La comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riguarda esclusivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale: lo conferma il comunicato congiunto pubblicato dall'Inail
Si fa seguito alla precedente comunicazione del 24 marzo scorso per segnalare che l’Inail ha pubblicato sul proprio portale un Comunicato congiunto in cui viene ribadito che la comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per sicurezza, prevista dall’art. 18, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 81/08, riguarda solo ed esclusivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Pertanto, si legge nell’allegata nota, per le altre fattispecie, come ad esempio i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto, in attesa di più dettagliate istruzioni, non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
La nota conclude ricordando che anche le Associazioni, per il tramite dei legali rappresentanti autorizzati all’accesso ai servizi dell’Inail, possono effettuare la comunicazione in oggetto.
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