L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge 2008/08 su “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente”” (DDL 2206/C, relatore l`On. Roberto Tortoli del PdL), nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento prevede, in particolare, la proroga, al 30 gennaio 2009, del regime transitorio previsto dall`art.17 del D.Lgs. 36/2003 per la disciplina delle discariche.
Viene disposto, altresì, che il Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2003. L`adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga sarà disposta con provvedimento del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Vengono, inoltre, introdotte norme aggiuntive all`art.186 del D.Lgs 152/2006 sulla disciplina delle terre e le rocce da scavo.
Nello specifico, si prevede che le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Prevista, altresì, l`equiparazione dei residui provenienti dall`estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono, inoltre, equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell`Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Viene disposto, inoltre, che il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al DPCM 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all`anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Altre norme del testo riguardano:
–l`autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009;
–l`attivazione di una prima tranche, pari a 100 milioni di euro, di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008, da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
–la proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L.183/89, fino all`entrata in vigere del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art.63, comma 2, del D.Lgs 152/06;
–la stipula di accordi transattivi stipulati tra il Ministero dell`Ambiente e una o più imprese interessate pubbliche e private in relazione alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino e di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento da parte dello Stato e da enti pubblici territoriali;
–disposizioni in materia di servizio idrico integrato;
–misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell`energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
–la proroga, al 31 dicembre 2009, dell`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI) superiore al 13.000 kj/kg;
–la funzionalità dell`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07;
–le risorse occorrenti per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.
Per un maggiore dettaglio dei contenuti del testo si veda precedente del 17 febbraio 2009.
Si veda precedente del 15 gennaio 2009.
Testo del decreto legge definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati (DDL 2206/C)