La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ribadisce che, in caso di pensionamento di anzianità, non sussiste la impossibilità di svolgere una attività lavorativa, bensì il divieto di percepire contestualmente il relativo trattamento pensionistico
La Corte di Cassazione, Sez. Lav, con la allegata sentenza n. 6906/09, ribadisce che, in caso di pensionamento di anzianità, non sussiste la impossibilità di svolgere una attività lavorativa, bensì il divieto di percepire contestualmente il relativo trattamento pensionistico.
Infatti, la Corte richiama in proposito l’art. 10, comma 6, del Dlgs n. 503/92, come modificato dall’art. 11, legge n. 37/93, il quale prevede che: “le pensioni di anzianità a carico della assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi di lavoro dipendente nella loro interezza”.
Alla luce della sopra richiamata disposizione, pertanto, la Corte precisa che: “la pensione di anzianità è certamente incompatibile – per i lavoratori pensionati o che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 1994 – con il reddito di lavoro dipendente, ma lo svolgimento da parte del pensionato di anzianità del lavoro subordinato, nonostante la preclusione, non comporta un’interruzione della pensione, che continua a decorrere con applicazione della perequazione automatica e di ogni eventuale miglioramento; ne viene soltanto sospeso il pagamento per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato, alla cessazione del quale riprende il trattamento pensionistico, senza che occorra la riliquidazione”.
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