L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia“ (DDL 1441-ter/C– relatore l`on. Enzo Raisi del Gruppo Parlamentare PDL)“collegato”” alla manovra economica per il 2009 del Governo.
Il provvedimento, risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge 1441/C in corso di esame, è stato integrato e modificato.
Il testo prevede, in particolare, la riformulazione della disciplina sui distretti produttivi e le reti di impresa, con la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa. I suddetti decreti sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e di principi e criteri direttivi, tra cui:
– definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi differenti centri di imputazione soggettiva che siano idonee a costituire una rete di imprese come gruppo paritetico o gerarchico;
– determinare le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l`utilizzo da parte delle stesse degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali;
– definire il regime giuridico delle reti di impresa modificando o coordinando, se necessario, le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
– prevedere una disciplina delle reti trasnazionali relativamente alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi;
– favorire la costituzione di fondi di garanzia per l`accesso al credito diretti alle reti d`impresa costituite all`interno dei distretti.
– riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all`interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l`applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un`aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
Vengono previste misure per la promozione e lo sviluppo dei distretti produttivi e le reti d`impresa.
In particolare, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi individuati dalle leggi regionali tramite azioni che ne rafforzino le misure organizzative, l`integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, nonchè forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse, viene prevista l`applicazione, per le reti di impresa insediate all`interno dei distretti, delle disposizioni di cui all`articolo 1, commi 366 e ss, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli Enti locali.
Vengono altresì introdotte modifiche all`articolo1, commi 366 e 368 della suddetta L.266/05, contenenti disposizioni sui distretti produttivi.
Le suddette norme sostituiscono l`originaria disposizione sui distretti produttivi e le reti di impresa, già confluita nel DL 112/08,convertito dalla L. n.133/08, che è stata soppressa.
Viene riscritta, inoltre, la norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) sono in via prioritaria destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico relativamente a precise aree di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative all`ICT, all`industria aerospaziale e all`ambiente.
Anche la norma concernente la delega al Governo in materia nucleare è stata ampiamente rivista.
In particolare, viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonchè dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato.
Viene, inoltre, ribadito che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia e rispettive attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Viene, altresì, riformulata la norma sui progetti di innovazione industriale e, in particolare, viene delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Tra questi:
– definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello Sviluppo economico, in vista di obiettivi di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all`innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
– razionalizzazione organizzativa e funzionale con la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti;
– previsione della possibilità che le Stazioni Sperimentali stipulino convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità contemplate dall`articolo 2, comma 2 del D.Lgs 540/99 (tra cui, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o processi produttivi).
Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche.
Tra le numerose disposizioni inserite viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede che il Governo determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento.
Viene, altresì, introdotta una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico. In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia, dell`industria e del trasporto.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare eree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche alll`articolo 1-sexies del suddetto decreto in virtù delle quali viene specificato che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Allo stesso articolo 1 sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività., purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
Viene, infine, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico.
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Viene, altresì, introdotta una disposizione sulla istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, nonchè le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica.
L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, garantisce, tra l`altro, la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente.
Il Governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce le linee guida e i criteri di funzionamento dell`Agenzia che costituisce la sola autorità responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare.
Viene inserita una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al D.Lgs.163/06, anche con particolare riferimento all`articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All`accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Viene inserita un`apposita norma con la quale l`Istituto per la Promozione Industriale viene costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello Sviluppo Economico per garantire adeguati strumenti per il supporto, l`analisi, l`attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale. A tale disposizione viene data attuazione tramite apposita delega al Governo, da attuarsi entro 12 mesi dall`entrata in vigore della legge, in osservanza dei criteri e principi direttivi indicati.
Tra questi ultimi:
– liquidare l`associazione istituto per la Promozione Industriale ai sensi del vigente statuto;
– finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell`analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l`integrazione dell`azione dei diversi livelli di governo e l`efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche;
– definire i criteri e le modalità per l`attivazione di rapporti operativi con le altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal Ministero dello Sviluppo economico.
Viene introdotta un`apposita norma che disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati tra cui l`armonizzare della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto a livello nazionale.
Tra i compiti del suddetto organismo sono compresi quelli relativi a:
– monitorare i fenomeni in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, nonchè di proprietà intellettuale, limitatamente ai disegni e modelli;
– sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua, nonchè assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
– elaborare ogni anno un piano di azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati.
Altre norme prevedono, tra l`altro, un`apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore stesso.
A tale proposito, viene previsto che, al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero. Viene fatta salva la destinazione delle suddette risorse per gli interventi individuati dal disegno di legge (art.5, comma 10) e relativi, tra l`altro, all`internazionalizzazione, agli incentivi a sostengo delle attività imprenditoriali, nonchè ai progetti di innovazione industriale.
Si veda precedente del 16 settembre 2008.
Testo del disegno di legge come approvato dalla Camera dei Deputati (
DDL 1441-ter/C)