In relazione alla norma che differisce al 30 giugno 2009 l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, viene previsto che la stessa riguarda, non più i comuni capoluogo di aree metropolitane e comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti (di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05), bensì i comuni capoluoghi di provincia e i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa previsti alla delibera CIPE 87103 del 13 novembre 2003, di cui all`art. 1, comma 1, della L. 9/07.
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Emendamento della Commissione
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Riguardo all`applicazione dei benefici fiscali di cui all`art. 2, della L. 9/07, in base ai quali per i proprietari degli immobili dati in locazione, il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutto il periodo della sospensione dell`esecuzione, viene previsto che gli stessi riguardano solo i comuni di cui all`art. 1, comma 2, del DL 86/05, convertito dalla L. 148/05, e cioè i comuni capoluogo di aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste), nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
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Emendamento della Commissione
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In relazione alla norma di modifica dell`art. 11, della L. 431/98 (approvata dalla Commissione Ambiente), viene specificato che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l`anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
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Emendamento della Commissione
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Viene previsto che la sospensione dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, ai sensi dell`art. 3, della L. 431/98.
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Emendamento della Commissione
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Viene inserita una norma con la quale viene modificato l`Allegato A previsto dall`art.24, c.d. “Taglialeggi””, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
In particolare, viene disposto che non vengono abrogati gli articoli da 118 a 138 del Regio decreto 1165/1938 come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124.
Rimangono così in vigore le disposizioni contenute negli articoli da 125 a 138 del citato Regio decreto, che attengono ai poteri del Ministro delle Infrastrutture in materia e che prevedono poteri di controllo, di scioglimento e di nomine commissariali. Le suddette disposizioni riguardano anche la Commissione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in materia di graduatorie, nonchè poteri sanzionatori e consultivi.
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Emendamento della Commissione
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Viene modificata la norma sui provvedimenti giudiziari di rilascio (approvata dalla Commissione Ambiente). In particolare, viene specificato che i suddetti provvedimenti, relativi agli immobili adibiti ad uso abitativo, sono valutati ai fini dell`attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l`assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica solo se contengono la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.
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Emendamento della Commissione
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Viene inserita una norma con la quale si apporta una modifica all`art.11, comma 12, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo al Piano Casa. In particolare, in relazione al fondo istituito per l`attuazione degli interventi concernenti il piano nazionale di edilizia abitativa, viene previsto che in esso confluiscono, oltre che alle risorse finanziarie già individuate dalla norma stessa, anche quelle di cui all`art. 3, comma 108, della L. 350/03, (5 milioni di euro facenti parte della dotazione finanziaria del Fondo per l`edilizia a canone speciale), sentite le Regioni.
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Emendamento della Commissione
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Viene introdotta una norma con la quale si prevede che gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali censite come A1 e A2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni per l`acquisto della prima casa di abitazione, ciò al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. I suddetti Istituti provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Al riguardo, sono definiti canoni sostenibili, per le suddette finalità, i canoni di importo pari al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell`art. 2, comma 3, della L. 431/98, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Viene, altresì, disposto che il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari per l`estinzione del mutuo relativo all`immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell`immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.
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Emendamento e subemendamenti della Commissione
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Il decreto legge, che scade il 22 dicembre 2008, passa ora all`esame dell`Aula.
In relazione alla norma con la quale si prevede che il Governo deve presentare apposita relazione annuale al Parlamento, concernente l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, viene specificato che tale obbligo sussiste anche con riferimento all`anno 2008.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/2007, convertito dalla legge 127/07. Vengono, altresì, modificate le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell`Economia, sentite la Conferenza Unificata e le Commissioni parlamentari competenti. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvederà a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma, i comuni interessati.
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Emendamento del Relatore
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Viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all`articolo 77/bis, commi 20 e 21, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/08, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell`anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, non si applicano in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze, d`intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della norma per l`eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.
Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle istanze da parte degli interessati.
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Emendamento del Relatore con subemendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una disposizione sul contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l’art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08. Con la stessa, tra l’altro, si prevede il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un`unica soluzione alla scadenza. Viene specificato, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoaziozazione di una passività esistente non può essere superiore a 30 anni nè inferiore a 5 anni.
La tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all`articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che possono essere stipulati dalle Regioni e Province autonome verrà individuata con uno più regolamenti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentita, per i profili d`interesse regionale, la Conferenza Stato-Regioni.
Agli Enti di cui sopra è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento e, comunque, per il periodo minimo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
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Emendamento del Relatore
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Il decreto legge, in scadenza l`8 dicembre 2008, nella settimana di riferimento è passato all`esame dell`Aula e approvato definitivamente.
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