Un`impresa ha chiesto il parere dell`Autorità, contestando il bando di gara per l`affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in alcuni edifici scolastici e sostenendone la illegittimità nella parte in cui non ammette che il sopralluogo, richiesto tra i requisiti di partecipazione, possa essere effettuato dai concorrenti, mediante un procuratore munito di procura notarile.
L`impresa ha evidenziato di essere un`impresa individuale, priva di tecnici qualificati alle proprie dipendenze; pertanto, la prescrizione del bando, che consente il sopralluogo ai soli titolari, legali rappresentanti, institori, soci amministratori, direttori tecnici o dipendenti, non le permette di effettuare la presa visione dei luoghi e di partecipare alla procedura di gara.
L`impresa ha, altresì, rilevato che tale clausola del bando, oltre a violare i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche, appare illogica rispetto ad un`ulteriore disposizione del bando stesso che consente, invece, che l`offerta possa essere firmata anche da un procuratore, i cui poteri sono espressamente disciplinati dalle norme civilistiche (art. 2209 cod. civ.).
Nell`allegato parere n. 33/2009, l`Autorità rileva che il bando di gara in esame – nel descrivere le modalità di effettuazione del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara – ha previsto che lo stesso dovesse essere “effettuato unicamente dal titolare o legale rappresentante o institore, o da soci amministratori o dal direttore tecnico o da un dipendente dell`impresa (non sono ammessi i procuratori)“.
Nel caso di specie, tuttavia, la Stazione appaltante ha consentito che la presa visione dei luoghi potesse essere eseguita non solo dalle figure di vertice delle imprese concorrenti, ma anche da loro dipendenti o da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa dei partecipanti alla procedura di gara.
Così operando, la Stazione appaltante ha ritenuto altresì di aver salvaguardato l`esigenza, richiamata dall`Autorità (deliberazione n. 206/2007), che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, quest`ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura. Uno stesso procuratore, infatti, potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l`aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo.
L`Autorità ritiene, infine, che la clausola in esame, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, nè di per sè lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis.
2379-Parere 33 – 2009.pdfApri