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La sostituzione di un portone d'ingresso è agevolabile con il 55% se intervento relativi alle strutture opache verticali o sostituzione di finestre, comprensive di infissi (RM 475/E/2008).L'agevolazione è riconosciuta anche per sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (RM 458/E/2008)

Archivio, Fiscalità e incentivi

Chiarimenti 55%: Sostituzione di portone e integrazione dell`impianto di climatizzazione

19 Dicembre 2008
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Sulle spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso di un’abitazione, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) è riconosciuta a condizione che l’intervento sia riconducibile a lavori sulle strutture opache dell’edificio, ovvero ad una sostituzione di infissi, che conseguano i valori di risparmio energetico richiesti dalla norma.
La detrazione è, altresì, riconosciuta nell’ipotesi di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza unicamente ove l’intervento consista in una sostituzione integrale del medesimo impianto (art.1, comma 286, legge 244/2007), ovvero qualora tali lavori conseguano la “riqualificazione energetica globale” dell’edificio (art.1, comma 344, della legge 296/2006).
Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008 e n.458/E del 1° dicembre 2008, in risposta ad istanze avanzate da contribuenti sull’applicabilità della detrazione del 55% per la sostituzione sia del portone d’ingresso di un’abitazione, sia di alcune unità terminali e di pompe di calore ad alta efficienza, in un impianto di climatizzazione invernale preesistente.
L’Amministrazione finanziaria nella R.M. n.475/E/2008 ha, innanzitutto, richiamato sia la disciplina dell’agevolazione per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti (riguardanti le strutture opache orizzontali, verticali e le finestre, comprensive degli infissi – art.1, comma 345, della legge 296/2006), sia i requisiti di trasmittanza termica che tali lavori devono raggiungere per beneficiare della detrazione (D.M. 11 marzo 2008 per le spese sostenute dal periodo d’imposta 2008), nonché gli adempimenti procedurali che i contribuenti devono osservare per il riconoscimento dell’agevolazione (D.M. 19 febbraio 2007).
In particolare, la citata R.M. n.475/E/2008 chiarisce che, per le spese riferite alla sostituzione del portone d’ingresso di un’abitazione, la detrazione del 55% è riconosciuta in presenza di tali condizioni:
– l’intervento possa essere incluso tra quelli realizzati sull’involucro di edifici esistenti, o loro porzioni, e sia riconducibile, alternativamente:
– o a lavori riguardanti le “strutture opache verticali”, raggiungendo gli indici di risparmio energetico richiesti dal D.M. 11 marzo 2008.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’interessato deve acquisire, in osservanza del D.M. 19 febbraio 2007, l’asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti, e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
Si ricorda, inoltre, che, per fruire dell’agevolazione, deve essere acquisita anche la scheda informativa relativa all’esecuzione dell’intervento (cfr. Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento 2008 -2010 del 28 maggio 2008);
– o ad una sostituzione di “finestre comprensive di infissi”, qualora il portone installato presenti le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, qualificandosi, di fatto, come una “porta finestra”, rispettando comunque, i valori di cui al D.M. 11 marzo 2008.
In tal caso, l’interessato deve acquisire l’asseverazione o, in alternativa, la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, unita alle certificazioni dei singoli componenti[1],unitamente alla scheda informativa.
In ogni caso, a seguito dell’entrata in vigore del DL 185/2008, che ha, tra l’altro, ridisegnato le procedure di accesso alla detrazione, l’Amministrazione finanziaria ricorda che la fruizione del beneficio risulta condizionata agli ulteriori adempimenti previsti dall’art.29 del medesimo Decreto Legge (cfr. Decreto Legge 185/2008 cd “Decreto Anticrisi” – Principali Misure fiscali del 01° dicembre 2008).
In merito, si ricorda chela detrazione del 55%, già con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2008, non è più riconosciuta automaticamente al contribuente, ma può essere fruita solo successivamente all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per il triennio 2009-2011.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicato l’esaurimento di tali stanziamenti.
A tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli adempimenti già previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:
1. invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere:
– dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2008,
– dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
2. esame delle istanze da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di invio;
3. comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell’esito della verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In assenza di alcuna comunicazione esplicita, la detrazione s’intende negata (principio del “silenzio diniego”).
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008), sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza.
Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, è possibile “trasformare” la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia.
Con la R.M. n.458/E/2008, è stata esaminata l’applicabilità della detrazione nell’ipotesi di sostituzione di alcune unità terminali e pompe di calore ad alta efficienza in un impianto di climatizzazione invernale preesistente[2].
In tal caso, i lavori eseguiti non possono essere ricondotti ad un “intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza”, ai sensi dell’art.1, comma 286, della legge 286/2008, poiché, tenuto conto di quanto stabilito nel D.M. 19 febbraio 2007, il beneficio deve intendersi limitato «ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, e non anche agli interventi di integrazione degli stessi».
In sostanza, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, l’installazione di tali componenti è agevolata unicamente se i lavori consistono nella sostituzione dell’intero impianto di climatizzazione invernale, e non in una semplice “integrazione” di esso.
Tuttavia, la citata R.M. n.458/E/2008 ribadisce[3] la possibilità di fruire della detrazione del 55% ove i lavori eseguiti consentano di raggiungere la “riqualificazione energetica globale” dell’intero edificio[4], dal momento che, in tal caso, l’agevolazione fiscale è riconosciuta in funzione del risultato raggiunto in termini di risparmio energetico, indipendentemente dalla tipologia di intervento realizzato.
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
– per tutti gli interventi eseguiti, non assume alcuna rilevanza la categoria catastale di appartenenza del fabbricato, né il titolo in base al quale l’immobile rientra nella disponibilità del contribuente, potendo essere agevolati anche gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti in virtù di un contratto di locazione;
– nell’ipotesi in cui i materiali impiegati per l’esecuzione dell’intervento siano forniti all’impresa da società appartenenti al medesimo gruppo industriale di cui la stessa fa parte, la detrazione si applica sui relativi costi sostenuti, a condizione che tali beni siano acquistati da imprese residenti[5], e che il prezzo di cessione sia determinato in base al “valore normale”, definito dall’art.9, comma 3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

[1] Per la sostituzione delle finestre in singole unità immobiliari, infatti, l’art.1, comma 24, lett. c, della legge 244/2007 ha stabilito che non è richiesta l’acquisizione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio.
[2] Nel caso di specie, l’istante è un’impresa italiana, facente parte di un gruppo industriale controllato da una società estera, che intende eseguire l’intervento sul fabbricato in cui esercita la propria attività, detenuto in base ad un regolare contratto di locazione.
[3] Cfr., in tal senso anche la C.M. n.36/E/2007.
[4] Ai sensi dell’art.1, comma 344, della legge 296/2006, che consente di fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.
[5] Ovvero gli acquisiti siano effettuati da imprese localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (art.168-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

1095-RM 458-E del 01 dicembre 2008.pdfApri

1095-RM 475-E del 09 dicembre 2008.pdfApri
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