• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Assemblea annuale FIEC, infrastrutture blu per la sicurezza idrica: Ance alla guida del cambiamento
            16 Maggio 2025
          • ITS Academy – Decreto-legge n. 45/2025 – Fondi di finanziamento
            16 Maggio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Estesa la possibilità di rivalutare i beni immobili anche con riferimento a impianti e macchinari infissi al suolo. Concessa poi la possibilità di rivalutare il bene immobile, anche solo in diritto reale di godimento, previa iscrizione dello stesso tra le immobilizzazioni materiali. Queste alcune delle precisazioni fornite dalla Circolare 22/E/2009

Archivio, Fiscalità e incentivi

Rivalutazione dei beni immobili d`impresa – Circolare Ministeriale 22/E/2009

25 Maggio 2009
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
La rivalutazione dei beni immobili d’impresa (introdotta dall’art. 15, commi 16-23 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 2/2009) può essere effettuata anche sugli impianti e i macchinari infissi al suolo, ossia quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, senza alterarne l’originaria funzionalità.
Inoltre, qualora si possegga un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, su un bene immobile, su quest’ultimo si potrà effettuare la rivalutazione, a condizione che risulti iscritto nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali (voce B. II).
Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 22/E del 6 maggio 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema della disciplina riguardante la rivalutazione, già trattato dalla C.M. n. 8/E del 13 marzo 2009 (cfr. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa – Chiarimenti ministeriali del 17 marzo 2009) e dalla C.M. n. 11/E del 19 marzo 2009 (cfr. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa – Nuovi chiarimenti ministeriali del 9 aprile 2009).
In particolare, viene definito l’ambito di applicazione della rivalutazione dei beni immobili d’impresa, facendo espressamente richiamo all’art. 812 del codice civile, che considera immobili “gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”.
Ne consegue, quindi, che anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo[1] possono essere oggetto di rivalutazione, qualora risultino iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Resta ferma l’impossibilità, per l’impresa, di procedere alla rivalutazione delle aree fabbricabili (ai sensi dell’art. 15, comma 16, del D.L. 185/2008), intendendo per tale l’area “utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248).
In sostanza, ai fini della disciplina esaminata, qualora l’area sia considerata edificabile, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 (nel quale la rivalutazione deve essere effettuata), su di essa non potrà essere effettuata la rivalutazione, a meno che, alla medesima data, la destinazione non sia mutata ad opera dello strumento urbanistico Regionale.
Inoltre, si ricorda che, come precisato dall’art. 15, comma 17, del D.L. 185/2008, la rivalutazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e non può essere eseguita per singoli cespiti, ma deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
In particolare, il comma 17 dell’art. 15 del D.L. 185/2008, individua due categorie di immobili in base alle quali effettuare la rivalutazione:
– beni ammortizzabili;
– beni non ammortizzabili.
A tal proposito, la C.M. 22/E/2009 ha precisato che l’appartenenza dell’immobile, oggetto di rivalutazione, alla categoria dei beni ammortizzabili piuttosto che a quella dei beni non ammortizzabili deve essere verificata sulla base della qualificazione fiscale del bene.
La rivalutazione può essere effettuata anche in riferimento alle aree edificate, che dovranno essere assoggettate nella categoria dei beni non ammortizzabili, a differenza del fabbricato soprastante che, qualora classificato come immobile strumentale, verrà ricompreso nella categoria degli immobili ammortizzabili.
Inoltre, nella medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, qualora si intende rivalutare sia il fabbricato sia l’area edificata, sarà necessario determinare due distinti valori di rivalutazione “sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni o sulla base di una valutazione degli amministratori che individui distinti valori interni”, a prescindere dal fatto che il fabbricato e l’area risultino o meno unitariamente iscritti in bilancio.
Ciò in quanto i valori iscritti in bilancio, a seguito della rivalutazione, non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro “valore corrente” o al “valore interno” [2].
Ulteriore precisazione viene poi effettuata con riferimento alle cave, le quali, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono da ricomprendersi nella categoria omogenea degli immobili ammortizzabili, in quanto “il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione incrementa l’ammontare dell’importo fiscalmente deducibile”.
Per quanto concerne, invece, le modalità di esecuzione della rivalutazione, la C.M. 22/E/2009, ribadendo quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 162/2001, prevede tre metodi alternativi:
  1. rivalutazione contestuale del costo storico del cespite unitariamente alla rivalutazione del relativo fondo di ammortamento;
  2. la sola rivalutazione del costo storico del cespite;
  3. la riduzione del fondo di ammortamento.
Come già chiarito nella C.M. 11/E/2009, la rivalutazione di tutti i beni appartenenti a ciascuna categoria omogenea va eseguita utilizzando un unico criterio di valutazione (“valore corrente” o “valore interno”), ferma restando la possibilità di utilizzare, all’interno della medesima categoria, uno o più metodi di rivalutazione precedentemente illustrati.
A tal proposito, viene precisato che tali suddetti metodi possono essere utilizzati anche contestualmente, al fine di rivalutare lo stesso bene.
Di seguito verrà illustrato un esempio di calcolo del nuovo piano di ammortamento, a seguito della rivalutazione del bene effettuata utilizzando diversi metodi, prospettato dall’Agenzia delle Entrate.
Esempio
Costo storico del bene immobile ammortizzabile = 1.000
Aliquota di ammortamento 3%
Anno di acquisto 2004
Valore di mercato alla fine del 2008 = 1.400
Piano di ammortamento originario
Anno
Quota ammortamento
Fondo
2004
15
15
2005
30
45
2006
30
75
2007
30
105
2008
30
135
2009
30
165

Valore residuo dell’immobile = 865 (1.000 – Fondo 135).

Rivalutazione max = 535 (Valore di mercato 1.400 – valore residuo 865).
Per dare rilievo alla rivalutazione massima consentita per un importo pari a 535, il contribuente può, ad esempio, ridurre il fondo ammortamento per un importo pari a 135 ed incrementare contemporaneamente il costo storico del cespite per un importo pari a 400.
In questo caso il limite economico della rivalutazione è rispettato in quanto alla fine del 2008 il costo storico rivalutato e il valore residuo del bene immobile, che in questo caso coincidono, sono in linea con il valore di mercato.
Nuovo piano di ammortamento civilistico
Anno
Quota ammortamento
Fondo
2004
15
15
2005
30
45
2006
30
75
2007
30
105
2008
30
135
2009
42
42
Si ricorda, inoltre, che per espressa previsione normativa (art. 15, commi 20-21, D.L. 185/2008), gli effetti fiscali della rivalutazione, ai fini delle imposte sul reddito (IRES/IRPEF) e dell’IRAP, decorrono:
– dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai fini dell’ammortamento fiscale;
– dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione degli immobili.
Infine, nell’ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, si ricorda che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo al socio, concorrendo alla formazione del reddito di quest’ultimo:
– in misura pari al 49,72 per cento del suo ammontare in caso di partecipazione qualificata (ai sensi del combinato disposto dall’art.47 del D.P.R. 917/1986 e dall’art.1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008), ovvero verrà assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento in caso di partecipazione non qualificata (art.27 del D.P.R. 600/1973), se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta al di fuori di un’attività d’impresa ;
– in misura pari al 49,72 per cento del suo ammontare, se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta nell’ambito di un’attività d’impresa (ai sensi del combinato disposto dall’art.59 del D.P.R. 917/1986 e dall’art.1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile);
– in misura pari al 5 per cento del suo ammontare, se il socio è un soggetto IRES (art.89 del D.P.R. 917/1986).


[1] La C.M. 38/E dell`11 aprile 2008 specifica che “gli impianti e il macchinario identificano beni strumentali, fissi o mobili, aventi fisica esistenza, compresi gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e gli opifici industriali, considerati sia nella loro aggregazione funzionale (vale a dire, come una pluralità di beni coordinati per l`attività produttiva) sia anche singolarmente nella loro individualità fisica e giuridica.
Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonchè i beni individuabili quali “macchinario””, automatico e non automatico.
è utile ricordare che nel concetto di “impianti””, in senso lato, si individuano […] anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, nonchè le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie“.
[2] Art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all`evasione fiscale»
«omissis»
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell`anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell`acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente
8. […] le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d`imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d`imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell`ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d`imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.
«omissis»

1359-Circolare Ministeriale n. 22-E del 6 maggio 2009.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro