Le erogazioni liberali in denaro, effettuate ad associazioni sindacali e di categoria, a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel territorio della provincia de L’Aquila sono deducibili per intero dal reddito d’impresa, ai fini IRPEF ed IRES.
Lo stabilisce il Decreto del Prefetto della provincia de L’Aquila 5 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2009.
Pertanto, le erogazioni liberali in denaro versate all’ANCE o alle locali Associazioni territoriali dalle imprese associate, e destinate agli abitanti dei territori interessati dal terremoto, sono integralmente deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
In materia, le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano donazioni, in denaro o in natura, in favore delle popolazioni interessate da calamità pubbliche sono contenute, tra l’altro, nell’art.27 della legge 133/1999
[1], che prevede:
In particolare, è deducibile dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito l’intero ammontare dei versamenti corrisposti attraverso i citati organismi;
– la
riconducibilità nell’ambito dell’
esercizio dell’
attività d’
impresa delle
cessioni gratuite di
beni[3] alle medesime fondazioni,
associazioni, comitati ed enti, che siano finalizzate al sostegno di tali popolazioni, in deroga agli artt.85, comma 2, e 86, comma 1, lett.
c, del D.P.R. 917/1986 – TUIR (
art.27, comma 2).
L’inclusione nell’esercizio dell’attività d’impresa per tali trasferimenti a titolo gratuito comporta che, nel caso in cui vengano ceduti:
– beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (“beni merce”), l’operazione non genera ricavi imponibili, ed è esclusa da tassazione ai fini delle imposte sul reddito;
– l’esclusione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di denaro e di beni, ceduti gratuitamente ai citati organismi per le medesime finalità (art.27, comma 3).
In sostanza, i beneficiari di tali erogazioni liberali non devono corrispondere l’imposta sulle donazioni, reintrodotta, a partire dal 29 novembre 2009, dall’art.2, commi 47-53, del D.L. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.
In attuazione dell’art.27, comma 4, della legge 133/1999, che demanda ai Prefetti delle province l’individuazione dei soggetti (fondazioni, associazioni, comitati ed enti) a cui le imprese possono donare importi in denaro e beni, ed a seguito del terremoto verificatosi in Abruzzo, è stato emanato il citato Decreto 5 maggio 2009.
Tra i soggetti abilitati a ricevere donazioni in denaro e di beni che, per i titolari di reddito d’impresa, sono, rispettivamente, deducibili dalla base imponibile, ed escluse dalle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), il Decreto del Prefetto della Provincia de L’Aquila individua anche le associazioni sindacali e di categoria.
Di conseguenza, l’ANCE è compresa tra gli organismi che possono ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni di beni a favore delle popolazioni interessate dal sisma dello scorso 6 aprile.
In particolare, risultano deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro versate sull’apposito conto corrente costituito dall’ANCE per far fronte all’emergenza determinatasi a seguito del terremoto:
ANCE per l’Abruzzo – IBAN: IT 55T 03226 03215 000500075089.
Infine, si ricorda che, per le persone fisiche, sono detraibili dall’IRPEF, nella misura pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro effettuate, tra l’altro, alle associazioni sindacali e di categoria
[5] in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (art.138, comma 14, legge 388/2000 – legge Finanziaria 2001).
Pertanto, risultano detraibili, nel limite del 19%, i versamenti effettuati all’ANCE dai lavoratori del settore edile, attraverso il predetto conto corrente a ciò destinato.
[1] Legge 13 maggio 1999, n.133
Art. 27 – Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche
1. Sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all’imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
(omissis)
[2] Tale disposizione costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale secondo la quale tali importi non sono deducibili per mancanza del “requisito di inerenza”, ossia perché non si riferiscono ad attività, o beni, da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (art.109, comma 5, D.P.R. 917/1986).
[3] In via generale, la destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa consiste, essenzialmente, nella loro cessione gratuita. Nonostante la gratuità, tali cessioni, di regola, concorrono a formare il reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti (artt.85, comma 2, e 86, comma 1, lett. c, e comma 3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[4] Ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.
[5] In merito, il D.P.C.M. 20 giugno 2000 ha espressamente incluso le associazioni sindacali e di categoria tra i soggetti a cui è possibile devolvere erogazioni liberali per le predette finalità.
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