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DDL su disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (DDL 1082/S) - DDL su aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d`Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (DDL 889/S) - DDL su Legge comunitaria 2008 (DDL 1078/S).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 10/2009 della settimana dal 2 marzo al 6 marzo 2009

2 Marzo 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”” (DDL 1082/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma aggiuntiva al D.Lgs 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) sulle società di consulenza finanziaria, con cui si prevede che, dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all`articolo 18 (che riserva alla imprese d`investimento e alle banche L`esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento), non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell`economia e delle finanze,sentite la Banca d`Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 3 bis comma sostitutivo
In relazione alla norma di modifica della L.246/2005 (sulla semplificazione normativa).
Viene previsto che il Governo è, altresi””, delegato ad adottare, decorso un anno dalla scadenza del termine introdotto dal testo e con la medesima decorrenza, uno o più decreti legislativi recanti l`abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la propria funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 3 bis comma sostitutivo
In relazione alla redazione di testi unici compilativi viene disposto che il parere del Consiglio di Stato sugli stessi deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta (anzichè trenta).
Emendamento del Governo
Art. 9, commi 3, 4, 5 e 6
Sono state approvate le proposte di stralcio delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia relative alla semplificazione dell`ordinamento finanziario nei Comuni di piccole dimensioni, fino a 5.000 abitanti, gli adempimenti sostitutivi degli stessi e la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli Comuni.
Emendamenti delle Commissioni riunite
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
è stata approvata una norma in materia di appalti pubblici con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per affidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
Emendamento a firma di parlamentari
Artt. 16 e 17
Sono state approvate le proposte di stralcio delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia relative al trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali e alla mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici.
Emendamento delle Commissioni
Articolo aggiuntivo
è stata introdotta una norma di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con cui si prevede tra l`altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell`ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all`art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, cha attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Una quota delle risorse da stabilirsi con il provvedimento sopra citato, è, inoltre, impiegata per l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l`importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse suddette possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.
Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell`art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007 (che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro).
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, entro sei mesi dall`entrata in vigore della legge, il Governo adotta un regolamento volto a definire le modalità per l`attribuzione di indirizzo di posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data ed ora dell`invio e della ricezione delle comunicazioni e l`integrità del contenuto delle stesse, garantendo l`interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un articolo aggiuntivo al Codice di procedura civile (540 bis), sull`integrazione del pignoramento, con cui si prevede che quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice dispone a norma dell`art.518 Se sono pignorate nuove cose il giudice ne dispone la vendita senza necessità di nuova istanza. In caso contrario dichiara l`estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme aggiuntive all`art.125, comma 2, del R.D. 267/42 (sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sull’esame della proposta di concordato e comunicazione ai creditori.
In particolare, si prevede che, nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all`approvazione dei creditori.
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato (ai sensi dell`art.41, quarto comma).
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo e Articolo 37, comma aggiuntivo
Vengono inseriti articoli aggiuntivi (2668 bis e 2668 ter) al Codice civile sull`efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo degli immobili.
Al riguardo, si prevede che la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L`effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiari che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell`articolo 2664 del Codice (sulla conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall`articolo 2659 se queste risultano dai registri medesimi.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
In relazione alle disposizioni transitorie previste dal testo, viene precisato che la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro cautelativo sugli immobili eseguita vent`anni prima dell`entrata in vigore della legge o in un momento ancora anteriore, conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi della disciplina introdotta, entro dodici mesi dall`entrata in vigore della legge medesima.
Emendamenti a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 40/2008, 41/2008 e 9/2009.
Il provvedimento prevede, tra l`altro, modifiche alla L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, viene rivista, in particolare, la disciplina della conclusione del procedimento. Al riguardo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Per quanto concerne la certezza dei tempi in caso di attività consultiva, viene precisato che qualora siano richiesti pareri facoltativi, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Viene, altresì, disposto che resta fermo quanto previsto dall`art. 127, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In relazione al funzionamento della Conferenza di servizi, vengono apportate modifiche alla L.241/90 sul procedimento amministrativo, prevedendo, in particolare, che la stessa può svolgersi per via telematica. Si prevede, altresì, alla stessa sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione di inizio attività viene previsto, in particolare, che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
Vengono, altresì, indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo (oltrechè alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria).
In materia di accesso ai documenti amministrativi, viene stabilito che, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, lo stesso costituisce principio generale dell`attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l`imparzialità e la trasparenza. Al riguardo, viene specificato che le predette disposizioni si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all`esercizio delle funzioni amministrative.
Viene, altresì, previsto che le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell`interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l`accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. A tale proposito, viene, poi, precisato che anche le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso (salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano) attengono, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all`art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Con altra disposizione viene previsto che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Con apposita norma viene introdotta una forma di tutela non giurisdizionale per l`utente o per la categoria di utenti dei servizi pubblici nel caso in cui si lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, per cui viene prevista l`individuazione di uno schema-tipo di procedura conciliativa.
Con riferimento al Piano industriale della pubblica amministrazione, vengono previste misure per la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazionie tempi per l`adozione dei provvedimenti o per l`erogazione dei servizi al pubblico. In particolare, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all`esercizio finanziario precedente.
Con altra norma viene conferita apposita delega al Governo per l`emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Tra i vari principi e criteri direttivi dettati dalla disposizione e che il Governo deve rispettare nell`esercizio della delega, viene previsto che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili e non precluda l`accesso alla giustizia, nonchè che venga esercitata da organismi professionali ed indipendenti stabilmente destinati all`erogazione del servizio di conciliazione, viene previsto, altresì, che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l`espropriazione forzata, per l`esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l`iscrizione di ipoteca giudiziale. In corso d`esame è stato introdotto un`ulteriore criterio relativo al regime d`incompatibilità a garanzia della neutralità, indipendenza e imparzialità del conciliatore (vedi emendamento di cui sopra).
Viene, altresì, delegato il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell`amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/05, nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici appositamente individuati.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale viene previsto che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Vengono, inoltre, apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I.
Nello specifico, all`articolo 205 (L), relativamente al recupero nei confronti di ciascun condannato delle spese del processo penale anticipate dall`erario, viene, tra l`altro, previsto che sono recuperate per intero le spese per la consulenza tecnica e per la perizia e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 32, comma 12, del DL 269/03, convertito dalla L.326/03 (funzionamento del Fondo per le demolizioni delle opere abusive costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti).
Viene, inoltre, modificata la norma (art. 208 (R), primo comma, DPR 115/02) sui criteri per l`individuazione dell`ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione.
Per quanto concerne la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate, viene disposto che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all`utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
Altre norme del testo riguardano interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all`art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo; modifiche all`art. 14 della L.246/2005 sulla semplificazione della legislazione; disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi; riordino delle disposizioni regolamentari vigenti e redazione di testi unici compilativi.
In corso d`esame è stata soppressa la norma relativa alle centrali di committenza, con cui si introducevano disposizioni aggiuntive all`art.33 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici).
La norma prevedeva, in particolare, che le amministrazioni regionali e Consip Spa, nella stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, potevano svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori diversi dai Comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle Province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Al riguardo, venivano previsti, altresì, appositi capitolati prestazionali e prezziari di riferimento, sulla base, tra l`altro, dei prezzi praticati dalle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti dal 5% e disposte specifiche restrizioni per gli Enti locali che, per la realizzazione delle opere pubbliche, non si avvalevano delle procedure introdotte.
è stata soppressa, altresì, la norma che, nell`ambito delle misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia, modificava l`art. 18, del D.Lgs 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”” prevedendo la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, una sola volta, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonchè mediante affissione nel Comune di residenza dell`Ente, nonchè la disposizione che autorizzava un apposito stanziamento per lo studio delle problematiche connesse all`effettiva attuazione della riforma federalista.
Il disegno di legge torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.
– DDL su “Modifiche all`articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d`Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza”” (DDL 889/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede deliberante, il disegno di legge in oggetto.
Il disegno di legge attua, in conformità all’art.133 della Costituzione, le volontà espresse con delibere consiliari dai comuni di Lentate sul Severo, Busnago, Caponago, Cornate d`Adda e Roncello, di staccarsi dalla provincia di Milano ed aggregarsi alla provincia di Monza e della Brianza, istituita con la L. 16/04.
Per l`attuazione di quanto previsto si applicano, ai fini dei conseguenti trasferimenti di risorse dalla provincia di Milano alla provincia di Monza e della Brianza, le disposizioni di cui alla medesima L. 146/04 (recante istituzioni della provincia di Monza e della Brianza) e successive modificazioni e integrazioni.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 1078/S).
La Commissione Politiche dell`Unione Europea ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
In relazione alle direttive comunitarie da recepire contenute negli Allegati A e B, ne vengono previste ulteriori tra cui, per quanto riguarda l`Allegato B:
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
– 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Emendamenti del Governo
Articolo 2
Per quanto riguarda la norma contenente i principi e i criteri direttivi per l`esercizio della delega conferita al Governo per l`attuazione delle direttive comunitarie, viene integrato il principio sulla previsione di sanzioni amministrative e penali prevedendo che le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all`irrogazione delle stesse.
Emendamento del Relatore
Articolo 3
Viene modificata la norma che attribuisce la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e viene specificato che il Governo è delegato ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione sulle misure relative all`attuazione della Programmazione cofinanziata dall`Unione europea per il periodo 2007-2013 e viene previsto, in particolare, che al fine di assicurare l`integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007/2013 – Obiettivo Convergenza – il fondo di rotazione di cui all`articolo 5 della L.183/87 (sul “Coordinamento delle politiche riguardanti l`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell`ordinamento interno agli atti normativi comunitari””) è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Con una disposizione aggiuntiva vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`latro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Emendamento del Governo
Articolo 9
Viene riscritta la norma con cui si delega il Governo ad adottare la direttiva 208/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita e viene previsto che nella predisposizione del decreto legislativo per l`attuazione dell`atto normativo comunitario il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla stessa legge, anche ulteriori principi e criteri direttivi tra cui:
– prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell`aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l`attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
– coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell`aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l`attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un`apposita norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie e vengono apportate modifche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione del valore normale di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che “per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione””.
Tra le altre modifiche al DPR 633/72, vengono, tra l` altro, inserite correzioni all`articolo 7 sulla territorialità dell`imposta (con riferimento alle prestazioni di intermediazione), all`articolo 13 sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (in ogni caso resta fermo che la stessa base imponibile è costituita dall`ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all`esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti).
Altre modifiche riguardano poi l`articolo 17 sui soggetti passivi e in particolare quelli non residenti, l`articolo 38-ter sull`esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti, l`articolo 54, comma 3 sulla rettifica delle dichiarazioni in cui viene eliminato il riferimento al valore normale suddetto.
Per quanto riguarda le modifiche al DPR 600/73, viene sostituito il comma 3 dell`articolo 27 sulla ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 27 per cento) sui dividendi in relazione agli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all`articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all`articolo 109, comma 9, lettera b) dello stesso DPR, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L`aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio e all`11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell`Unione europea e negli Stati aderenti all`Accordo sullo spazio economico europeo. Viene, tra l`altro precisato che le suddette disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Altre modifiche al DPR 600/73 interessano l`articolo 39, sui redditi determinati in base alle scritture contabili, con particolare riferimento all`eliminazione delle disposizioni che consentono l`accertamento delle compravendite immobiliari in base al valore normale ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, le modifiche al DL 331/93 riguardano l`imposizione degli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie, la cessioni intracomunitarie non imponibili, la base imponibile e l`aliquota, la fatturazione delle operazioni intracomunitarie e gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
Infine, vengono dettate disposizioni dirette a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonchè a perseguire la tutela dei consumatori e dell`ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi.
In virtù delle norme dettate sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall`Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell`imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l`evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
Emendamento del Governo e subemendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un`apposita norma con cui si delega il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge e nel rispetto, in quanto compatibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:
– favorire la riduzione dell`uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l`utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
– ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell`Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
– favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
– istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
– prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l`applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
Emendamento del Governo e subemendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si da esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l` indicazione negli atti e nella corrispondenza( Libro V-Del Lavoro- Titolo V – Delle Società – Capo I -Disposizioni generali) e l`omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V – Del Lavoro – Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III – Degli illeciti commessi mediante omissione).
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– prevedere che venga garantita un`effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, evitando l`insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Emendamento del Governo e subemendamenti del Relatore
Articolo 24
Relativamente alla norma sulla delega al Governo per l`attuazione delle decisioni quadro, viene altresì inserita, tra le decisioni quadro cui dare attuazione, la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell`Unione europea.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una specifica disposizione sui principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell`Unione europea.
Tra questi ultimi:
– introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all`autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all`autorità competente di un altro Stato membro dell`Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l`esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro.
Emendamento del Governo e subemendamenti di Parlamentari
Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
In particolare, per le direttive indicate dall`allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall`entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall`entrata in vigore della legge medesima.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza””in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con un`apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:
– massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l`osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell`arresto e dell`ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all`irrogazione delle stesse (come modificato dall` emendamento di cui sopra);
– attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alle legge o al decreto legislativo di attuazione delle direttiva modificata;
– attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d`ostacolo i diversi termini di recepimento.
Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge (come modificato dall` emendamento di cui sopra).
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in oggetto, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Nel testo viene prevista l`attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, da effettuarsi entro il 15 agosto 2009, nonchè il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma riformulata dall` emendamento di cui sopra).
Un apposito capo disciplina l`attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.
I GECT, con sede in Italia, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico acquistata con l`iscrizione in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono, tra l`altro, rivestire il ruolo di Autorità di gestione, l`esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l`attuazione di operazioni nell`ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e riconducibili all`obiettivo “Cooperazione territoriale europea””. Inoltre, il GECT può occuparsi della promozione e l`attuazione di operazioni inserite nell`ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, a condizione che tali operazioni siano coerenti con le priorità indicate dall`art. 6 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre Regioni europee, a conseguire in maniera più efficace gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.
Ai fini della regolare costituzione di un GECT, viene previsto che i soggetti che intendano prendervi parte avanzano richiesta di autorizzazione, da presentarsi unitamente alla copia della convenzione e dello statuto proposti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segretario generale che provvede nel termine di 90 giorni. Entro 6 mesi dalla comunicazione dell`autorizzazione, ciascuno dei membri del GECT ne chiede l`iscrizione nel suddetto Registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa autorizzazione può essere revocata nei casi espressamente previsti dall`articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto dal Ministero dell`Economia e delle finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Corte dei Conti e dalla Guardia di Finanza, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 6 del Regolamento nei casi in cui i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall`Unione europea.
Relativamente al GECT sono, infine, disciplinati gli aspetti relativi alla contabilità, ai bilanci, nonchè all`eventuale insolvenza.
Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell`ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.
Altre disposizioni sono rivolte all`attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (come modificato dall` emendamento di cui sopra).
Tra le direttive elencate nell` Allegato A si segnala la seguente:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Tra le direttive contenute, invece, nell` Allegato B sono incluse :
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita dall`emendamento di cui sopra);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita dall`emendamento di cui sopra);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita dall`emendamento di cui sopra);
– 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (inserita dall`emendamento di cui sopra) ;
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.

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Sintesi parlamentare n. 10/2009 della settimana dal 2 marzo al 6 marzo 2009

2 Marzo 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.
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