego. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali vengono definite le modalità attuative del patto di servizio. Viene poi precisato che il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostengo al reddito di cui sopra, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.
Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2009, ai fini dei benefìci contributivi in caso di assunzione dalle liste di mobilità, il termine previsto dalle disposizioni di cui all`art. 4, comma 17, del DL 510/96, convertito dalla L. 608/96, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`art. 1, comma 1, del DL 249/04, convertito dalla L. 291/04, sono destinati 30 milioni di euro, per l`anno 2009, a carico del Fondo per l`occupazione di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93.
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Emendamento del Governo
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Viene inserita una norma che proroga alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene prorogato, da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a:
– riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito;
– riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato;
– riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
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Emendamento del Governo
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