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DDL Legge comunitaria 2008 (DDL 2320/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 21/2009 della settimana dal 18 maggio al 22 maggio 2009

18 Maggio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 2320/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Politiche dell`Unione europea.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5
Viene modificato il termine per l`esercizio della delega attribuita al Governo per il riordino normativo, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore, nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, il cui recepimento è previsto dallo stesso provvedimento.
In particolare, viene stabilito che il Governo esercita la suddetta delega nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge, anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 6
Vengono inserite modifiche alla norma che modifica la L. 11/05 sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
In particolare viene introdotta una disposizione aggiuntiva alla suddetta legge che disciplina la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni.
Inoltre, viene inserita una norma sulla parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell`Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.
Emendamenti della Commissione, a firma di parlamentari e subemendamento della Commissione
Articolo aggiuntivo
In materia di inquinamento acustico viene inserita una norma che attribuisce un`apposita delega al Governo per il riordino della relativa disciplina.
In particolare viene previsto che al fine di garantire la piena integrazione nell`ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l`omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all`articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.
Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L.59/97 il Governo, nell`esercizio della delega, deve osservare i seguenti:
– riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all`armonizzazione delle previsioni contenute nella L.447/95 con quelle recate dal D.Lgs. 194/05, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
– definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
Per l`adozione dei decreti legislativi viene previsto il parere della Conferenza Unificata e i relativi Schemi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per m ateria e per i profili finanziari.
Al riguardo, viene precisato che decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri e che qualora il termine per l`espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l`esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, viene disposta l`abrogazione dell`articolo 10, sull`armonizzazione della normativa, del D.Lgs. 194/05 che attua la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma sui principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Al riguardo viene, in particolare, previsto che il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta decisione nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti
dalla presente legge e secondo le modalità dettate dalla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione di decisioni quadro prevista dallo stesso disegno di legge.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 38
In relazione alla norma sulla delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, tra i principi e criteri direttivi vengono inseriti il seguenti:
– garantire l`applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente;
– prevedere idonee modalità al fine di assicurare un`effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini
italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente.
Emendamento a firma di parlamentari
ed Emendamento della Commissione
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 10/2009, 12/2009 e 20/2009.
Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
In particolare, per le direttive indicate dall`allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall`entrata in vigore della legge medesima.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza””in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con un`apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:
– massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l`osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell`arresto e dell`ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell` Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all`irrogazione delle stesse;
– attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alle legge o al decreto legislativo di attuazione delle direttiva modificata;
– attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d`ostacolo i diversi termini di recepimento.
Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Al riguardo, viene previsto che la delega viene esercitata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge (anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come previsto in precedenza, vedi emendamento di cui sopra).
Nel testo viene prevista l`attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, nonchè il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma modificata in corso d`esame).
Un apposito capo disciplina l`attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.
Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell`ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.
Altre disposizioni sono rivolte all`attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisi oni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
In corso di esame è stata stralciata la norma contenente modifiche alla L. 157/92, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE, divenuta oggetto di un apposito disegno di legge (DDL 2320-ter/C) e sono state inserite numerose disposizioni aggiuntive.
Tra queste ultime in particolare viene inserita un`apposita norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie e vengono apportate modifche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione di “valore normale”” di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che “per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione””.
In virtù delle norme dettate sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall`Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell`imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l`evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
Inoltre, con apposita norma, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`latro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Altre modifiche alla L. 11/05 riguardano la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni e la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell`Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale (vedi emendamento di cui sopra).
Con apposita norma vengono inserite modifiche, altresì, all`articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli.
Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame);
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– garantire l`applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventua li danni all`ambiente(inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra);
– prevedere idonee modalità al fine di assicurare un`effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re gioni e le Province autonome.
Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:
– favorire la riduzione dell`uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l`utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
– ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell`Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
– favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
– istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
– prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l`applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si da esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Inoltre, viene delegato il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legg e e nel rispetto, in quanto compatibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati e vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l`indicazione negli atti e nella corrispondenza( Libro V-Del Lavoro- Titolo V – Delle Società – Capo I -Disposizioni generali) e l`omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V – Del Lavoro – Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III – Degli illeciti commessi mediante omissione).
Prevista la delega al Governo anche per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.
Infine, con un`ulteriore disposizione aggiuntiva vengono dettati principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell`Unione europea.
Tra questi ultimi:
– introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all`autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all`autorità competente di un altro Stato membro dell`Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1. che l`esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2. che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3. che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro;
4. che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
5. che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro.
Tra le direttive contenute, in particolare, nell` Allegato B sono incluse :
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B in corso di esame);
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
Il disegno di legge torna ora alla lettura del Senato.
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DL 39/2009 su Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (DDL 1534/S) - DDL su Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività (DDL 1082-B/S).

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Sintesi parlamentare n. 21/2009 della settimana dal 18 maggio al 22 maggio 2009

18 Maggio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”” (DDL 1534/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto il differimento, al 30 giugno 2009 (anzichè al 30 giugno 2010 come previsto dall`art.29 del DL 207/2008, c.d. Milleproroghe, convertito dalla L.14/2009), del termine di applicazione del regime transitorio delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, emanate con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008.
Emendamento del Relatore
Art. 2, comma aggiuntivo
In relazione alle norme sulla realizzazione urgente di abitazioni viene previsto che i Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge predispongono, d`intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, sentito il Presidente della Provincia e d`intesa con quest`ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell`abitato e garantendo un`armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo conto anche degli insediamenti abitativi realizzati per l`emergenza.
Emendamento del Governo
Art. 3, comma 5
Viene introdotta una norma con cui si prevede che le deliberazioni degli interventi di ricostruzione dell`edificio o di riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno un terzo del valore dell`edificio, in deroga all`art.1136 quarto comma, c.c. , che dispone che le stesse deliberazioni debbano essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell`edificio.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 6, comma aggiuntivo
è stata respinta la proposta di modifica approvata in Commissione con cui si prevedeva che, per la regione Abruzzo, l`accatastamento dei fabbricati non dichiarati al catasto e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità viene effettuato direttamente dagli Uffici provinciali dell`Agenzia del territorio competente, in surroga dei soggetti obbligati senza alcun diritto di rivalsa nei loro confronti.
Emendamento della Commissione
Art.7
&nbs p;
Vengono previste modifiche alle disposizioni concernenti le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.
In particolare, al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l`anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per il potenziamento delle esigenze operative degli stessi, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto legge.
Conseguentemente viene, altresì, completamente sostituito l`articolo 11 del testo, relativo alla realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale, in cui si prevedeva, tra l`altro, un`autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, nonchè la concessione ai soggetti privati che effettuano gli interventi medesimi di un credito d`imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d`imposta di 48.000 euro).
In sostituzione delle norme richiamate viene, quindi, disposta l`istituzione di un apposito Fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze, per la prevenzione del rischio sismico, con la previsione di apposite autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016.
Emendamento del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
Art. 10
Vengono modificate le norme sull`individuazione e perimetrazione di zone franche nei territori colpiti dal sisma, approvate dalla Commissione Territorio e Ambiente.
In particolare, si prevede che, per il finanziamento delle zone stesse, a decorrere dall`anno 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del provvedimento.
Viene previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilito, in alternativa all`applicazione della disciplina delle zone franche urbane di cui all`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), un regime fiscale di incentivazione che preveda:
– ai fini delle imposte si redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l`esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell`imponibile per il reddito di impresa dell`ammontare delle spese sostenute per l`acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
– ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l`imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
– ai fini delle imposte indirette, l`applicazione dell`imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni interessati dal decreto, nonchè altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
Viene disposto, altresì, che con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, sono definite le modalità per l`applicazione delle disposizioni introdotte, nonchè delle norme previste dall`art.1, commi da 366 a 372 della legge 266/05 (relativi ai distretti produttivi), alle imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
è, inoltre, precisato che, al fine di assicurare l`effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Emendamento del Relatore
Art. 11, comma sostitutivo
è stata dichiarata preclusa dall`approvazione dell`emendamento del Relatore sopra illustrato, la proposta emendativa approvata in Commissione con cui venivano modificate le norme sugli interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale.
Emendamento della Commissione
Art. 14, comma aggiuntivo e comma 5
Vengono modificate le disposizioni in materia di copertura finanziaria.
In particolare, riguardo all`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonchè un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL185 suddetto, viene previsto che il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti sull`attualizzazione di contributi pluriennali di cui all`art.6, comma 2, del decreto legge n.154/08, convertito dalla legge 189/08, degli importi di 23 milioni di euro per l`anno 2009, 190 milioni di euro per l`anno 2010 e 270 milioni di euro per l`anno 2012.
Viene previsto, inoltre, che il fondo suddetto è incrementato di 23 milioni di euro per l`anno 2009 e 270 milioni di euro per l`anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto è, altresì, autorizzata, in aggiunta alle assegnazioni sopra ricordate, la spesa di 27 milioni di euro per l`anno 2009, 260 milioni di euro per l`anno 2010, 350 milioni per l`anno 2011 e 30 milioni di euro per l`anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l`anno 2010 il fondo sopra menzionato è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
Emendamento del Relatore
Art.14, comma aggiuntivo
Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge, viene disposto che, dal 1° gennaio 2010, il Presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull`andamento degli interventi, il Presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
Emendamento del Relatore
Art. 17, comma 2 e comma 4
In relazione allo spostamento del vertice G8 dalla Sardegna alla città de L`Aquila ed alla previsione con cui vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del DPCM 21 settembre 2007, relativo agli interventi per il G8 programmati in Sardegna, viene previsto che le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna; nonchè di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli Enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all`organizzazione del predetto Vertice nella città di L`Aquila.
Viene, altresì, precisato che i risparmi conseguenti alle disposizioni dell`articolo, accertati con decreto del Ministro dell`Economica e delle Finanze, sono assegnati ad un apposito Fondo istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 20/2009.
Il testo del Governo contiene numerose misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza causata dal terremoto verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, demandandone l`attuazione ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio. In particolare, viene previsto:
– la progettazione e realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonchè delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la più rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili;
– contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonchè la concessione di indennizzi a favore delle imprese. Al riguardo, viene disposto, tra l`altro, che la realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell`ambito del «Piano Casa», previsto dall`articolo 11 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008;
– misure per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, con la destinazione, in particolare, interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell`ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell`ambito dell`aggiornamento, per l`anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011;
– norme sulla sospensione e proroga di termini, nonchè sull`esclusione dal Patto di stabilità interno della Regione Abruzzo, della Provincia de L`Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonchè delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati.e deroghe al Patto di stabilità interno;
– provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, con un`autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per il 2010;
– disposizioni in deroga alla normativa vigente, per l`accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonchè quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati;
– l`istituzione, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L.266/97, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonchè per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse;
– l`istituzione di un Fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze, per la prevenzione del rischio sismico, con la previsione di apposite autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 (norma modificata dall`emendamento di cui sopra);
– disposizioni di copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione;
– misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, con l`attribuzione al Prefetto della provincia dell`Aquila il compito di assicurare il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività necessarie a prevenire le suddette infiltrazioni nell`affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè nell`ambito delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche che siano connessi agli interventi per l`emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma;
– disposizioni sullo svolgimento del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall`8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città dell`Aquila, anzichè in Sardegna. Al riguardo, viene, quindi, previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l`organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.
Altre norme del decreto legge riguardano, infine, la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonchè comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; norme fiscali in materia di giochi; il recupero di diseconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell`Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.
Il decreto legge, che scade il 27 giugno 2009, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”” (DDL 1082-B/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in sede referente, in quarta lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 40/2008, 41/2008, 9/2009, 10/2009, 17/2009 e 18/2009.
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, contiene, tra l`altro, una norma sugli appalti pubblici con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per af fidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
Con altra norma viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
In corso d`esame è stato, inoltre, specificato, che i decreti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Con altra disposizione, di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si prevede tra l`altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell`ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all`art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, cha attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un pe riodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia sopra menzionato, stabilirà, inoltre, la quota delle risorse impiegata per l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l`importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse suddette potranno essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.
Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell`art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007, che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.
In materia di semplificazione della legislazione vengono previste norme di modifica dell`art. 14 della L.246/2005. Al riguardo, si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
In corso d`esame è stata, introdotta, altresì, una norma con cui vengono espunte dall`allegato 1 annesso al decreto legge 200/2008 contenente “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa””, che prevedeva un elenco di norme da sopprimere, numerose disposizioni di legge, riportate in un apposito allegato al testo, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l`esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1947, che pertanto restano in vigore.
Con altra norma viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi. In particolare, viene disposto che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in mat eria di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Il testo prevede, altresì, norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare norme vigenti per il processo amministrativo e per il contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in penetrami i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Con altra norma viene riformulato l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull`autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompat ibile.
Al riguardo, viene previsto che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
Viene prevista, altresì, una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Con altra norma, si prevede, tra l`altro, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
Sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione, viene previsto, tra l`altro, che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In corso d`esame è stato precisato che sono fatte salve la pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell`UE e sulla Gazzetta Ufficiale italiana e i relativi effetti giuridici nonchè la pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Il testo prevede, inoltre, la delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
– prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati.
Con altre disposizioni, di modifica del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) viene previsto, tra l`altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni dovranno, altresì, assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti dovranno, inoltre, pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell`avanz amento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
Vengono previste, altresì, norme di modifica della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
In particolare, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Si prevede, altresì, che alla Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Sulla dichiarazione di inizio attività viene disposto che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
Vengono, altresì, indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, si prevede, in particolare, che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
In relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
Con altra disposizione viene introdotto l`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””.
La definizione dell`obbligo informativo suddetto è demandata ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
Altre norme del testo riguardano la definizione, con apposito decreto del Ministro Economia e delle Finanze, delle modalità e procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate; interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I; disposizioni di delega in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all`art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); la riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.

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