è stato assegnato all`esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati per la prima lettura, il decreto legge 185/2008 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e perridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”” (DDL 1972/C, Relatori l`On. Massimo Enrico Corsaro e l`On. Maurizio Bernardo del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento d`urgenza varato dal Governo contiene disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese anche mediante l`introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario per sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico e la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese.
Le misure sono volte a garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea e prevedono, tra l`altro, la riassegnazione delle risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento, occupazione e per interventi infrastrutturali, nonchè disposizioni per la velocizzazione delle relative procedure esecutive.
Il provvedimento, per quanto di maggiore interesse per il settore, prevede:
INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
- Assegnazione risorse FAS: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e delle finanze, nonchè, del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti assegna una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al:
– Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l`occupazione, nonchè le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Le risorse sono utilizzata per attività di apprendistato svolte prioritariamente in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonchè di sostegno al reddito;
– Fondo infrastrutture di cui all`art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l`edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l`85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.
Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le norme per la velocizzazione delle procedure esecutive.
- Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: viene prevista la possibilità di assoggettare opere strategiche di competenza statale, in particolare opere previste nel Quadro strategico Nazionale (Qsn), a procedure derogatorie che permettano di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell`ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonchè per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell`ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Con lo stesso provvedimento, verranno specificati i tempi di realizzazione ed il quadro finanziario degli interventi e sul rispetto dei tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con il provvedimento medesimo.
Viene, altresì, previsto che il suddetto commissario monitora l`adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l`esecuzione dell`investimento; vigila sull`espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l`esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell`investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell`assegnazione delle risorse.
Viene poi previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture individuate segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell`investimento, ai fini dell`eventuale esercizio dell`azione di responsabilità di cui all`art. 1, della L. 20/94.
Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi che permetteranno al commissario straordinario di adottare gli atti di competenza delle Amministrazioni interessate qualora queste non lo faranno nei tempi previsti.
Per le opere individuate saranno ridotti i tempi per presentare ricorso contro i provvedimenti adottati dal commissario straordinario e sarà semplificata la redazione delle sentenze.
Infine, le misure cautelari e l`annullamento dei provvedimenti impugnati non comporteranno la sospensione o la caducazione degli effetti dei contratti già stipulati ed il giudice che sospenderà o annullerà i provvedimenti dovrà disporre il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente.
Al riguardo, viene precisato che il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può, comunque, eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall’offerta economica presentata in gara.
Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) sui lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
- Finanziamento Legge Obiettivo:per la prosecuzione delle opere strategiche della Legge Obiettivo la norma autorizza due contributi quindicennali, di 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 e di 150 milioni di euro dal 2010, in grado di generare un volume complessivo di investimenti pari a circa 2.300 milioni di euro.
Il resto, quantificato dalla relazione tecnica al Decreto Legge in 60 milioni per il 2009, 400 milioni nel 2010 e 500 milioni nel 2011, sarà coperto dalle maggiori entrate generate dal decreto stesso.
- Detassazione dei microprogetti di arredo urbano e di interesse locale: la disposizione prevede che per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possano proporre all`ente locale territoriale competente proposte operative realizzabili in tempi brevi, con l`indicazione dei costi e dei mezzi di finanziamento.
Viene stabilito, inoltre, che se entro due mesi l`ente non risponde, la proposta è approvata e autorizzata senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso la realizzazione delle relative opere deve iniziare entro sei mesi ed essere completata entro 24 mesi dall`inizio dei lavori.
La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell`autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs. 490/99.La realizzazione delle opere non può dar luogo a oneri fiscali ed amministrativi per i soggetti attuatori, ad eccezione dell`IVA.
Viene disposto, inoltre, che i contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall`imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all`art.1 della L. 449/97 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell`ente competente.
Le suddette disposizioni si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto sopra previsto.
Al riguardo, viene precisato che resta fermo che le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l`ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente, fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ferrovie e trasporto pubblico: viene istituito un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, dotato di 960 milioni di euro per l`anno 2009. Con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze saranno ripartite le risorse e saranno definiti i tempi e le modalità di erogazione del fondo.
è, inoltre, prevista un`autorizzazione di spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia. La destinazione delle risorse sarà definita entro il 29 dicembre 2008 con decreto del Ministro dell`Economia.
Alla copertura della misura si provvede mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art. 61, comma 1, della L. 289/02, (Legge finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
Viene, altresì, disposto che Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell`Economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione delle suddette disposizioni, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente all`15% e al 85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese
MISURE FISCALI
- Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici: vengono introdotti meccanismi di controllo sui crediti d`imposta relativi, in particolare, alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all`art. 1, commi da 344 a 347, della L. 296/06 (Legge finanziaria 2007) e alle spese per attività di ricerca, di cui all`art. 1, commi da 280 a 283, della stessa legge.
Per quanto riguarda la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, già con riferimento alle spese sostenute nel periodo d`imposta 2008, la stessa non è più riconosciuta automaticamente al contribuente, ma può essere fruita solo successivamente all`autorizzazione dell`Agenzia delle Entrate, che l`accorderà previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, stabiliti in 82,7 mln di euro per il 2009; 185,9 mln di euro per il 2010; 314,8 mln di euro per il 2011.
Viene, quindi, stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli adempimenti già previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che dispone:
– invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza all`Agenzia delle Entrate, da trasmettere:
– dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d`imposta 2008;
– dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
– esame delle istanze da parte dell`Agenzia delle Entrate secondo l`ordine cronologico di invio;
– comunicazione dell`Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell`esito della verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell`istanza. In assenza di alcuna comunicazione esplicita, la detrazione s`intende negata (principio del “silenzio diniego””).
Viene, altresì, previsto che con apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall`entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 29 dicembre 2008), sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell`istanza.
Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, è possibile “trasformare”” la detrazione del 55% in quella del 36%, nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo, qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte dell`Agenzia.
Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sarà comunicato l`esaurimento di tali stanziamenti.
Vengono, inoltre, previste, apposite disposizioni per quanto riguarda il credito d`imposta per attività di ricerca e sviluppo.
- Deducibilità dall`IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi: viene previsto che a decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d`imposta 2008, per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), è riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e proventi assimilati e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/97).
Per quanto riguarda i periodi d`imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto il diritto al rimborso dell`ammontare dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso.
Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non hanno presentato istanza di rimborso, ma che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte – art.38, D.P.R. 602/1973) viene prevista la possibilità di presentare la stessa esclusivamente in via telematica.
A tal fine, il rimborso sarà eseguito nell`ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011.
Le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all`emanazione di un provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
- Esigibilità IVA per cassa: in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, viene estesa la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività d`impresa, arti o professioni per cui il cedente o prestatore può versare il debito d`imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni.
Al riguardo, l`esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno dall`effettuazione dell`operazione, salvo l`ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tale disposizione non si applica, tra l`altro, alle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge”” (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
Resta fermo che l`efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d`affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.
- Revisione degli Studi di Settore: viene stabilito che, in considerazione degli effetti dell`attuale crisi economica e dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli Studi di Settore attualmente in vigore possono essere integrati con decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
In particolare, tali modifiche terranno conto, tra l`altro, delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli Studi di Settore.
- Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace Spa dei pagamenti da parte della PA: viene prevista la modifica dell`art. 15-bis, del DL 81/07, convertito dalla L. 127/07, relativo alle misure in materia di IRAP e di oneri contributi nel lavoro subordinato privato, nonchè in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali. In particolare, viene disposto che relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul Fondo per l`estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, di cui all`articolo 1, comma 50, della L 266/05 (Legge finanziaria 2006), rispettivamente, per provvedere all`estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonchè per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”” per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall`art. 1, comma 139, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) per la successiva erogazione ai contribuenti.
Viene previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità per favorire l`intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Riduzione dell`acconto IRES e IRAP: viene stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008.
Per quei contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell`acconto, viene riconosciuto un credito d`imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Al riguardo, viene previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù di tale disposizione.
- Rivalutazione dei beni immobili d`impresa: viene prevista, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (nel bilancio relativo all`esercizio 2008), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al: 7% per i beni non ammortizzabili e al 10% per i beni ammortizzabili.
L`imposta sostitutiva deve essere versata, a scelta, in un`unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
In particolare, sono ammessi alla rivalutazione:
– i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva è pari al 10%;
– i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva è pari al 7%.
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo periodo d`imposta successivo a quello con riferimento al quale la medesima è eseguita.
Viene specificato che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all`esercizio dell`impresa ovvero al consumo personale o familiare dell`imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese: vengono apportate modifiche all`art. 21, comma 9, della L. 413/91, relativo all`interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti. In particolare, in relazione alla disposizione che prevede che il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all`applicazione delle disposizioni appositamente richiamate, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata, viene previsto che la mancata comunicazione del parere da parte dell`Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.
Viene altresì, prevista, l`abrogazione dei commi da 30 a 32 dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) che prevedono l`obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare preventivamente all`Agenzia delle entrate l`intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro.
Vengono apportate modifiche all`art. 13, del D.Lgs. 472/97, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relativo al ravvedimento. In particolare, vengono modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso e viene ridotta:
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
– da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall`omissione o dall`errore;
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l`omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l`omessa presetanzione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Viene, altresì, previsto che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale). In particolare, viene previsto che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all`originale è assicurata da chi lo detienemediante l`utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all` art. 71 del D.Lgs. 82/05. Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l`obbligo della conservazione dell`originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all`originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
- Accertamenti: vengono apportate modifiche all`art. 5, del D.Lgs. 218/97, relativo all`avvio del procedimento in materia di accertamenti tributari. Al riguardo, viene previsto, in particolare, che l`ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento e al giorno e luogo della comparizione per definire l`accertamento con adesione, anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
Viene previsto, inoltre, che il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell`invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l`indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell`avvenuto pagamento della prima o unica rata.
Viene previsto, la riguardo che il pagamento delle somme dovute indicate nell`invito a comparire deve essere effettuato con modalità appositamente indicate. Sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell`Agenzia delle entrate provvede all`iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell`art. 14, del DPR 602/73 sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Viene, altresì, disposto che le disposizioni di cui sopra non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell`articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l`emissione degli accertamenti di cui all`art. 41-bis del DPR 602/73 e all`art. 54, quarto comma, del DPR 633/72.
Per quanto riguarda le dichiarazioni in materia di imposte e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l`Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l`anno successivo a quello della presentazione.
Al riguardo, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d`affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate.
MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
· Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie all`accollo da parte dello Stato dell`eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE. Per i mutui a tasso variabile sottoscritti prima del 31 ottobre 2008, viene previsto che l`importo della rata si calcola con riferimento al maggiore tra il 4% ed il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto; per la parte eccedente (rispetto al tasso di mercato) interviene lo Stato.
La norma si applica ai soli mutui accesi per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima abitazione sottoscritti alla data del 31 ottobre 2008.
Per quanto riguarda i nuovi contratti di mutuo a tasso variabile, sottoscritti dopo il 1° gennaio 2009, viene disposto che le banche devono assicurare ai propri clienti la possibilità di poter stipulare contratti a tasso variabile indicizzati al tasso per le operazioni di rifinanziamento principale della BCE (pari oggi al 3,25%).
Al riguardo, gli istituti di credito avranno l`obbligo di osservare le norme emanate dalla Banca d`Italia per assicurare l`adeguata pubblicità e la trasparenza delle offerte e delle condizioni applicate, nonchè di trasmettere statistiche sul numero e sull`ammontare dei mutui stipulati e sulle condizioni contrattuali praticate.
- Contenimento delle tariffe: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2009, è prevista la sospensione dell`efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l`adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.
Vengono, altresì, dettate specifiche disposizioni per quanto concerne i settori autostradale e dell`energia elettrica e del gas.
- Settore autostradale: per l`anno 2009, ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, gli incrementi tariffari autostradali, sono sospesi fino al 30 aprile 2009 ed applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell`incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dalla legge 296/06.
Vengono, altresì, introdotte modifiche al DL 59/08, convertito dalla legge 101/08, per cui “le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l`intera durata della convenzione, dell`inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati.
Ulteriori modifiche attengono l`art. 21 del DL 355/03, convertito dalla legge 47/04, sulle modalità con cui il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare, comprensivo della componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.
Modificati, altresì, i termini relativi alle verifiche e alle approvazioni da parte del concedente stesso e dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dell`Economia e delle finanze.
- Energia elettrica e gas: viene disposto che l`Autorità per l`energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull`andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell`energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
Vengono previste tariffe agevolate per le famiglie economicamente svantaggiate nonchè forme di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Inoltre, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell`energia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge il Ministero per lo Sviluppo economico, sentita l`Autorità per l`energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:
– il prezzo dell`energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
– l`Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell`offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
– l`adozione di ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell`offerta di energia.
- Bonus straordinario: vengono previste disposizioni di sostegno alle famiglie, tra cui un bonus straordinario per il solo anno 2009, ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito.
- Fondo di credito per i nuovi nati: per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l`accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell`anno di riferimento viene istituito un apposito fondo rotativo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
LAVORO
- Proroga detassazione contratti di produttività: per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
– la proroga dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all`andamento economico dell`impresa (di cui all`art.2, comma1, lett. c, del DL 93/2008);
– l`aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui calcolare l`imposta sostitutiva, fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre 2008;
– l`applicabilità dell`imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008, pari a 30.000 euro).
· Strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga: nell`ambito del Fondo per l`occupazione di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l`anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall`anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l`accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità appositamente stabiliti, agli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonchè all`istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, dell`art. 1 del suddetto decreto.
Viene prevista, tra l`altro:
–
l`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all`
art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 636/39 convertito dalla L. 1272/39, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all`art. 12 del D.Lgs. 276/03. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell`anno solare. Quanto non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L`indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
– in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all`indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l`azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell`intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
Viene, altresì, previsto che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi della norma del decreto (sopra descritta) relativa alla riassegnazione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate per occupazione e formazione e per interventi infrastrutturali, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
Viene disposta, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2009 del termine di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
- Potenziamento finanziario dei Confidi: viene previsto il rifinanziamento per 450 milioni del Fondo di garanzia per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Il 30% della somma suddetta è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all`art. 13 del DL 269/03, convertito dalla L.326/03.
Viene, inoltre, specificato che gli interventi di garanzia del Fondo di cui all`art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/96, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
La dotazione del Fondo di garanzia per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l`intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
- Finanziamento dell`economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali: al fine di favorire un adeguato flusso di finanziamenti all`economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell`articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
I suddetti strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell`emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell`emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d`Italia attesti che l`operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca nè del gruppo bancario di appartenenza.
La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
– all`assunzione da parte dell`emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d`intenti con il Ministero dell`economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l`esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
– all`adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l`altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento
Al riguardo, viene precisato che la sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d`Italia delle condizioni economiche dell`operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
Viene, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse.
Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell`economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante modalità appositamente individuate.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle finanze, sentita la Banca d`Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui sopra.
- Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti: viene consentito, alla CDDPP, nell`ambito della gestione separata, di utilizzare le risorse derivanti dalla raccolta del risparmio postale per qualsiasi operazione di interesse pubblico prevista nel proprio statuto, purchè abbia sostenibilità economico-finanziaria, quindi non a fondo perduto.
è previsto, inoltre, che dette operazioni possono essere effettuate anche in deroga al principio di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.
I criteri generali per l`individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento verranno definiti con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze.
Viene, altresì, previsto che ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al DPCM del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell`art. 14, comma 2, del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, relativo alla realizzazione delle opere e delle attività connesse all`evento Expo Milano 2015, il Ministero dell`Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.
- Recupero aiuti illegittimi: viene previsto che al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all`applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della L. 549/95, e 66, comma 14, del DL 331/93, convertito dalla L. 427/93, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della L. 142/90, è effettuato dall`Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.
· Escussione delle garanzie prestate a favore della PA: viene previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a pri ma richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell`escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l`indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l`importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell`atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall`inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell`invito.
Al riguardo, viene disposto che i dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni sopra indicate sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
- Altre disposizioni di carattere finanziario prevedono la disciplina in materia di offerte pubbliche d`acquisto e l`attuazione della direttiva europea sulla partecipazione dell`industria nelle banche e norme in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi, c.d. hedge fund.