La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato una Risoluzione in un testo riformulato (n. 7-00079, primo firmatario l`On. Angelo Alessandri del Gruppo Parlamentare Lega Nord Padania, Presidente della Commissione Ambiente) sulla nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all`articolo 146 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) così come modificato dal D.Lgs. 63/08 e dal D.L. 97/08, convertito dalla L. 129/08.
Nell`Atto, tra le premesse, viene rilevato che l` autorizzazione paesaggistica costituisce un atto fondamentale per l`edificazione del territorio comunale che si pone a monte del permesso di costruire e consente la realizzazione di interventi edificatori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Viene ricordato che secondo la disciplina allo stato vigente l`autorizzazione viene rilasciata entro sessanta giorni dall`Ente locale e, in virtù di un controllo successivo, la soprintendenza può annullare l`autorizzazione concessa nel termine di ulteriori sessanta giorni. Al riguardo, viene altresì richiamata la nuova formulazione della disciplina che prescrive il parere preventivo della soprintendenza in luogo dell`eventuale annullamento successivo. Tale parere, oltre ad essere obbligatorio, ha efficacia vincolante per l`amministrazione locale fino a quando non saranno approvati i piani paesaggistici adeguati al Codice dei beni culturali e paesaggistici con l`accordo tra lo Stato e le Regioni.
La Risoluzione, inoltre, rileva che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati (Comuni, Province, forme associative e di cooperazione fra Enti locali) dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione differenziata tra attività di tutela paesaggistica e di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come stabiliti dall`articolo 146, comma 6 del Codice. Infatti, il nuovo regime autorizzatorio implica diversi adempimenti a carico degli Enti locali i quali potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate per rispettare i requisiti suddetti. Nell`Atto viene evidenziato che la situazione si presenta critica sia per i piccolissimi Comuni che per quelli con popolazione fino a 100.000 abitanti, nonchè per le Province che non sono dotate di apposite strutture amministrative ed organizzative e che tali criticità potrebbero indurre gli Enti locali a rinunciare all`esercizio della delega per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
In mancanza del possesso dei requisiti prescritti dall`articolo 146, comma 6, il conseguente riaccentramento in capo alla Regione della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in contrasto con il principio di sussidiarietà verticale, produrrebbe problemi di funzionalità degli uffici regionali con possibili rallentamenti o paralisi nell`espletamento dei procedimenti autorizzatori.
La Risoluzione nel richiamare il nuovo regime autorizzatorio rileva, nel contempo, che lo stesso, unitamente alla nuova pianificazione paesaggistica, costituisce uno strumento efficace per la tutela del paesaggio come tutelato dalla Costituzione, in quanto comporta una pratica più trasparente e chiara di leale cooperazione tra Stato e Regioni nella gestione del paesaggio. Inoltre, la nuova disciplina coglie un punto di equilibrio importante tra salvaguardia del paesaggio ed esigenze dello sviluppo, tra ruolo dello Stato e ruolo delle autonomie.
Pertanto, secondo l`Atto di indirizzo, dati gli oneri imposti dal nuovo articolo 146 del Codice dei Beni culturali alle amministrazioni interessate, sarebbe opportuno disporre di un ulteriore lasso di tempo tale da permettere di attrezzarsi e prepararsi in maniera adeguata per avviare efficacemente il nuovo sistema ed evitare, quindi, la decadenza delle deleghe regionali in favore dei Comuni che scatterebbe alla data del 1° gennaio 2009.
Alla luce delle suddette considerazioni, con la Risoluzione si impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie dirette a differire nell`immediato e per un periodo di sei mesi, l`entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all`articolo 146 del D.Lgs. 42/04, fatta salva un`ulteriore verifica al termine del periodo di proroga.
Si allega il testo della Risoluzione approvata e della relativa discussione.
1231-Testo della Risoluzione e della discussione.pdfApri