Per il Tar Calabria, nell’ambito della fattispecie decisa con l’allegata sentenza n. 131/09, va esaminata innanzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere da parte della Associazione Costruttori edili della provincia di Reggio Calabria.
Ed il Collegio ritiene in proposito che sussista in capo a tale Associazione di categoria la legittimazione a ricorrere.
Ciò in quanto è un principio consolidato della giurisprudenza che gli enti cosiddetti esponenziali sono legittimati a tutelare in via giudiziale gli interessi della categoria che rappresentano, non soltanto quando si tratta di violazione di norme poste a tutela di tali soggetti, ma anche nel caso in cui occorra perseguire dei vantaggi riferibili dal punto di vista giuridico alla sfera della categoria complessiva, con l’unico limite consistente nel divieto di occuparsi di problematiche concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività estranee alle funzioni istituzionali di detti enti.
Ne deriva, secondo il Collegio, che la legittimazione processuale di tali enti non può essere esclusa nel caso si verifichi un conflitto di interessi con i singoli iscritti che intendono partecipare ad una gara di appalto.
Dato che l’esistenza di tale conflitto di interessi, per essere idoneo a escludere la legittimazione dell’ente, deve essere valutato in via astratta, essendo al riguardo non sufficiente la circostanza che alcuni dei soggetti rappresentati possano beneficiare del provvedimento che l’Associazione, a contrario, ritiene lesivo del proprio interesse istituzionale, che non equivale ad una semplice somma di tanti interessi particolari di identico contenuto, ma si caratterizza per una oggettiva e autonoma utilità che sovrasta tali singoli interessi e che è finalizza alla esigenza di tutela delle condizioni e delle regole generali del mercato di riferimento.
Allo stesso modo è indiscusso, per il Collegio, che la legittimazione giurisdizionale dell’Associazione provinciale dei costruttori edili non sussisterebbe solo se intendesse impugnare i provvedimenti lesivi di alcuni dei soggetti ad essa associati e non appartenenti alla categoria unitariamente presa in considerazione.
Alla luce di quanto sopra, non sembra al Collegio che, nel caso di specie, ricorra quest’ultima ipotesi, in quanto l’Associazione ricorrente, che rappresenta gli interessi delle imprese edili della Provincia di Reggio Calabria, impugna le clausole del bando di gara nell’evidente interesse collettivo della categoria rappresentata, diretto a fare in modo che le gare pubbliche di appalto si svolgano in un ambito di reale concorrenza, cioè, in maniera da consentire la formulazione di offerte serie ed attendibili, basate su di una concreta remuneratività degli appalti e che non vadano a vantaggio di operatori economici in grado di svolgere l’attività lavorativa “sotto costo”.
Per tali ragioni il Collegio respinge la eccezione della Provincia resistente circa la non ammissibilità del ricorso per difetto di interesse della predetta Associazione, dovuta alla mancata presentazione della domanda di partecipazione alla relativa gara, in quanto l’interesse della medesima non coincide con l’attribuzione di un appalto, bensì con l’interesse collettivo ed unitario della categoria rappresentata, la quale – come sopra detto – tende alla indizione di procedimenti in materia di appalto caratterizzati da un regime concorrenziale serio ed effettivo.
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