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L`Aula ha convertito in legge il decreto nel testo licenziato con la fiducia dal Senato. Confermata la proroga sul regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni, sul permesso di costruire subordinato al fotovoltaico; sull`arbitrato per i contratti di lavori pubblici, nonchè sulla valutazione dello stress lavoro- correlato.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 207/08 proroga di termini: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati.

25 Febbraio 2009
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, con la votazione di fiducia il decreto legge 207/08 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”” (DDL 2198/C, Relatori l`On. Raffaele Volpi per la I Commissione, Affari Costituzionali, e l`On. Gabriele Toccafondi per la V Commissione, Bilancio, rispettivamente dei Gruppi parlamentari LNP e PDL) sul testo già licenziato, con la stessa proceduta fiduciaria, dal Senato.
Il provvedimento prevede, in particolare, il differimento al 30 giugno 2010 della norma (già fissata al 30 giugno 2009 dall`articolo 20, comma 1, del D.L. 248/07, convertito dalla L. 31/08) sul regime transitorio per l`operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Pertanto, continueranno ad applicarsi, fino alla suddetta data, le norme già previste dall`articolo 5, del D.L. 136/08, convertito dalla L.136/04 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consentono l`applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.
Per quanto riguarda il permesso di costruire, subordinato alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all`articolo 1, comma 289, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), viene prorogato al 1° gennaio 2010 (anzichè 1° gennaio 2009) il termine (inserito nell`articolo 4 del D.P.R. 380/2001) a decorrere dal quale deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Inoltre, viene disposta l`ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal DL 162/08, convertito dalla L.201/08, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Questo nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), contenuta nell`elenco delle direttive da recepire allegato alla legge comunitaria 2008, attualmente all`esame del Senato.
Inoltre, viene inserita una disposizione aggiuntiva all`articolo 241 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) secondo cui sono dimezzati i compensi minimi e massimi della tariffa allegata (sulla determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della L.109/94 e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale) al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 398/00 (recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell`articolo 32, della L. 109/94 e successive modificazioni) e sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all`effettivo lavoro svolto.
In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro viene fissata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all`art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/08, sull`obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all`IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all`art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all`art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell`art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Per quanto concerne i beni e le attività culturali, viene previsto che fino al 30 giugno 2009, (in origine 31 dicembre 2008), il procedimento sul rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all`art. 159, del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene rinviata, quindi, di sei mesi, l`entrata in vigore del nuovo regime dell`autorizzazione paesaggistica previsto dall`art. 146, del citato D.Lgs. 42/04. Inoltre, viene stabilito che la disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008) non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni del compito di verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008).
Altre norme del provvedimento riguardano:
– gli affidamenti dei lavori da parte delle concessionarie autostradali;
– il mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2008, per il finanziamento delle opere della Legge Obiettivo;
– investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ol`aumento della capienza di quelle esistenti, prevedendo, al riguardo, semplificazioni procedurali per la realizzazione degli interventi e l`esercizio dei poteri sostitutivi del commissario ad acta in caso di inerzia dell`amministrazione;
– l`autorizzazione ad erogare fino ad un massimo di 4 milioni di euro per la realizzazione dell`evento EXPO Milano 2015;
– la sostituzione della norma di cui all`articolo 2, comma 48, della L. 2003/08 (legge finanziaria 2009) sulla mancata applicazione delle sanzioni agli Enti locali in materia di Patto di stabilità interno;
– interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici;
– modifiche al DPR n. 322/98 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all`imposta regionale sulle attività produttive e all`imposta sul valore aggiunto) in relazione ai termini di trasmissione delle dichiarazioni.
In Aula alla Camera dei Deputati, il Governo ha accolto un ordine del giorno (n. 9/2198/73, a firma dell`On. Amedeo Ciccanti del Gruppo parlamentare UdC) sulla riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili, di cui l`Ance ne aveva auspicato l`opportunità (vedi al riguardo notizia di “Interventi Ance”” del 28 gennaio 2009).
L`ordine del giorno prevede, in particolare, l`impegno del Governo “a valutare l`opportunità di prevedere procedure di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e agricoli, con il possibile differimento dei termini di applicazione del regime fiscale sostitutivo, al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore trasparenza dei valori delle transazioni immobiliari, una riduzione del costo dei terreni da edificare e un rilancio del comparto edile””.
Per un maggiore dettaglio dei contenuti del testo si veda precedente del 12 febbraio 2009.
Si veda precedente del 20 gennaio 2009.
Testo del decreto legge definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati (DDL 2198/C) e in allegato l`OdG accolto dal Governo (n. 9/2198/73)

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