è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2009 la Legge di conversione (n. 14 del 27/2/2009) del DL 207/2008 cd. Milleproroghe.
Fra le disposizioni contenute nel provvedimento, si segnala l`art. 38 che, modificando l`art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) ha prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 l`applicazione del regime transitorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Entro il medesimo termine le Regioni dovranno verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni (generalmente i Comuni, ma in alcuni casi anche le Province) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti dall`art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 30 giugno 2009 decadranno.
Si ricorda infatti che il D.Lgs. 63/2008 modificando il D. Lgs. 42/2004 ha introdotto un nuovo procedimento di autorizzazione degli interventi su beni paesaggistici, che supera lo schema “nulla osta regionale (o comunale) / successivo controllo della Soprintendenza con potere di annullamento del nulla osta””.
Si tratta ora di un procedimento unico di competenza regionale, nell`ambito del quale la Soprintendenza interviene non in via successiva ma preventiva attraverso il rilascio di un parere da rendersi entro un termine perentorio (art. 146).
L`art. 146, comma 6 prevede che la Regione possa esercitare la funzione autorizzatoria o avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali oppure delegando l`esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero a comuni, purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Pertanto per effetto della proroga contenuta nell`art. 38 DL 207/2008 fino al 30 giugno 2009 continua ad applicarsi la disciplina transitoria di cui all`art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in base alla qualel`autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso in cui l`autorizzazione venga rilasciata, l`amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l`autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.