è stata soppressa la norma relativa alle centrali di committenza, con cui si introducevano disposizioni aggiuntive all`art.33 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici).
La norma prevedeva, in particolare, che le amministrazioni regionali e Consip Spa, nella stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, potevano svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori diversi dai Comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle Province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Al riguardo, venivano previsti, altresì, appositi capitolati prestazionali e prezziari di riferimento, sulla base, tra l`altro, dei prezzi praticati dalle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti dal 5% e disposte specifiche restrizioni per gli Enti locali che, per la realizzazione delle opere pubbliche, non si avvalevano delle procedure introdotte.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono riformulate le disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi.
In particolare, viene introdotta una norma alla L.400/88 (art.13 bis, Capo III) con cui si prevede che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze, provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in materia di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In materia di semplificazione della legislazione vengono modificate le norme di cui all`art. 14 della L.246/2005.
Si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
è, infine, disposto che entro un anno dalla da ta di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
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Emendamento e subemendamento a firma di parlamentari
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Viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In relazione alle norme di modifica della L.241/90 sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, vengono esclusi dall`obbligo di conclusione entro il termine ultimo di centottanta giorni i procedimenti riguardanti l`immigrazione (oltrechè quelli già previsti per l`acquisto della cittadinanza italiana).
Viene, altresì, precisato che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli introdotti dalle norme medesime.
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Emendamenti del Governo e del Relatore
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Vengono intr odotte ulteriori norme di modifica della L.241/90, in materia di Conferenza dei servizi (di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge) e di inizio attività (di cui all`art.19).
In particolare, si prevede che alla Conferenza dei servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Vengono, altresì, previsti tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo (oltrechè alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria).
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Emendamento a firma di parlamentari
ed emendamento del Governo
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è stato proposto lo stralcio delle norme con cui si prevede, tra l`altro, la semplificazione dell`ordinamento finanziario nei Comuni di piccole dimensioni, fino a 5.000 abitanti, gli adempimenti sostitutivi degli stessi e la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli Comuni.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Viene disposto il differimento, al 30 giugno 2010, del termine, previsto dalla L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), per l`emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata.
Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi accompagnati dall`analisi tecnico-normativa e dall`analisi dell`impatto della regolamentazione, per l`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
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Emendamento del Governo
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In relazione al decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/2008, convertito dalla L. n. 45/2008 e gli interventi finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica, nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene disposto che il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
in relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
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Emendamento del Governo ed emendamento a firma di parlamentari
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Si prevede che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
La norma sostituisce l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull` autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.
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Emendamento del Governo
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Viene autorizzato il Governo a modificare l`art.1, comma 5, del Regolamento di cui al DPR 207/2006 (recante organizzazione e disciplina dell`Agenzia nazionale del turismo -ENIT), in conformità con le nuove norme introdotte dal testo sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell`Agenzia che restano in vigore nelle more dell`approvazione del nuovo regolamento.
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Emendamento del Governo
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è stata soppressa la norma sull`efficienza dell`azione amministrativa con cui si individuavano le finalità delle disposizioni introdotte dal Capo IV del testo, concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrat ive, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell`erogazione dei servizi pubblici, nonchè la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
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Emendamento del Governo
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è stato proposto lo stralcio delle norme relative al trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali e alla mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici.
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Emendamenti a firma del Relatore
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In relazione all`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””, viene specificato che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, volto alla definizione dell`obbligo informativo suddetto, è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
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Identici emendamenti a firma di parlamentari
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In relazione alle norme sulla riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), viene precisato che i decreti legislativi di riassetto normativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della legge, sono finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione degli enti suddetti.
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Emendamento del Governo
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Vengono riformulate le norme sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione.
In particolare, si prevede che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
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Emendamento del Governo
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Vengono modificate le norme di delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Si prevede, tra l`altro, che il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Del ega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività.
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Emendamento del Governo ed emendamento a firma di parlamentari
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Viene previsto, tra l`altro, che, entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del Codice dell`amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 82/2005. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una norma di modifica dell`art. 38, comma 6 (sull`impresa in un giorno), del D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
In particolare, ai sensi dell`art.117, secondo comma lett. e, m, p ed r (relative rispettivamente a: moneta e tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane; pesi e misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell`amministrazione regionale e locale, opere dell`ingegno) le norme previste nell` art.38, comma 6 suddetto, introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l`efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Le norme medesime costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente i servizi nel mercato interno.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono introdotte norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
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Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
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Vengono riformulate le norme di modifica del Libro quarto del Codice di procedura civile sui procedimenti speciali.
Viene previsto, tra l`altro, in materia di termine di efficacia del sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore a garanzia del credito (art.675 c.p.c), che il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una disposizione con cui si delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell`ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell`espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.
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Emendamento del Governo
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Riguardo alle norme di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, viene previsto il seguente ulteriore criterio direttivo:
– prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l`indipendenza e l`imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle proprie funzioni.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
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Emendamento del Governo
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Viene previsto, tra l`altro, che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
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Emendamento del Governo
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In relazione alle misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia, viene riformulata la norma di modifica dell`art.36 del Codice penale, sulla pubblicazione della sentenza penale di condanna. In particolare, si prevede la pubblicazione della stessa in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non inferiore a 30 giorni. In mancanza la durata è di 15 giorni.
Conseguentemente è stata soppressa la norma che modificava l`art. 18, del D.Lgs 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”” prevedendo la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, una sola volta, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonchè mediante affissione nel Comune di residenza dell`ente.
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Emendamento a firma di parlamentari
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è stata soppressa la norma sull`attuazione del federalismo fiscale con cui, in particolare, per lo studio delle problematiche connesse all`effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, venivano stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall`anno 2010.
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Emendamento del Relatore
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Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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