L`Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge su “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”” (DDL 1195/S, relatore il Sen. Antonio Paravia del Gruppo parlamentare PdL), con numerose modifiche e integrazioni al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
In particolare, tra le disposizioni aggiuntive inserite in corso di esame si segnalano le seguenti.
Viene attribuita apposita delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. In particolare, al riguardo, tra i principi e criteri direttivi viene previsto:
– il riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
– la determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l`erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l`iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi.
In materia di semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese, viene previsto che, ai fini dell`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione aprocedure di evidenza pubblica, l`impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un`autocertificazione corredata dell`autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l`esclusione dalle procedure per l`ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
Al riguardo, viene precisato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita nei termini suddetti.
Viene, inoltre, inserita un`apposita disposizione con cui, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
Con altra norma aggiuntiva vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di ICI e, in particolare, viene sostituito l`articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 504/92 (recante riordino della finanza degli enti territoriali) prevedendo che nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell`imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Tale previsione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Vengono dettate disposizioni in materia di società cooperative prevedendo modifiche al codice civile, alla L.400/75 sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e al D.Lgs. 220/2002 in materia di riordino della vigilanza sugli stessi enti cooperativi.
Viene, inoltre, introdotta un`apposita norma sul bollo virtuale in caso di domanda di concessione o di registrazione di marchi d`impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, nonchè in caso di domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
Inoltre, viene modificata la norma di cui al comma 199 dell`articolo 2, comma 199, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene previsto che nell`ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, la Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell`accertamento dell`imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
Vengono previste misure per il risparmio energetico e, in particolare, vengono inserite modifiche al D.Lgs. 152/06 (recante “Norme in materia ambientale””), parte quinta (Norme in materia di tutela dell`aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato IX, parte Il allo scopo di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria.
In materia di efficienza energetica degli edifici vengono apportate modifiche al D.Lgs. 192/05, sull`attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal D.Lgs 311/06, articolo 8) con particolare riferimento all`impianto tecnologico idrico sanitario.
In relazione al D.Lgs. 164/00 sull`attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, all`articolo 19 contenente norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza, viene differito al 31 dicembre 2015 (anzichè 2010), il termine fino a quando nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
Inoltre, viene sostituita la disposizione sull`azione collettiva risarcitoria di cui all`articolo 140-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo).
In particolare, viene previsto che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti individuati dalla stessa norma sono tutelabili anche attraverso l`azione di classe e a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l`accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. In relazione ai diritti di cui sopra, l`azione tutela tra l`altro:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e1342 del codice civile, concernenti rispettivamente le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli o formulari;
– i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
Vengono al riguardo disciplinati, inoltre, gli aspetti procedurali dell`azione e viene infine precisato che le medesime disposizioni si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè successivamente al 30 giugno come previsto nella formulazione originaria).
In materia di prezzi dei carburanti vengono dettate misure per la relativa conoscibilità e viene, tra l`altro, disposto che al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull`intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l`attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
Con apposita norma viene conferita delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tra i principi e criteri direttivi individuati, tra gli altri:
– riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
– previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
– miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio nonchè valorizzazione del ruolo dell`Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
– previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
– valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell`autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni.
Viene inserita una disposizione di interpretazione autentica in materia di autotrasporto.
In particolare, viene precisato che l`espressione “in forma associata”” di cui all`articolo 2, comma 227, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all`Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale – a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
– sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell`albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
– gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fa si l`esercizio dell`autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
Inoltre, vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili.
Viene introdotta un`apposita disposizione per l` attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.
Con altra norma viene disciplinato l`impulso alla realizzazione del mercato unico dell`energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
In particolare viene previsto che la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l`estero nella forma di “interconnector“ ai sensi del Regolamento n. 1228/2003, nonchè le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell`Italia.
Infine, vengono inserite apposite norme che prevedono, tra l`altro: requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale (norma riformulata in corso di esame); modifiche al D.Lgs. 422/97 sul conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale; disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di trasporti ferroviari.
Sono state, altresì, modificate nel loro complesso le seguenti norme già previste dal disegno di legge.
Distretti produttivi e reti di imprese. La norma è stata sostituitacon la previsione, altresì, di una nuova rubrica recante “Disposizioni per l`operatività delle reti di imprese“.
In particolare, vengono apportate modifiche all`articolo 3 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, che detta disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese e viene di conseguenza abrogato l`articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 che prevedeva, tra l`altro, un`apposita delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa.
Riforma degli interventi di reindustrializzazione. Viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra l` altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il Ministro dello Sviluppo economico nell`individuare le aree o i distretti in situazioni di crisi di cui sopra darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al suddetto regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), fatto salvo quanto disposto dall`articolo 8 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell` Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a precise aree o distretti di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009;
– gli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
– il sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all`internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l`innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all`integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell`ambiente e di risparmio energetico;
– l`accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico.
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative alla tecnologia dell`informazione e della comunicazione, all`industria aerospaziale, all`osservazione della Terra e all`ambiente.
Delega al Governo in materia nucleare. Viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA, e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– prevedere sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo;
– previsione nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
Viene, inoltre, precisato che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi. Si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006. L`attuazione di tale criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria;
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità, non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Sicurezza e potenziamento del settore energetico. Viene stabilito, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Al riguardo, viene previsto che l`Autorità per l`energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell`acquirente Unico Spa, tra l`altro, per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia e per l`espletamento di attività tecniche sottese all`accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell`energia. Dall`avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell`acquirente Unico Spa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allo scopo di incentivare l`utilizzazione dell`energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, viene altresì disposto che i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell`articolo 2, comma 150, della L.244/07 (legge finanziaria 2008) per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell`obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell`energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti ela definizione di indirizzi per l` acquisto e installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture, dell`industria e del trasporto.Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione.
Al fine di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l`obbligo, di cui all`articolo 11, comma 1, (per i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati sull`energia elettrica da fonti rinnovabili) del D.Lgs. 79/99 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica), è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L. 239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riguardo alla stesso articolo 1-sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
Viene, inoltre, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico.
Altre previsioni della norma in questione riguardano l`installazione e l`esercizio di unità di microcogenerazione, la proroga di un anno (al 31 dicembre 2009) del termine previsto dall`articolo 14 del D.Lgs. 20/07 (recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell`energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE) per l`entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione.
Vengono apportate, altresì, modifiche al D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) ed in particolare alla norma di cui all`articolo 179 sugli insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l`approvvigionamento energetico. Con riferimento al comma 6 della predetta norma viene previsto che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e all`esercizio delle infrastrutture strategiche per l`approvvigionamento energetico, comprendono anche quelle relative all`esercizio dei poteri espropriativi previsti dal DPR 327/01 e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l`aspetto localizzativo ai sensi dell`articolo 169, comma 3, quarto periodo (dello stesso Codice), e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
Viene conferita apposita delega al Governo per l`adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato – Regioni, di uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche diretta a garantire, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l`utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l`utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.
Viene disposto che lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell`energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850, nonchè l`avvio e il monitoraggio con il Ministero dell` Ambiente dell`attuazione della strategia energetica nazionale di cui all`articolo 7 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l`anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa prevista dall`articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Inoltre, in relazione all`articolo 12 (sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del D.Lgs. 387/03 (recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità) viene disposto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell`autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l`impianto.
Infine, ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull`intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, viene sostituito l`articolo 9-ter del DL 172/08, convertito dalla L.210/08 sul coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. In particolare viene stabilito che al fine di contribuire, tra l`altro, al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
Agenzia per la sicurezza nucleare. Viene istituita l`Agenzia per la sicurezza nucleareche esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia, che è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. La stessa, tra l`altro, vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
L`Agenzia, che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Inoltre, nell`esercizio delle proprie funzioni, l`Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l`ambiente.
Reti Interne di Utenza. Vengono dettate disposizioni relative alle Reti Interne di Utenza (RIU) quali reti elettriche il cui assetto è conforme a condizioni specificatamente indicate.
Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari. Il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
In particolare, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/06, anche con particolare riferimento all`articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All`accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Tutela giurisdizionale. Viene, tra l`altro, precisato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termina superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
Proprietà industriale. Vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2009 (anzichè 30 dicembre 2008 come originariamente previsto), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati, tra cui quello di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
In particolare, il Consiglio nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; da un rappresentante del Ministero dell`economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell`interno; da un rappresentante del Ministero della giustizia; da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre viene precisato che il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
Inoltre, al riguardo, con apposita norma vengono riscritte alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale per la tutela dei diritti di proprietà industriale.
Tra le disposizioni confermate si segnalano le seguenti.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione industriale viene, tra l`altro, delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Tra questi:
– definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello Sviluppo economico, in vista di obiettivi di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all`innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
– razionalizzazione organizzativa e funzionale con la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti;
– previsione della possibilità che le Stazioni Sperimentali stipulino convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità contemplate dall`articolo 2, comma 2 del D.Lgs 540/99 (tra cui, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o processi produttivi).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Governo può adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all`articolo 1, comma 842, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), ovvero individuare nuove aree tecnologiche e nelle more dell`adozione e dell`attuazione del decreto legislativo suddetto, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l`industria.
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Altra disposizione disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
Altre norme prevedono, tra l`altro: misure per l`efficienza del settore energetico; apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL`ESTERO) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni (come precisato in corso di esame).
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22 e 70 del disegno di legge 1441/C e costituisce un “collegato”” alla manovra economica per il 2009.
Si vedano precedenti del 16 settembre 2008 e del 7 novembre 2008.
Testo del disegno di legge come approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati per la terza lettura (
DDL 1195/S)