In relazione alla norma con cui si prevede la delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), viene previsto che i decreti suddetti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Viene reintrodotta la norma sugli appalti pubblici, soppressa in corso d`esame in Commissione, con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per affidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
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Emendamento a firma delle Commissioni
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Vengono introdotte ulteriori norme di modifica alla L.91/92 (“Nuove norme sulla cittadinanza””), con cui si prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
Il gettito derivante dal contributo è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell`Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l`immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea, per l`altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
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Emendamento del Governo
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Viene modificato l`art.12, del D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norma sulla condizione dello straniero), con la previsione che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Emendamento dei Relatori
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Vengono riformulate le disposizioni di modifica dell`art.635 del Codice penale, sul reato di danneggiamento.
Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d`ufficio, vengono introdotti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene soppresso l`articolo contenente norme di modifica delle disposizioni del Codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali.
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Emendamento del Governo
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Vengono riformulate le norme sulla conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati (di modifica dell`art.2 septies della L.575/1965 su “Disposizioni contro la mafia””).
In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell`attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l`amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell`impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell`impresa.
Il tribunale autorizza, altresì, l`amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all`attività economica dell`azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell`attività economica svolta dall`azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene riformulata la norma, inserita in corso d`esame in Commissione al Senato, che introduce modifiche al D.Lgs. 163/06.
In particolare, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), risultino imputati con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli artt.371 bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza) e 378 (favoreggiamento) del Codice penale.
Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all`Autorità all`Autorità dei Lavori Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
I casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, previsti dall`art. 38 suddetto, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell`articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono riformulate le norme di modifica al D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norma sulla condizione dello straniero).
Al riguardo, si prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
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Emendamento del Governo
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Viene modificata la norma sul concorso delle associazioni volontarie per la sicurezza del territorio.
Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
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Emendamento del Governo
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Vengono soppresse alcune norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada), tra cui le disposizioni relative all`obbligatorietà della revisione della patente nel caso di violazioni da cui consegua la sanzione accessoria della sospensione della patente medesima ed alla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.
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Emendamento del Governo
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In relazione alla previsione della confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatti circolare con documenti falsi o contraffatti, viene disposto, altresì, che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
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Emendamento dei Relatori
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Viene soppressa la norma con cui si prevedeva, in particolare, l`applicazione delle disposizioni dell`art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere Ii””) del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all`art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all`art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06, le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all`art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 – case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità- e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II).
La norma prevedeva, pertanto, la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, del termine previsto dal suddetto art. 4, comma 150, della L. n. 350/03, per la ratifica degli accordi di programma, nonchè la riapertura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2009, dei termini previsti dalla L. 136/99, sulle norme per il sostegno e il rilancio dell`edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche.
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Emendamento del Governo
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(Per un approfondimento dei contenuti si veda la Sintesi n. 17/2009).
Con riferimento alla norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell`innovazione e altre forme di incentivi e, in particolare, nella parte in cui vengono individuate le aree di intervento in relazione alle quali sono destinate, in via prioritaria, le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della l. 244/07 (finanziaria 2008) viene riformulata quella sulla definizione del regime giuridico delle reti di impresa, prevedendo:
– il sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all`internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l`innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all`integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell`ambiente e di risparmio energetico.
Al riguardo, viene inoltre inserita la seguente area di intervento:
– l` accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico.
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Emendamenti del Governo
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In relazione alla norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi e, in particolare, tra i principi e criteri direttivi della delega attribuita al Governo, viene inserito il seguente:
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con una norma aggiuntiva viene attribuita apposita delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.
In particolare, tra i principi e criteri direttivi viene previsto:
– il riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
– la determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l`erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l`iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In materia di semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese, viene previsto che, ai fini dell`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l`impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un`autocertificazione corredata dell`autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l`esclusione dalle procedure per l`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
Al riguardo, viene precisato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita nei termini suddetti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene, inoltre, prevista un`apposita disposizione con cui, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con altra norma aggiuntiva vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di ICIe, in particolare, viene sostituito l`articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 504/92 (recante riordino della finanza degli enti territoriali) prevedendo che nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell`imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La previsione suddetta si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con apposita norma vengono dettate disposizioni in materia di società cooperative prevedendo modifiche al codice civile, alla L.400/75 sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al D.Lgs. 220/2002 in materia di riordino della vigilanza sugli stessi enti cooperativi, nonchè alla L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene introdotta un`apposita norma sul bollo virtuale in caso di domanda di concessione o di registrazione di marchi d`impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, nonchè in caso di domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
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Emendamento del Governo
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Con una disposizione aggiuntiva viene modificata la norma di cui al comma 199 dell`articolo 2, comma 199, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene previsto che nell`ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, la Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell`accertamento dell`imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
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Emendamento del Governo
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Vengono introdotte numerose modifiche alla norma recante misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.
Tra queste, in particolare, viene previsto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell`Acquirente Unico Spa, tra l`altro, per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche per l`espletamento di attività tecniche sottese all`accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell`energia.
Allo scopo di incentivare l`utilizzazione dell`energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, viene altresì disposto che i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell`articolo 2, comma 150, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell`obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell`energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Al fine di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l`obbligo, di cui all`articolo 11, comma 1, (per i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati sull`energia elettrica da fonti rinnovabili) del D.Lgs. 79/99 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica), è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni.
Viene, altresì, previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall`anno 2011 e sulla base dell`energia elettrica prelevata nell`anno precedente, si procede all`attuazione di quanto stabilito dalla stessa norma in merito allo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Altre previsioni normative inserite riguardano l`installazione e l`esercizio di unità di microcogenerazione, la proroga di un anno (al 31 dicembre 2009) del termine previsto dall`articolo 14 del D.Lgs. 20/07 (recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell`energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE) per l`entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione.
Inoltre, in relazione all`articolo 12 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del D.Lgs. 387/03 (recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità) viene disposto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell`autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l`impianto.
Con altra disposizione aggiuntiva vengono apportate modifiche all`articolo 35 (sulla semplificazione della disciplina per l`installazione degli impianti all`interno degli edifici) del DL 112/08, convertito dalla L. 133/2008 e viene previsto che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell`edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all`art. 6, comma 9, del D.lgs 192/05 (recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia).
Vengono apportate, altresì, modifiche al D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) ed in particolare alla norma di cui all`articolo 179 sugli insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l`approvvigionamento energetico. Con riferimento al comma 6 della predetta norma viene previsto che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e all`esercizio delle infrastrutture strategiche per l`approvvigionamento energetico, comprendono anche quelle relative all`esercizio dei poteri espropriativi previsti dal DPR 327/01 e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l`aspetto localizzativo ai sensi dell`articolo 169, comma 3, quarto periodo (dello stesso Codice), e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
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Emendamenti del Governo e subemendamento a firma di parlamentari – emendamenti a firma di parlamentari – emendamenti del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
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Con apposita disposizione aggiuntiva vengono previste misure per il risparmio energetico.In particolare vengono estesi gli incentivi di cui al D.Lgs.79/99 agli impianti produttori di energia mediante l`utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale e vengono inserite modifiche al D.Lgs. 152/06 (recante “Norme in materia ambientale””), parte quinta (Norme in materia di tutela dell`aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato IX, parte Il allo scopo di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In materia di efficienza energetica degli edifici vengono apportate modifiche al D.Lgs. 192/05, sull` attuazione della direttiva 2002/91/CE relati va al rendimento energetico nell`edilizia, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal D.Lgs.311/06, articolo 8) con particolare riferimento all`impianto tecnologico idrico sanitario.
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Emendamento del Relatore
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In relazione al D.Lgs. 164/00 sull`attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, all`articolo 19 contenente norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza viene differito al 31 dicembre 2015 (anzichè 2010), il termine fino a quando nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con una norma aggiuntiva vengono apportate modifiche alla delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca di cui alla L.165/07 e, tra l`altro, viene differito al 31 dicembre 2009 il termine di esercizio della stessa delega (anzichè 18 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge).
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Emendamento del Relatore
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Viene sostituita la norma che disciplina la tutela giurisdizionale precisando, tra l`altro, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico.
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Emendamento del Governo
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Viene soppressa la norma con cui, al fine di costituire l`Istituto per la Promozione Industriale in ente pubblico strumentale al Ministero dello Sviluppo, veniva attribuita apposita delega al Governo.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene inserita un`apposita norma che sostituisce la disposizione sull`azione collettiva risarcitoria di cui all`articolo 140-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo).
In particolare, viene previsto che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti individuati dalla stessa norma sono tutelabili anche attraverso l`azione di classe e a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l`accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In relazione ai diritti di cui sopra, l`azione tutela tra l`altro:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e1342 del codice civile, concernenti rispettivamente le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli o formulari;
– i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
Vengono al riguardo disciplinati, inoltre, gli aspetti procedurali dell`azione e viene infine precisato che le medesime disposizioni si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008.
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Emendamento del Governo
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In materia di prezzi dei carburanti vengono dettate misure per la relativa conoscibilità e viene, tra l`altro, disposto che al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull`intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l`attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con apposita norma viene conferita delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tra i principi e criteri direttivi individuati, tra gli altri:
– riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
– previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
– miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio nonchè valorizzazione del ruolo dell`Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
– previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungim ento di un sufficiente equilibrio economico;
– valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell`autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni.
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Emendamento del Governo e subemendamenti del Relatore
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Viene inserita una disposizione di interpretazione autentica in materia di autotrasporto.
In particolare, viene precisato che l`espressione “in forma associata”” di cui all`articolo 2, comma 227, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all`Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale – a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
– sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell`albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
-gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fa si l`esercizio dell`autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono inserite apposite norme che prevedono, tra l`altro: requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; servizio universale; modifiche al D.Lgs. 422/97 sul conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale; disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di trasporti ferroviari.
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Emendamento a firma di parlamentari
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