Erogazione degli accantonamenti solo dopo il versamento da parte del datore di lavoro
Si trasmette la Comunicazione n. 391 della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili che riporta in allegato una importante sentenza emessa dal Tribunale di Firenze.
In essa viene pienamente accolta la tesi, sempre sostenuta dall’Ance, che vi è obbligo in capo alle Casse Edili di erogare l’accantonamento per ferie e gratifica natalizia solo dopo il versamento del relativo importo da parte del datore di lavoro.
Del resto tale posizione è stata ribadita, come noto, dall’allegato VIII al verbale di accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr. comunicazione dell’11/07/2008).
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