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DDL recante ``Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia (DDL 1441-ter/C) – Legge finanziaria 2009 (DDL 1713/C) - DL n. 158 del 20 ottobre 2008 recante ``Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali"" (DDL 1813/C)

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Sintesi parlamentare n. 46/2008 della settimana dal 3 novembre al 7 novembre 2008

3 Novembre 2008
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”” (già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell`Assemblea il 5 agosto 2008) (DDL 1441-ter/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Attività produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.3-bis
Per quanto riguarda la norma sui distretti produttivi e reti di impresa che riformula la disposizione del DL 112/98 (art. 6-bis), convertito dalla L. 133/08, relativa alla delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, viene aggiunto il seguente criterio direttivo:
– riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all`interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l`applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un`aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
Emendamento a firma di parlamentari
Art.5
Riguardo la norma sugli interventi di reindustrializzazione è stato previsto che gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, per quanto riguarda le aree o distretti di intervento in relazione ai quali sono individuati gli interventi cui destinare in via prioritaria le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), vengono aggiunti quelli destinati a sostenere il riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all`internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell`ambiente.
Tra le suddette aree di intervento viene rivista quella relativa agli incentivi. Vengono, pertanto, previsti gli incentivi per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
Emendamenti a firma di parlamentari
Art. 13
Viene riscritto uno dei principi e criteri direttivi della delega attribuita al Governo in materia di proprietà industriale per cui si prevede l`armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente al D.Lgs. 30/05, nonchè la definizione delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`articolo 5 del DL 3/06 (recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), convertito dalla L. 78/06.
Emendamenti a firma della Commissione
Art. 15
Con riferimento alla norma che attribuisce al Governo un`apposita delega in materia nucleare viene previsto un criterio direttivo aggiuntivo relativo all`acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca e università. Inoltre, viene riformulato il criterio concernente la previsione che le approv azioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di paesi membri dell`Agenzia per l`energia nucleare dell`Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) a dalle Autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare.
Emendamenti a firma di parlamentari
Art. 16 bis, comma aggiuntivo
Relativamente alla norma sulle misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico viene apportata una modifica all`articolo 2, comma 41, della L. 244/07 (finanziaria 2008) e viene previsto che i criteri di erogazione del fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita l`Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza Unificata. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con gli Enti locali interessati.
Emendamento e subemendamento a firma della Commissione
Art. 16-sexies
Per quanto riguarda la norma sull`istituzione dell`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile, viene specificato che la stessa venga identificata come ENEA e non più ENES come previsto dalla norma formulata dalla Commissione Attività produttive. Di conseguenza viene eliminato l`inciso secondo cui l`ENES sostituisce ad ogni effetto l`ENEA.
Emendamento a firma del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma volta alla valorizzazione ambientale degli immobili militari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al D.Lgs.163/06, anche con particolare riferimento all`articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All`accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Emendamento a firma del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 44/2008.
Il testo prevede, in particolare, la riformulazione della disciplina sui distretti produttivi e le reti di impresa, con la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa in base a principi e criteri direttivi specificamente indicati. Vengono, inoltre, dettate misure per la promozione e lo sviluppo dei distretti produttivi e delle reti di impresa. Le suddette norme sostituiscono l`originaria disposizione sui distretti produttivi e le reti di impresa, già confluita nel DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, che è soppressa.
Prevista, altresì, la riforma degli interventi di reindustrializzazionee agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, nonchè altre forme di incentivi. Al riguardo, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata. Viene previsto, tra l`altro, che gli interventi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a., mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 (norma modificata in corso d`esame).
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonchè dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
Oltre all`indicazione dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della suddetta delega viene previsto che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia e le relative attività di espropriazione, o ccupazione e asservimento, si applicano le disposizioni di cui all`art. 246, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) concernenti le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (norma modificata in corso d`esame).
In materia di innovazione industriale, viene previsto che al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche. Viene, inoltre, delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria e vengono indicati i principi e criteri direttivi (norma modificata in corso d`esame).
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegat o il Governo ad adottare entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati tra cui l`armonizzare della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto a livello nazionale.
Tra i compiti del suddetto organismo sono compresi quelli relativi a:
– monitorare i fenomeni in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, nonchè di proprietà intellettuale, limitatamente ai disegni e modelli;
– sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua, nonchè assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
– elaborare ogni anno un piano di azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati.
Inoltre, in corso di esame, sono state introdotte ulteriori disposizioni concernenti tra l`altro:
– il riordino del sistema degli incentivi, le agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede che il Governo determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF;
– la sicurezza e il potenziamento del settore energetico per cui viene stabilito, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico. In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia, dell`industria e del trasporto;
– l`istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, dell`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile;
– l`istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, nonchè le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, garantisce, tra l`altro, la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente;
– la valorizzazione ambientale degli immobili militari per cui è previsto che il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato;
– la costituzione in ente pubblico dell`Istituto per la Promozione Industriale strumentale al Ministero dello Sviluppo Economico per garantire adeguati strumenti per il supporto, l`analisi, l`attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l`innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale. A tale disposizione viene data attuazione tramite apposita delega al Governo in osservanza dei criteri e principi direttivi indicati;
– l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
– l`internazionalizzazione delle imprese per cui viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero.
Altre norme riguardano, tra l`altro, un`apposita apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore stesso.
A tale proposito, viene previsto che, al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero. Viene fatta salva la destinazione delle suddette risorse per gli interventi individuati dal disegno di legge(art.5, comma 10) e relativi, tra l`altro, all`internazionalizzazione, agli incentivi a sostengo delle attività imprenditoriali, nonchè ai progetti di innovazione industriale.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)“ (DDL 1713/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto senza modifiche al testo del Governo.
Il disegno di legge, oltre a fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l`anno 2009 e per il triennio 2009-2011, contiene norme riguardanti proroghe fiscali in alcuni settori dell`economia; interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonchè agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`articolo 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga viene previsto, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Altre norme contenute nel provvedimento concernono il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
Altre norme del disegno di legge finanziaria prevedono, tra l`altro:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del D.L. 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto D.L. 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DL n. 158 del 20 ottobre 2008 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”” (DDL 1813/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
In relazione alla sospensione degli sfratti viene previsto che la stessa non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore di cui alla L. 431/98.
Emendamento a firma del Relatore
Art.1, comma aggiuntivo
In relazione alla norma sulla dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all`accesso alle abitazioni in locazione, di cui all`art.11, della L. n.43/98, e in particolare all`entità e alle modalità di erogazione dei relativi contributi, definite dai Comuni, viene precisato che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre con riferimento alle risorse assegnate, per l`anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, per poter essere valutati al fine del punteggio per la stesura delle graduatorie, devono contenere la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera di raccomandata con avviso di ricevimento di disdetta della locazione da parte del locatore.
Emendamento a firma di parlamentari e del Relatore
Il testo prevede che l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell`articolo 22-ter del DL 248/07, convertito dalla L.31/08, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confin anti di cui all`articolo 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05.
La suddetta disposizione, volta a ridurre il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, ovvero conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico di cui all`articolo 1, comma 1, della L. 9/07 (su “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali””), viene prevista in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi di cui al Piano nazionale di edilizia abitativa disciplinato dall`articolo 11 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Riguardo alla sospensione delle procedure esecutive di sfratto si applicano le disposizioni dell`articolo 1, commi 2,4, 5 e 6 della L. 9/07 tra cui, l`autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e la causa di decadenza dal beneficio della sospensione stessa. Si applicano, altresì, i benefici fiscali previsti dall`articolo 2 della medesima legge di cui sopra per cui, per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione.

Il decreto legge, che scade il 19 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.

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DDL recante ``Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"" (DDL 733/S e petizione n.110 ad esso attinente)

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Sintesi parlamentare n. 46/2008 della settimana dal 3 novembre al 7 novembre 2008

3 Novembre 2008
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 733/S e petizione n.110 ad esso attinente).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.3, comma aggiuntivo
Riguardo alla legge 91/92 sulla cittadinanza, viene previsto che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all`articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
Il gettito derivante dalla tassa di cui sopra è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell`interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l`Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea.
Inoltre, ai fini dell`elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all`istanza o dichiarazione dell`interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
Emendamenti a firma di parlamentari
Art.5
Alle disposizioni concernenti il reato di deturpazione e imbrattamento di cose altrui, di cui all`art.639 c.p. è stato sostituito il secondo comma dell`articolo con la previsione per cui se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro.
Nei casi previsti si procede d`ufficio.
Inoltre, nei casi di recidiva per le ipotesi di cui sopra si applica la pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10000 euro.
Emendamento del Governo
Articoli aggiuntivi
Viene disposto che le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all`importo di euro 500.
A modifica del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) viene inserito un articolo sul decoro delle strade perciò chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento od in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.
Emendamenti del Governo
Art. 9
Viene sostituito l`articolo con una nuova norma che modifica il D.Lgs. 286/98 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Emendamento del Gov erno
Articolo aggiuntivo
Vengono previste modifiche al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
In particolare, perr l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia ed il Ministro per lo Sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Emendamento del Governo
Articolo sostitutivo
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
– sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`annotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Altre norme introdotte modificano la L. n.575/65 sulla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati.
Emendamenti del Governo
Articolo aggiuntivo
Sono state introdotte modifiche al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Per cui i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre ani antecedenti alla pubblicazione del bando. All`uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità dei Lavori Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
I casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, previsti dall`art. 38 dal D.Lgs. 163/06, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell`articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Emendamento del Governo
Art. 18
In relazione alla norma che apporta modifiche al D.Lgs. 286/98 viene previsto che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca
Emendamenti a firma di parlamentari
Art. 18, comma 1, lettera aggiuntiva
Viene disposto che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.
Il gettito derivante dalle tasse di cui sopra, è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell`interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento e per le Libertà civili e l`Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea.
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono altresì il ricongiungimento familiare e il relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto l`accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`interno, sentiti il Ministro dell`istruzione, dell`università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui al D.Lgs 286/98.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 19
In relazione alle norme sulle modifiche al D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della strada) è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo, che prevede il raddoppio delle pene in caso di provocazione di incidente stradale in stato di ebbrezza.
Emendamento del Governo
Art. 19
Al suddetto articolo vengono inserite alcune disposizioni relative al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.
Altre disposizioni inserite riguardano la confisca amministrativa dei veicoli e la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Sono state introdotte modifiche all`art. 12 del D.Lgs. 286/98 con la quale si prevede, tra l`altro, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che le disposizioni dell`art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere Ii””) del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 (di cui all`art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all`art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06) le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all`art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 (case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità), e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere Ii””).
Viene, pertanto, riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dal suddetto art. 4, comma 150, della L. n. 350/03, per la ratifica degli accordi di programma.
Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla L. n.136/99, sulle norme per il sostegno e il rilancio dell`edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche.
Le disposizioni di cui all`articolo 11 della L. n. 136/99, relativo all`attuazione degli interventi indicati dall`art.2, comma 72, della L. n.662/96 accordi di programma adottati dai comuni ammessi ai finanziamenti previsti dall`art.18) del DL 152/91), continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e sulla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
Emendamento del Governo
Il testo legislativo prevede numerose disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
In particolare, introduce norme di modifica alla L. n. 91/92 sulla cittadinanza stabilendo, in particolare, termini per l`acquisto della cittadinanza per matrimonio (con integrazioni apportate dall`emendamento di cui sopra).
Previsto, altresì, all`art.635 del c.p. il reato di danneggiamento su immobili sottoposti a risanamento edilizio ed ambientale e modifiche all`art.639, del c.p., sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (norme modificate dall`emendamento di cui sopra).
Altre norme concernono l`indebita occupazione di suolo pubblico di cui all`art.633 del c.p. e all`art.20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) e il ripristino dei luoghi a spesa degli occupanti; il contrasto dei minori nell`accattonaggio; modifiche al D.Lgs. 286/98 (T.U. sulla disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sull`ingresso illegale nel territorio dello Stato (norme modificate dall`emendamento di cui sopra); sull`esecuzione dei sequestri preventivi e l`amministrazione dei beni sottoposti alla misura (norma modificata dall`emendamento di cui sopra), sulla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione, e modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) sul fermo amministrativo del veicolo con il quale sia stato commesso reato (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

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