In relazione all`esame del disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia”” (DDL 1195/S) all`attenzione della Commissione Industria del Senato, l`ANCE ha illustrato nelle competenti sedi parlamentari le proprie osservazioni e proposte in materia energetica ed acustica negli edifici.
In particolare, in materia di certificazione energetica è stato evidenziato che il D.lgs 192/05 stabiliva l`obbligo di allegare, agli atti di trasferimento a titolo oneroso, l`attestato di certificazione energetica.
La legge 133/08, all`articolo 35 elimina l`obbligo di cui sopra, abrogando i commi 3 e 4 dell`art. 6 ed i commi 8 e 9 dell`art. 15 del D.lgs 192/05.
Tale abrogazione limiterebbe fortemente l`utilità della certificazione energetica che è mirata, in primo luogo, ad informare correttamente gli utilizzatori (acquirenti/locatari) delle caratteristiche energetiche dell`immobile, permettendo di ampliare gli elementi di scelta dell`immobile.
Sarebbe, quindi, opportuno l`inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge con cui si prevede che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento deve essere indicata la classe energetica dell`edificio come indicato dal D.lgs 192/05 considerando che lo stesso attua la direttiva 2002/91/CE, che richiedeva agli Stato Membri di provvedere affinchè l`attestazione di certificazione energetica fosse resa nota all`utilizzatore.
Sempre in materia di energia l`Associazione ha, altresì, sottolineato che la legge 244/07 (finanziaria 2008) stabiliva che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato all`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa o 5 kW nel caso di edifici industriali.
Il rispetto di tale obbligo richiede normative tecniche di contorno ad oggi mancanti. Inoltre la materia è disciplinata già dal D.lgs 192/05 che, però, prevede l`emanazione di apposito decreto per regolamentare in dettaglio gli aspetti relativi a prescrizioni minime, caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia elettrica.
Al riguardo un differimento del limite temporale al 2010 permetterebbe di emanare il mancante decreto.
Riguardo ai requisiti acustici negli edifici , è stato evidenziato come la “legge quadro sull`inquinamento acustico”” n.447/95 prevedeva, tra l`altro: la definizione da parte delle Amministrazioni locali della zonizzazione acustica del territorio; l`emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei “requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti”” allo scopo di ridurre l`esposizione umana al rumore e l`emanazione di un decreto del Ministro dei Lavori Pubblici per la indicazione dei “criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici”” al fine della tutela dall`inquinamento acustico.
Il primo dei suddetti decreti attuativi è stato predisposto e pubblicato in G.U., DPCM 5.12.1997. Tramite detto decreto sono stati “astrattamente”” indicati gli obiettivi da raggiungere, ma non sono stati forniti i criteri da seguire per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa della mancata pubblicazione del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.
A questo riguardo, l`ANCE ha rilevato la necessità di differire l`entrata in vigore del suddetto DPCM fino all`emanazione del decreto Ministeriale.
In tale attesa si potrebbe introdurre un regime transitorio con il quale si preveda per gli edifici di nuova costruzione una relazione acustica sottoscritta da un progettista o da un tecnico abilitato nonchè l`avvio di una fase di sperimentazione diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere ed interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione anche con riferimento alle modalità di verifica e collaudo, nonchè alla documentazione necessaria per l`autorizzazione alla esecuzione degli interventi.
Agli esiti della sperimentazione si potrebbe, altresì, prevedere una revisione delle disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 1997 che tenga conto da quanto emerso nella suddetta fase.
Le proposte illustrate sono state condivise ed occorrerà ora attendere il prosieguo dell`iter del provvedimento per gli sviluppi decisionali.