L`Aula della Camera ha approvato, in terza lettura, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato, il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonchè in materia di processo civile”” (DDL 1441 bis/C, Relatori gli On.li Anna Maria Bernini Bovicelli e Massimo Enrico Corsaro del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, contiene, tra l`altro, una norma sugli appalti pubblici con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per affidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
Con altra norma viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
In corso d`esame è stato, inoltre, specificato, che i decreti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Con altra disposizione, di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si prevede tra l`altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell`ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all`art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, cha attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia sopra menzionato, stabilirà, inoltre, la quota delle risorse impiegata per l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l`importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse suddette potranno essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.
Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell`art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007, che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.
In materia di semplificazione della legislazione vengono previste norme di modifica dell`art. 14 della L.246/2005. Al riguardo, si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
In corso d`esame è stata, introdotta, altresì, una norma con cui vengono espunte dall`allegato 1 annesso al decreto legge 200/2008 contenente “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa””, che prevedeva un elenco di norme da sopprimere, numerose disposizioni di legge, riportate in un apposito allegato al testo, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l`esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1947, che pertanto restano in vigore.
Con altra norma viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi. In particolare, viene disposto che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in materia di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Il testo prevede, altresì, norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare norme vigenti per il processo amministrativo e per il contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in penetrami i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Con altra norma viene riformulato l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull` autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.
Al riguardo, viene previsto che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
Viene prevista, altresì, una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Con altra norma, si prevede, tra l`altro, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
Sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione, viene previsto, tra l`altro, che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amminist razioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In corso d`esame è stato precisato che sono fatte salve la pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell`UE e sulla Gazzetta Ufficiale italiana e i relativi effetti giuridici nonchè la pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Il testo prevede, inoltre, la delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
– prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati.
Con altre disposizioni, di modifica del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) viene previsto, tra l`altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni dovranno, altresì, assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti dovranno, inoltre, pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell`avanzamento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
Vengono previste, altresì, norme di modifica della L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
In particolare, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Si prevede, altresì, che alla Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Sulla dichiarazione di inizio attività viene disposto che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
Vengono, altresì, indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, si prevede, in particolare, che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
In relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
Con altra disposizione viene introdotto l`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””.
La definizione dell`obbligo informativo suddetto è demandata ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
Altre norme del testo riguardano la definizione, con apposito decreto del Ministro Economia e delle Finanze, delle modalità e procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate; interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I; disposizioni di delega in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all`art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); la riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Il disegno di legge tornerà ora al Senato per la quarta lettura.
Si vedano precedenti del 9 marzo 2009, del 7 ottobre 2008 e del 16 settembre 2008.
Testo del disegno di legge come approvato e trasmesso al Senato (
DDL 1441 bis/C)