Governo e Regioni hanno siglato il 12 febbraio scorso un Accordo in tema di ammortizzatori sociali e misure volte a contrastare la crisi economica in atto.
Tra gli impegni concordati nel testo viene prevista, tra l`altro, l`attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga con un`azione congiunta da parte di Stato e Regioni.
In proposito, secondo l`Accordo il Governo può mobilitare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro, di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall`articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 (sul rinnovo dei contratti per i pubblici dipendenti) e dall`art. 19 D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/200 (sul potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonchè sulla disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga) e 3.950 milioni dall`art. 6-quater L. 133/2008 (sulla concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate) e dal Fondo per le aree Sottoutilizzate – quota nazionale, mentre l`obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali del Fondo sociale europeo (FSE).
Nello specifico, con riferimento ai lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell`art.19, comma 8 del D.L. 185/2008, convertito dalla L.2/2009, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, mentre quello regionale sarà destinato ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito.
Nel testo viene precisato, altresì, che il contributo finanziario delle Regioni avverrà nel rispetto dell`attuale assegnazione delle risorse del Fondo sociale europeo.
Sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), si prevede, in particolare, la convocazione del CIPE, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell`Accordo medesimo, ai fini dell`adozione della delibera di riparto definitivo delle risorse del Fondo, secondo quanto previsto dal Quadro strategico nazionale (QSN).
Nel testo viene definito, inoltre, il riparto tra le Amministrazioni centrali – inclusi 1.200 milioni di euro rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per un importo pari a 25.409 milioni di euro, comprese le risorse già assegnate al Fondo infrastrutture strategiche, pari a 7.356 milioni di euro – nonchè, il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse rinvenienti dalla ricognizione di cui all`articolo 6-quater, comma 2, di cui sopra, per la riassegnazione alle medesime amministrazioni, nel rispetto del vincolo di territorialità di tali risorse.
Viene specificato, altresì, che le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere CIPE saranno utilizzate per reintegrare le risorse già impiegate dalla delibera CIPE di prossima adozione.
Viene confermato, poi, l`ammontare delle risorse per i Programmi attuativi regionali ed interregionali, nonchè per il conseguimento degli obiettivi di servizio, quantificate in 27.027 milioni di curo.
Nel testo viene anticipato, inoltre, che, nel medesimo termine di 15 giorni dalla sigla dell`Accordo, il CIPE procederà all`adozione di una delibera di revisione della delibera n.166/2007 (sulla programmazione 2007-2013) e alla presa d`atto dei Programmi attuativi regionali (PAR) la cui istruttoria è stata già completata dal Ministero dello Sviluppo economico. La delibera suddetta conterrà, altresì, un` apposita clausola “che consentirà alle Regioni di definire i rispettivi Programmi secondo l`originario valore ed al CIPE di prenderne atto, assicurando l`impegnabilità annua delle somme eccedenti rassegnazione delle risorse ora effettuata in relazione alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate non utilizzate””.
Sulla nettizzazione dei Fondi comunitari viene concordato, tra l`altro, un emendamento in cui si dispone che:
– “non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell`obiettivo di spesa stabilito in applicazione del pano di stabilità interno relativo all`anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell`Unione Europea””;
– “non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l`anno 2008 l`obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all`obiettivo non sia superiore alla differenza. se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione Europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008“;
– “a decorrere dall`anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nei casi incui l`Unione europea riconosca importi inferiori, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo””;
– “per il patto di stabilità interno relativo all`anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell`articolo l della legge 27 dicembre.