L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il DL 208/08 su “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente”” (DDL 1306/S – Relatore Sen. Antonio D`Ali del Gruppo parlamentare PdL), con alcune modifiche ed integrazioni al testo del Governo.
Tra le novità, in particolare, è stata soppressa la norma sulla proroga, al 31 gennaio 2009, del regime transitorio previsto dall`art.17 del D.Lgs. 36/2003 per la disciplina delle discariche.
Al riguardo viene disposto che, fermo restando quanto previsto dall`art.199 del D.Lgs. 152/2006, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio per la disciplina delle discariche di cui all`art.17 suddetto è prorogato sino al 30 giugno 2009. Il Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2003. L`adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga sarà disposta con provvedimento del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Nel testo approvato, vengono, inoltre, disposte norme aggiuntive all`art.186 del D.Lgs 152/2006 sulla disciplina delle terre e le rocce da scavo.
Nello specifico, si prevede che le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Prevista, altresì, l`equiparazione dei residui provenienti dall`estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono, inoltre, equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell`Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009, viene prevista un`autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009.
Le risorse sono assegnate al Dipartimento della Protezione Civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell`emergenza. Le risorse suddette saranno utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all`art.10, comma 5, del decreto legge 282/04, convertito con modificazioni dalla L. 307/04.
Sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), viene previsto che il modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all`anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Con altra norma viene disposto che, ove il regolamento sulla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 6 dell`art.238 del D.Lgs. 152/06, non sia adottato dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Previste, altresì, misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell`energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Nello specifico, si prevede che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d`intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, uno o più decreti per definire la ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell`energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l`obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall`Unione Europea.
I decreti suddetti saranno emanati tenendo conto:
– della definizione dei potenziali regionali con riferimento all`attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
– dell`introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
– della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell`articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle Regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
In materia di servizio idrico integrato, viene disposto, in particolare, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonchè quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d`ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall`utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall`utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall`avvio dell`inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.335 del 2008, viene previsto, altresì, che i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all`esercizio del servizio di depurazione. Nei casi suddetti in cui manchino gli impianti di depurazione dall`importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L` importo sarà individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dalle rispettive Autorità d`ambito.
Le disposizioni suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all`individuazione dell`importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
Con appositi decreti emananti dal Ministro dell`Ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza per l`uso delle risorse idriche, verranno stabiliti i criteri ed i parametri per l`attuazione delle norme sulla restituzione della quota di tariffa non dovuta di cui sopra, nonchè le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l`adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d`ambito, nonchè al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità.
In merito alla proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L.183/89, fino all`entrata in vigere del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art.63, comma 2, del D.Lgs 152/06, si prevede che l`adozione dei piani di gestione di cui all`articolo 13 della direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l`azione comunitaria in materia di acque), sarà effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.
Ai fini del rispetto del termine suddetto, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvederanno, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui sopra all`interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all`articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvederanno le Regioni.
Al fine di garantire che l`adozione e l`attuazione dei piani di gestione avvenga con uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, viene disposto, altresì, che il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emana, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, delle linee guida da trasmettere ai comitati istituzionali sopra menzionati
Riguardo alla norma contenuta nel testo sugli accordi transattivi stipulati tra il Ministero dell`Ambiente e una o più imprese interessate pubbliche e private in relazione alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino e di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento da parte dello Stato e da enti pubblici territoriali, viene disposto che la stipula del contratto di transazione comporta l`approvazione dei progetti di bonifica per le parti di rispettiva competenza di ciascun ente partecipante alla Conferenza dei servizi. Comporta, altresì, la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, alla luce del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all`esercizio di un`attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell`adempimento evidenziate nello schema di contratto.
è, infine, precisato che i soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale sono versati all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell`Ambiente.
Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la presentazione complessivamente dovuta dall`impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota dei proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale saranno definite negli strumenti di attuazione.
Nel testo resta confermata la norma con cui sono fatti salvi gli atti posti in essere dalla stessa Autorità dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 (Codice ambientale).
Quanto sopra previsto nelle more della Costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo 2 parte III del D.Lgs 152/06 medesimo.
Confermate, altresì, con le integrazioni sopra evidenziate, le disposizioni che, nell`ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, disciplinano la stipula di una o più transazioni globali, tra il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e una o più imprese interessate, pubbliche o private.
A tal fine, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela delTerritorio e del mare può, sentiti l`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all`art.28 del decreto legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 90/07, predisporre uno schema di contratto, concordato con le imprese interessate e comunicato a Regioni, Province e Comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
L`amministrazione acquisisce sullo schema il parere dell`Avvocatura generale dello Stato e svolge nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; il Consiglio dei ministri, infine, autorizza la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema, sottoscritto per accettazione dall`impresa, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La stipula del contratto di transazione, che sia conforme allo schema autorizzato comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonche´ dell`azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi dell`articolo 18 della L. 349/86, e della parte VI del D.Lgs. 152/06 e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonchè gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data.
La competenza per l`avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale di cui alla parte VI del medesimo D.Lgs. 152/06 spetta al Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l`ammontare del danno ambientale è inferiore.
Tra le altre norme del testo originario, l`attivazione di una prima tranche, pari a 100 milioni di euro, di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008, da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della L. 225/92 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Prevista, altresì, la riformulazione della norma contenuta all`art. 5, comma 5-bis, della L. 225/92 per cui i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, devono rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l`intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, d`intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
Altresì, il rendiconto dovrà contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l`indicazione della relativa scadenza.
Con riferimento all`anno 2008, dovrà essere riportata, inoltre, la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa dovranno essere trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell`economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all`Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le ragionerie territoriali dovranno inoltrare i suddetti rendiconti anche con modalità telematiche e senza la documentazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all`ISTAT.
Ulteriori norme del testo riguardano la proroga, al 31 dicembre 2009, dell`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI) superiore al 13.000 kj/kg; la funzionalità dell`istituzione superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07; le risorse occorrenti per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.
Si veda precedente del 15 gennaio 2009.
Testo del decreto legge come licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati (
DDL 1306/S)