Presso la Commissione Territorio ed Ambiente del Senato è iniziato l`esame, in prima lettura, in sede referente, del DL 208/08 su “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente”” (DDL 1306/S – Relatore Sen. Antonio D`Ali del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento, in particolare, prevede la proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L. 183/89, fino all`entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 63, comma 2, del D.Lgs. 152/06.
Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalla stessa Autorità dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 (codice ambientale).
Quanto sopra previsto nelle more della Costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo 2 parte III del sopracitato D.Lgs 152/06.
Il testo dispone, altresì, che nell`ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche´ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della L. 349/86, e 300 del Decreto legislativo 152/06, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 90/07, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
L`amministrazione acquisisce sullo schema il parere dell`Avvocatura generale dello Stato e svolge nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; il Consiglio dei ministri, infine, autorizza la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema sottoscritto per accettazione dall`impresa obbligata, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La stipula del contratto di transazione, che sia conforme allo schema autorizzato comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonche´ dell`azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi dell`articolo 18 della L. 349/86, e della parte VI del D.Lgs. 152/06 e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione. I proventi derivanti dalle transazioni sono versati all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze. Restano infine salvi gli accordi già stipulati o per i quali sia comunque in corso, all`entrata in vigore del decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
Si stabilisce infine che, la competenza per l`avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale di cui alla parte VI del medesimo D.Lgs. 152/06 spetta al Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l`ammontare del danno ambientale è inferiore.
Con altre norme si rinvia al 31 dicembre 2009 il termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche, di cui al D.Lgs. 36/03 ed attuata con DM 3 agosto 2005. Viene, altresì, prorogata al 31 dicembre 2009 l`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore al 13.000 kJ/kg.
Viene, altresì, prevista una norma per l`attivazione di una prima tranche di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008. Si tratta, in particolare di 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della L. 225/92 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Inoltre, viene sostituita la disposizione contenuta all`art. 5, comma 5-bis, della L. 225/92 per cui i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, devono rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l`intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, d`intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
Altresì, il rendiconto dovrà contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l`indicazione della relativa scadenza.
Con riferimento all`anno 2008, dovrà essere riportata, inoltre, la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa dovranno essere trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell`economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all`Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le ragionerie territoriali dovranno inoltrare i suddetti rendiconti anche con modalità telematiche e senza la documentazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all`ISTAT.
Altre disposizioni del provvedimento riguardano, infine, le funzionalità dell`istituzione superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07 e le risorse occorrenti per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.