L`art.23 della Legge n. 2 del 28/1/2009 di conversione del Decreto Legge 185/2008 prevede la possibilità che gruppi di cittadini organizzati presentino al Comune proposte di interventi di riqualificazione del tessuto urbano locale di immediata realizzabilità che però non comportino oneri per l`ente locale.
La realizzazione delle opere non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l`imposta sul valore aggiunto. Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall`imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36% secondo le modalità di cui all`articolo 1 della L.449/1997. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell`ente competente.
Sulle proposte di intervento, che dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni hanno tempo 60 giorni per provvedere.
Decorsi i 60 giorni se l`ente locale non provvede la proposta si intende respinta. In alternativa l`ente locale può, con motivata delibera, disporre l`approvazione delle proposte formulate regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
Qualora gli interventi da realizzare si riferiscano ad immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sarà necessario il preventivo rilascio del parere o dell`autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
Le opere realizzate saranno acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell`ente competente.