La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha avviato l`esame del disegno di legge recante: “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell`edilizia residenziale “ (DDL 1952/C, Relatore On. Mauro Pili del Gruppo parlamentare del PdL ).
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, si propone l`istituzione di un sistema unico per la qualità dell`edilizia allo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne, in particolare, la sostenibilità ambientale e il contenimento energetico.
Al riguardo, viene previsto, che il disegno di legge promuove la tutela dell`ambiente e dell`ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell`ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell`istituzione del sistema «casa qualità». Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nel testo, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi dell`articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Viene, altresì, precisato che, fino all`emanazione delle leggi regionali, le disposizioni introdotte e apposite linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all`applicazione del sistema «casa qualità» suddetto.
L`ambito di applicazione della normativa introdotta comprende:
–la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;
–gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonchè di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia),qualora tali interventi interessino l`involucro esterno degli edifici;
–l`ampliamento degli edifici residenziali, qualora tale ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell`intero edifico.
Sono, invece, espressamente esclusi dall`applicazione della legge gli edifici ricadenti nell`ambito della disciplina sui beni culturali e sugli immobili di notevole interesse pubblico di cui alla Parte seconda e all`art. 136, comma 1, lettere b) e c), del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualora il rispetto delle disposizioni della legge stessa implichi un`alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici ed i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Riguardo alle linee guida per le Regioni, da emanarsi entro quattro mesi dall`entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro per i Beni e le Attività culturali, previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, le stesse conterranno i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità» sulla base di appositi princìpi generali.
Altre norme del testo riguardano, altresì, le modalità del rilascio della certificazione di “casa qualita””`, nonchè agevolazioni fiscali e finanziarie destinate unicamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema “casa qualita””`.
Nell`ambito dell`esame del disegno di legge la Commissione Ambiente procederà ad una serie di audizioni dei soggetti interessati, tra cui l`ANCE.