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DL 208/2008 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente (DDL 2206/C) -

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Sintesi parlamentare n. 9/2009 della settimana dal 23 febbraio al 27 febbraio 2009

23 Febbraio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente “ (DDL 2206/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto, nel testo licenziato dalla Commissione Ambiente identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 6/2009, 7/2009 e 8/2009.
Il decreto legge, in particolare, prevede la proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L. 183/89, fino all`entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 63, comma 2, del D.Lgs. 152/06.
Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalla stessa Autorità dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 (codice ambientale).
Quanto sopra previsto nelle more della Costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo 2 parte III del sopracitato D.Lgs 152/06.
Si prevede, altresì, che l`adozione dei piani di gestione di cui all`articolo 13 della direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l`azione comunitaria in materia di acque), sarà effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.
Ai fini del rispetto del termine suddetto, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvederanno, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui sopra all`interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all`articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvederanno le Regioni.
Al fine di garantire che l`adozione e l`attuazione dei piani di gestione avvenga con uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, viene disposto, altresì, che il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emana, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, delle linee guida da trasmettere ai comitati istituzionali sopra menzionati
Con altra norma viene disposto che nell`ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche´ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della L. 349/86, e 300 del Decreto legislativo 152/06, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare può, sentiti l`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all`art.28 del decreto legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 90/07, predisporre uno schema di contratto, concordato con le imprese interessate e comunicato a Regioni, Province e Comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
L`amministrazione acquisisce sullo schema il parere dell`Avvocatura generale dello Stato e svolge nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; il Consiglio dei ministri, infine, autorizza la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema, sottoscritto per accettazione dall`impresa, su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La stipula del contratto di transazione, che sia conforme allo schema autorizzato comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonche´ dell`azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi dell`articolo 18 della L. 349/86, e della parte VI del D.Lgs. 152/06 e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonchè gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data.
La competenza per l`avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale di cui alla parte VI del medesimo D.Lgs. 152/06 spetta al Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l`ammontare del danno ambientale è inferiore.
La stipula del contratto di transazione comporta, altresì, l`approvazione dei progetti di bonifica per le parti di rispettiva competenza di ciascun ente partecipante alla Conferenza dei servizi. Comporta, altresì, la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, alla luce del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all`esercizio di un`attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell`adempimento evidenziate nello schema di contratto.
è, infine, precisato che i soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale sono versati all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell`Ambiente.
Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la presentazione complessivamente dovuta dall`impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota dei proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale saranno definite negli strumenti di attuazione.
Sul regime transitorio per la disciplina delle discariche di cui all`art.17 del D.Lgs. 36/03, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dall`art.199 del D.Lgs. 152/2006, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio suddetto è prorogato sino al 30 giugno 2009. Il Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2003. L`adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga sarà disposta con provvedimento del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Nel testo sono previste, inoltre, norme aggiuntive all`art.186 del D.Lgs 152/2006 sulla disciplina delle terre e le rocce da scavo.
Nello specifico, si dispone che le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Prevista, altresì, l`equiparazione dei residui provenienti dall`estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono, inoltre, equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell`Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009, viene prevista un`autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009.
Le risorse sono assegnate al Dipartimento della Protezione Civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell`emergenza. Le risorse suddette saranno utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all`art.10, comma 5, del decreto legge 282/04, convertito con modificazioni dalla L. 307/04.
Sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), viene previsto che il modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all`anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all`anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Con altra norma viene disposto che, ove il regolamento sulla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 6 dell`art.238 del D.Lgs. 152/06, non sia adottato dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Previste, altresì, misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell`energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Nello specifico, si prevede che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d`intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, uno o più decreti per definire la ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell`energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l`obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall`Unione Europea.
I decreti suddetti saranno emanati tenendo conto:
– della definizione dei potenziali regionali con riferimento all`attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
– dell`introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
– della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell`articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle Regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
In materia di servizio idrico integrato, viene disposto, in particolare, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonchè quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d`ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall`utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall`utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall`avvio dell`inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.335 del 2008, viene previsto, altresì, che i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all`esercizio del servizio di depurazione. Nei casi suddetti in cui manchino gli impianti di depurazione dall`importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L` importo sarà individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dalle rispettive Autorità d`ambito.
Le disposizioni suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all`individuazione dell`importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
Con appositi decreti emananti dal Ministro dell`Ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza per l`uso delle risorse idriche, verranno stabiliti i criteri ed i parametri per l`attuazione delle norme sulla restituzione della quota di tariffa non dovuta di cui sopra, nonchè le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l`adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d`ambito, nonchè al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità.
Tra le altre norme del testo, l`attivazione di una prima tranche, pari a 100 milioni di euro, di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008, da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della L. 225/92 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Prevista, altresì, la riformulazione della norma contenuta all`art. 5, comma 5-bis, della L. 225/92 per cui i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, devono rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l`intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
Altresì, il rendiconto dovrà contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l`indicazione della relativa scadenza.
Con riferimento all`anno 2008, dovrà essere riportata, inoltre, la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa dovranno essere trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell`economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all`Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le ragionerie territoriali dovranno inoltrare i suddetti rendiconti anche con modalità telematiche e senza la documentazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all`ISTAT.
Ulteriori norme riguardano la proroga, al 31 dicembre 2009, dell`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI) superiore al 13.000 kj/kg; la funzionalità dell`istituzione superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07; le risorse occorrenti per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.
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DDL di delega al Governo finalizzata all`ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza della PA nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL e alla Corte dei contì(DDL 847-B/S) - DDL su disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (DDL 1082/S).

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Sintesi parlamentare n. 9/2009 della settimana dal 23 febbraio al 27 febbraio 2009

23 Febbraio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Delega al Governo finalizzata all`ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro e alla Corte dei conti”” (DDL 847-B/S).
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento, in particolare, attribuisce un`apposita delega al Governo per l` emanazione, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/01 e della relativa contrattazione collettiva al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. Tra gli obiettivi che si intende raggiungere attraverso l`esercizio della suddetta delega sono previsti:
– la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
– & nbsp; il miglioramento dell`efficienza e dell`efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
– la garanzia della trasparenza dell`organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
– la valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;
– la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici.
I suddetti decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi appositamente dettati e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive.
Il disegno di legge, così come modificato in corso d`esame, contiene, altresì, disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL (Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro) e alla Corte dei Conti.
In particolare, viene introdotta una disposizione aggiuntiva alla L. 936/86 (recante “Norme sul Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro””) che prevede ulteriori attribuzioni per il CNEL in attuazione di quanto previsto dall`articolo 99 della Costituzione.
Viene previsto, tra l`altro, che il CNEL:
– redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
– promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull`attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull`andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.
In relazione alla Corte dei Conti, con apposita norma, viene in particolare previsto che la stessa, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento e, qualora accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l`amministrazione, le cause e provvede a darne comunicazione al Ministro competente.
Quest`ultimo, sulla base delle proprie valutazioni anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell`impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa.
Inoltre, viene, altresì, stabilito che, in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell`erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l`amministrazione, le cause, e provvede a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l`amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
Al riguardo, viene disposto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di cui all`articolo 7, comma 7, della L.131/03 (di attuazione della Legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione) possono applicare le suddette disposizioni nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le sezioni regionali possono essere integrate da due componenti designati, rispettivamente, dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali, ovvero, nel caso in cui tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.
Altre norme del provvedimento dettano princìpi e criteri in materia di: contrattazione collettiva e integrativa, funzionalità delle amministrazioni pubbliche, dirigenza pubblica, sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, nonchè principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità.
Infine, vengono previste disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e sull`efficienza dell`azione amministrativa.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”” (DDL 1082/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in sede referente, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto con numerose modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2
è stata soppressa la norma relativa alle centrali di committenza, con cui si introducevano disposizioni aggiuntive all`art.33 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici).
La norma prevedeva, in particolare, che le amministrazioni regionali e Consip Spa, nella stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, potevano svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori diversi dai Comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle Province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Al riguardo, venivano previsti, altresì, appositi capitolati prestazionali e prezziari di riferimento, sulla base, tra l`altro, dei prezzi praticati dalle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti dal 5% e disposte specifiche restrizioni per gli Enti locali che, per la realizzazione delle opere pubbliche, non si avvalevano delle procedure introdotte.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo sostitutivo
Vengono riformulate le disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi.
In particolare, viene introdotta una norma alla L.400/88 (art.13 bis, Capo III) con cui si prevede che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze, provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in materia di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In materia di semplificazione della legislazione vengono modificate le norme di cui all`art. 14 della L.246/2005.
Si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
è, infine, disposto che entro un anno dalla da ta di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
Emendamento e subemendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 5, comma aggiuntivo
In relazione alle norme di modifica della L.241/90 sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, vengono esclusi dall`obbligo di conclusione entro il termine ultimo di centottanta giorni i procedimenti riguardanti l`immigrazione (oltrechè quelli già previsti per l`acquisto della cittadinanza italiana).
Viene, altresì, precisato che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli introdotti dalle norme medesime.
Emendamenti del Governo e del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono intr odotte ulteriori norme di modifica della L.241/90, in materia di Conferenza dei servizi (di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge) e di inizio attività (di cui all`art.19).
In particolare, si prevede che alla Conferenza dei servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Vengono, altresì, previsti tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo (oltrechè alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria).
Emendamento a firma di parlamentari
ed emendamento del Governo
Articolo 9, commi 3 4 e 5
è stato proposto lo stralcio delle norme con cui si prevede, tra l`altro, la semplificazione dell`ordinamento finanziario nei Comuni di piccole dimensioni, fino a 5.000 abitanti, gli adempimenti sostitutivi degli stessi e la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli Comuni.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene disposto il differimento, al 30 giugno 2010, del termine, previsto dalla L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), per l`emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata.
Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi accompagnati dall`analisi tecnico-normativa e dall`analisi dell`impatto della regolamentazione, per l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Emendamento del Governo
Articolo 10, commi aggiuntivi
In relazione al decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/2008, convertito dalla L. n. 45/2008 e gli interventi finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica, nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene disposto che il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
in relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
Emendamento del Governo ed emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Si prevede che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
La norma sostituisce l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull` autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene autorizzato il Governo a modificare l`art.1, comma 5, del Regolamento di cui al DPR 207/2006 (recante organizzazione e disciplina dell`Agenzia nazionale del turismo -ENIT), in conformità con le nuove norme introdotte dal testo sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell`Agenzia che restano in vigore nelle more dell`approvazione del nuovo regolamento.
Emendamento del Governo
Articolo 13
è stata soppressa la norma sull`efficienza dell`azione amministrativa con cui si individuavano le finalità delle disposizioni introdotte dal Capo IV del testo, concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrat ive, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell`erogazione dei servizi pubblici, nonchè la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Emendamento del Governo
Articoli 16 e 17
è stato proposto lo stralcio delle norme relative al trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali e alla mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici.
Emendamenti a firma del Relatore
Articolo 18, comma 6
In relazione all`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””, viene specificato che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, volto alla definizione dell`obbligo informativo suddetto, è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
Identici emendamenti a firma di parlamentari
Articolo 19, comma 1
In relazione alle norme sulla riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), viene precisato che i decreti legislativi di riassetto normativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della legge, sono finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione degli enti suddetti.
Emendamento del Governo
Articolo sostitutivo
Vengono riformulate le norme sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione.
In particolare, si prevede che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Emendamento del Governo
Articolo 23, comma 1
Vengono modificate le norme di delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Si prevede, tra l`altro, che il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Del ega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività.
Emendamento del Governo ed emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene previsto, tra l`altro, che, entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del Codice dell`amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 82/2005. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma di modifica dell`art. 38, comma 6 (sull`impresa in un giorno), del D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
In particolare, ai sensi dell`art.117, secondo comma lett. e, m, p ed r (relative rispettivamente a: moneta e tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane; pesi e misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell`amministrazione regionale e locale, opere dell`ingegno) le norme previste nell` art.38, comma 6 suddetto, introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l`efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Le norme medesime costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente i servizi nel mercato interno.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
Articolo sostitutivo
Vengono riformulate le norme di modifica del Libro quarto del Codice di procedura civile sui procedimenti speciali.
Viene previsto, tra l`altro, in materia di termine di efficacia del sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore a garanzia del credito (art.675 c.p.c), che il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con cui si delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell`ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.
Emendamento del Governo
Articolo 39, comma 3
Riguardo alle norme di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, viene previsto il seguente ulteriore criterio direttivo:
– prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l`indipendenza e l`imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle proprie funzioni.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene previsto, tra l`altro, che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
Emendamento del Governo
Articolo 40
In relazione alle misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia, viene riformulata la norma di modifica dell`art.36 del Codice penale, sulla pubblicazione della sentenza penale di condanna. In particolare, si prevede la pubblicazione della stessa in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non inferiore a 30 giorni. In mancanza la durata è di 15 giorni.
Conseguentemente è stata soppressa la norma che modificava l`art. 18, del D.Lgs 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”” prevedendo la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, una sola volta, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonchè mediante affissione nel Comune di residenza dell`ente.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 45
è stata soppressa la norma sull`attuazione del federalismo fiscale con cui, in particolare, per lo studio delle problematiche connesse all`effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, venivano stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall`anno 2010.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 40/2008 e 41/2008.
Il provvedimento prevede, tra l`altro, modifiche alla L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, viene rivista, in particolare, la disciplina della conclusione del procedimento. Al riguardo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Per quanto concerne la certezza dei tempi in caso di attività consultiva, viene precisato che qualora siano richiesti pareri facoltativi, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Viene, altresì, disposto che resta fermo quanto previsto dall`art. 127, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In relazione al funzionamento della Conferenza di servizi, vengono apportate modifiche alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, prevedendo, in particolare, che la stessa può svolgersi per via telematica (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Per quanto riguarda la dichiarazione di inizio attività viene previsto, in particolare, che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
In materia di accesso ai documenti amministrativi, viene stabilito che, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, lo stesso costituisce principio generale dell`attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l`imparzialità e la trasparenza. Al riguardo, viene specificato che le predette disposizioni si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all`esercizio delle funzioni amministrative.
Viene, altresì, previsto che le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell`interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l`accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. A tale proposito, viene, poi, precisato che anche le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso (salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano) attengono, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Con altra disposizione viene previsto che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Con apposita norma viene introdotta una forma di tutela non giurisdizionale per l`utente o per la categoria di utenti dei servizi pubblici nel caso in cui si lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, per cui viene prevista l`individuazione di uno schema-tipo di procedura conciliativa.
Con riferimento al Piano industriale della pubblica amministrazione, vengono previste misure per la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazionie tempi per l`adozione dei provvedimenti o per l`erogazione dei servizi al pubblico. In particolare, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all`esercizio finanziario precedente.
Con altra norma viene conferita apposita delega al Governo per l`emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Tra i vari principi e criteri direttivi dettati dalla disposizione e che il Governo deve rispettare nell`esercizio della delega, viene previsto che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili e non precluda l`accesso alla giustizia, nonchè che venga esercitata da organismi professionali ed indipendenti stabilmente destinati all`erogazione del servizio di conciliazione, viene previsto, altresì, che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l`espropriazione forzata, per l`esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l`iscrizione di ipoteca giudiziale. In corso d`esame è stato introdotto un`ulteriore criterio relativo al regime d`incompatibilità a garanzia della neutralità, indipendenza e imparzialità del conciliatore (vedi emendamento di cui sopra).
Viene, altresì, delegato il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell`amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/05, nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici appositamente individuati.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale viene previsto che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Vengono, inoltre, apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I.
Nello specifico, all`articolo 205 (L), relativamente al recupero nei confronti di ciascun condannato delle spese del processo penale anticipate dall`erario, viene, tra l`altro, previsto che sono recuperate per intero le spese per la consulenza tecnica e per la perizia e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 32, comma 12, del DL 269/03, convertito dalla L.326/03 (funzionamento del Fondo per le demolizioni delle opere abusive costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti).
Viene, inoltre, modificata la norma (art. 208 (R), primo comma, DPR 115/02) sui criteri per l`individuazione dell`ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione.
Per quanto concerne la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate, viene disposto che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all`utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
Altre norme prevedono: interventi per la banda larga; modifiche a specifiche disposizioni contenute nei Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile.

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

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