La Circolare Ministeriale n. 2/DF del 26 gennaio 2009 fornisce chiarimenti in merito alle esenzioni Ici per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali.
In particolare, la citata circolare sottolinea la necessità, ai fini dell’esenzione, della contemporanea presenza:
1- del requisito soggettivo, richiamando la nozione di ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir (“enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”).
2- del requisito oggettivo, in quanto gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento delle attività enunciate nell’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/92
A tal proposito, gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività istituzionale dei sindacati di categoria (tra cui l’ANCE) non sembrano poter fruire dell’esenzione Ici relativamente agli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio della propria attività; infatti, se da un lato si ravvisa il requisito soggettivo richiesto dalla norma (ente non commerciale ai sensi dell’art. 73 del Tuir), dall’altro non sembra essere soddisfatto il requisito oggettivo, in quanto l’attività sindacale non può essere ricompresa in una delle attività tassativamente indicate dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che consente l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.
In particolare, l’art. 7 del D. Lgs. 504/92 elenca tassativamente le attività che possono fruire dell’esenzione:
1 – attività assistenziali;
2 – attività previdenziali;
3 – attività sanitarie;
4 – attività didattiche;
5 – attività ricettive;
6 – attività culturali;
7 – attività ricreative;
8 – attività sportive;
9 – attività di religione e di culto.
L’attività previdenziale è intesa in senso restrittivo. Infatti, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, attraverso la circolare n. 2/DF/2009, “le attività previdenziali sono quelle dirette all’esercizio di previdenza obbligatoria”.
Inoltre, la Risoluzione del 25 giugno 1994, n. 1242 ha specificato che, qualora nell’immobile venga esercitata attività amministrativa e/o tecnica, l’esenzione dal pagamento dell’Ici spetta a condizione che queste siano strettamente inerenti all’esercizio di una della attività tassativamente indicate dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92.
Resta comunque fermo che non risulta sufficiente il mero possesso dell’immobile ai fini dell’esenzione Ici, ma esso deve essere effettivamente utilizzato per l’esercizio della propria attività.
Alla luce di quanto detto, le attività sindacali non sembrano rientrare all’interno della categoria di soggetti che posso fruire dell’esenzione Ici, pur essendo in possesso del requisito soggettivo richiesto dalla norma.
1263-Circolare Ministeriale n. 2-DF del 26 gennaio 2009.pdfApri