L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il decreto legge 162/08 recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismi del 1997“ (DDL 1152/S – Relatore Sen. Angelo Maria Cicolani del Gruppo parlamentare PdL), con numerose, importanti, modifiche, alcune delle quali richieste ed auspicate dall`ANCE (vedi al riguardo la notizia su “Interventi Ance”” del 10 novembre 2008).
In particolare, sono state introdotte integrazioni alla norma con la quale si prevede, in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
Nello specifico, viene previsto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, in ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Restano confermate le altre disposizioni sull`adeguamento dei prezzi relative alle procedure per la compensazione; alla non applicazione ai materiali da costruzione per i quali trova applicazione il pagamento anticipato dagli stessi, di cui all`art. 133, comma 1/bis del D.Lgs. 163/06 e le norme sulla copertura finanziaria.
Viene, altresì, prevista la proroga, al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Con altra disposizione viene prevista l`esclusione delle fondazioni, di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria) dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Altre norme, approvate in corso di esame, attengono il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS Spa, nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L. 296/06 (finanziaria 2007), che dovrà essere destinato prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, e le modifiche del D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato Centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Riguardo, infine, la disposizione sulla definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi per gli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Marche ed Umbria nel 1997, viene posticipato a giugno 2009, anzichè a gennaio 2009, come originariamente previsto, il termine entro cui i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione, indicate all`art.2, comma 109, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) e all`art.2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla legge 113/08, restituiscono i tributi ed i contributi, in misura ridotta al 40%, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese.
Altre norme al testo, che sono state confermate, attengono l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 22 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art.61 della L. 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro e alle misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto.
Per i precedenti e gli ulteriori contenuti si veda precedente del 5 novembre 2008.
Testo del decreto legge come approvato dal Senato (
DDL 1152/S)