La Conferenza Unificata del 26 febbraio 2009, alla cui attenzione erano previsti numerosi argomenti d`interesse, non si è riunita.
In particolare, non sono stati resi i Pareri sullo Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al “Piano nazionale di edilizia abitativa”” (ai sensi dell`articolo 11, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08), già in precedenza rinviato, e sullo Schema di regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all`articolo 5 del D.Lgs. 163/06.
In relazione ai suddetti Schemi si è, invece, espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Per quanto riguarda il Parere sullo Schema di DPCM relativo al Piano nazionale di edilizia abitativa si evidenzia che le Regioni, nell`ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno approvato, nella seduta del 26 febbraio 2009, una Proposta di Intesa preliminare all`approvazione del Piano Nazionale sulle Politiche abitative che hanno provveduto a trasmettere al Governo.
In relazione ai contenuti del suddetto Documento, nelle premesse della Proposta, tra l`altro, nel ribadire che, come confermato da recenti pronunce della Corte Costituzionale, la programmazione nel settore dell`edilizia residenziale sociale è materia di competenza concorrente basata su una stretta collaborazione tra Stato e Regioni e per cui le Regioni sviluppano la propria programmazione, in relazione alle caratteristiche del territorio e in accordo con gli Enti locali, viene rilevata l`importanza di un corretto coinvolgimento di operatori privati che partecipino alla formazione di piani e progetti compatibili con gli obiettivi di tipo sociale ed economico alla base della programmazione regionale.
Inoltre, nelle stesse premesse, le Regioni ritengono che le norme di carattere legislativo recentemente varate dal Parlamento “debbono”” (piuttosto che “possono””) essere riviste allo scopo di favorire lo sviluppo delle sinergie tra i diversi livelli istituzionali che risultano indispensabili per la predisposizione di una efficace politica abitativa che sia utile a dare risposte concrete alla domanda crescente e differenziata proveniente dai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior disagio.
A tale scopo, quindi, nel Documento viene concordato, tra il Ministro per i Rapporti con le Regioni e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di “ripristinare i presupposti normativi per la condivisione, tra Stato, Regioni ed Enti locali, del Piano Casa”” di cui all`articolo 11, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, “avviando immediatamente, attraverso un apposito decreto legge o altro strumento normativo urgente, il percorso di modifica dell`articolo 18, comma 4 bis, del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09“.
In particolare, attraverso le suddette modifiche normative, si intende, tra l`altro, reintrodurre, al comma 1, dell`art. 11, del DL 112/08 l` “Intesa”” della Conferenza Unificata per l`approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, in luogo della previsione secondo cui la Conferenza stessa viene semplicemente “sentita””.
Per quanto riguarda le risorse, si intende incrementare fino a 200 milioni di Euro (piuttosto che 250) l`importo da ripartire tra le Regioni da destinare all`avvio degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, riconoscendo priorità di erogazione in ciascuna Regione agli interventi di competenza degli ex IACP o dei Comuni, già compresi nel Piano straordinario, approvato con DM del Ministro delle Infrastrutture del 28 dicembre 2007, e regolarmente inoltrati, caratterizzati da immediata fattibilità e ubicati nei contesti dove la domanda di alloggi sociali è più alta.
Inoltre, si intende integrare i 550 milioni di euro, destinati alle stesse Regioni per il finanziamento del Piano straordinario di cui sopra al fine di ricostituire con provvedimento da adottarsi entro l`anno in corso, lo stanziamento previsto dal citato DM del Ministro delle Infrastrutture.
Nelle conclusioni della proposta di Intesa si prevede che il Governo si impegna a realizzare la modifica al suddetto articolo 18, del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 nei termini suddetti e prima che scadano i termini per l`impugnativa alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni.
Queste ultime, a loro volta, si impegnano a sospendere i procedimenti di ricorso alla Corte, in attesa che il Governo provveda a presentare il decreto legge o altro strumento che dia luogo alle suddette modifiche normative.
Anche sull`altro punto all`ordine del giorno della Conferenza Unificata prevista per il 26 febbraio 2008, concernente lo Schema di regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui all`articolo 5 del D.Lgs. 163/06, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 22 gennaio 2009, ha approvato due appositi Documenti: l`uno contenente le questioni di carattere generale e l`altro le questioni specifiche, entrambi corredati dalle relative proposte emendative.
In particolare, nella premessa di carattere generale al primo Documento, viene, tra l`altro, rilevato come il procedimento di formazione del regolamento di cui al suddetto articolo 5 non contempla l`acquisizione del parere delle Autonomie territoriali in sede di Conferenza Unificata e, al riguardo, la stessa Corte Costituzionale ha rigettato la sollevata questione di legittimità costituzionale della norma, non ritenendo violato il principio di leale collaborazione.
Tuttavia, le Regioni, in considerazione della importanza del regolamento, hanno ritenuto comunque indispensabile fornire il loro apporto collaborativo, avviando l`iniziativa di intraprendere un percorso condiviso e concertato con il Governo ed esaminando approfonditamente lo Schema di regolamento.
Oltre alle richieste emendative formulate dalle Regioni, nelle osservazioni di carattere generale contenute nello stesso Documento le Regioni si soffermano, tra l`altro, sulle modalità di attuazione dell`articolo 5, comma 2, del Codice che demanda al regolamento il compito di indicare, in via ricognitiva, quali disposizioni, esecutive o attuative di norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 4, comma 3, del Codice), siano applicabili anche alle Regioni e alle Province Autonome.
A tale riguardo, sostanzialmente non risultano applicabili (se non in via transitoria e con carattere di cedevolezza) alle Regioni e alle Amministrazioni e soggetti diversi dalle Amministrazioni statali, le sole disposizioni regolamentari relative ai seguenti istituti: responsabile unico del procedimento; programmazione; commissione giudicatrice; commissione nominata dalla stazione appaltante a supporto del responsabile unico del procedimento per la verifica di congruità delle offerte.
Tali esclusioni risultano, a parere delle Regioni, eccessivamente limitative e viene pertanto richiesta una più attenta analisi del testo finalizzata ad individuare ulteriori disposizioni regolamentari che, alla luce della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, soo destinate alle sole Amministrazioni statali.
In particolare, per le Regioni è opportuno non ritenere applicabili, altresì, nei loro confronti le disposizioni regolamentari relative alla tutela del lavoro in quanto materia oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell`articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonchè alla nomina del collaudatore interno o di altra amministrazione introducendo una clausola di cedevolezza della norma di cui all`articolo 216 del Codice. Tale ultimo aspetto trova sostegno in una sentenza (n. 401/2007) della Consulta che ha statuito che “gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificatamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti. Deve, pertanto, ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel suo insieme per l`attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall`art. 117, quinto comma, Cost. e dall`art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005.“.
Ulteriori elementi di criticità che le Regioni evidenziano nelle stesse osservazioni di carattere generale, riguardano l`indebita compressione ad opera del regolamento dell`autonomia negoziale e, talora, dei poteri discrezionali delle stazioni appaltanti, in contrasto con le stesse disposizioni del Codice, nonchè le modalità di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà tra i diversi livelli di governo.
Nell`altro Documento approvato nella stessa seduta del 22 gennaio 2009 sono illustrate in via puntuale le singole proposte emendative, con la relativa relazione, allo Schema di regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06.