SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”” (DDL 1534/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto il differimento, al 30 giugno 2009 (anzichè al 30 giugno 2010 come previsto dall`art.29 del DL 207/2008, c.d. Milleproroghe, convertito dalla L.14/2009), del termine di applicazione del regime transitorio delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, emanate con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008.
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Emendamento del Relatore
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Art. 2, comma aggiuntivo
In relazione alle norme sulla realizzazione urgente di abitazioni viene previsto che i Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge predispongono, d`intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, sentito il Presidente della Provincia e d`intesa con quest`ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell`abitato e garantendo un`armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo conto anche degli insediamenti abitativi realizzati per l`emergenza.
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Emendamento del Governo
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Art. 3, comma 5
Viene introdotta una norma con cui si prevede che le deliberazioni degli interventi di ricostruzione dell`edificio o di riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno un terzo del valore dell`edificio, in deroga all`art.1136 quarto comma, c.c. , che dispone che le stesse deliberazioni debbano essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell`edificio.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art. 6, comma aggiuntivo
è stata respinta la proposta di modifica approvata in Commissione con cui si prevedeva che, per la regione Abruzzo, l`accatastamento dei fabbricati non dichiarati al catasto e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità viene effettuato direttamente dagli Uffici provinciali dell`Agenzia del territorio competente, in surroga dei soggetti obbligati senza alcun diritto di rivalsa nei loro confronti.
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Emendamento della Commissione
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Art.7
&nbs p;
Vengono previste modifiche alle disposizioni concernenti le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.
In particolare, al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l`anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per il potenziamento delle esigenze operative degli stessi, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto legge.
Conseguentemente viene, altresì, completamente sostituito l`articolo 11 del testo, relativo alla realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale, in cui si prevedeva, tra l`altro, un`autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, nonchè la concessione ai soggetti privati che effettuano gli interventi medesimi di un credito d`imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d`imposta di 48.000 euro).
In sostituzione delle norme richiamate viene, quindi, disposta l`istituzione di un apposito Fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze, per la prevenzione del rischio sismico, con la previsione di apposite autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016.
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Emendamento del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
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Art. 10
Vengono modificate le norme sull`individuazione e perimetrazione di zone franche nei territori colpiti dal sisma, approvate dalla Commissione Territorio e Ambiente.
In particolare, si prevede che, per il finanziamento delle zone stesse, a decorrere dall`anno 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del provvedimento.
Viene previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilito, in alternativa all`applicazione della disciplina delle zone franche urbane di cui all`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), un regime fiscale di incentivazione che preveda:
– ai fini delle imposte si redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l`esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell`imponibile per il reddito di impresa dell`ammontare delle spese sostenute per l`acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
– ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l`imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
– ai fini delle imposte indirette, l`applicazione dell`imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni interessati dal decreto, nonchè altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
Viene disposto, altresì, che con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, sono definite le modalità per l`applicazione delle disposizioni introdotte, nonchè delle norme previste dall`art.1, commi da 366 a 372 della legge 266/05 (relativi ai distretti produttivi), alle imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
è, inoltre, precisato che, al fine di assicurare l`effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
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Emendamento del Relatore
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Art. 11, comma sostitutivo
è stata dichiarata preclusa dall`approvazione dell`emendamento del Relatore sopra illustrato, la proposta emendativa approvata in Commissione con cui venivano modificate le norme sugli interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale.
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Emendamento della Commissione
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Art. 14, comma aggiuntivo e comma 5
Vengono modificate le disposizioni in materia di copertura finanziaria.
In particolare, riguardo all`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonchè un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL185 suddetto, viene previsto che il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti sull`attualizzazione di contributi pluriennali di cui all`art.6, comma 2, del decreto legge n.154/08, convertito dalla legge 189/08, degli importi di 23 milioni di euro per l`anno 2009, 190 milioni di euro per l`anno 2010 e 270 milioni di euro per l`anno 2012.
Viene previsto, inoltre, che il fondo suddetto è incrementato di 23 milioni di euro per l`anno 2009 e 270 milioni di euro per l`anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto è, altresì, autorizzata, in aggiunta alle assegnazioni sopra ricordate, la spesa di 27 milioni di euro per l`anno 2009, 260 milioni di euro per l`anno 2010, 350 milioni per l`anno 2011 e 30 milioni di euro per l`anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l`anno 2010 il fondo sopra menzionato è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
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Emendamento del Relatore
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Art.14, comma aggiuntivo
Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge, viene disposto che, dal 1° gennaio 2010, il Presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull`andamento degli interventi, il Presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
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Emendamento del Relatore
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Art. 17, comma 2 e comma 4
In relazione allo spostamento del vertice G8 dalla Sardegna alla città de L`Aquila ed alla previsione con cui vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del DPCM 21 settembre 2007, relativo agli interventi per il G8 programmati in Sardegna, viene previsto che le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna; nonchè di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli Enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all`organizzazione del predetto Vertice nella città di L`Aquila.
Viene, altresì, precisato che i risparmi conseguenti alle disposizioni dell`articolo, accertati con decreto del Ministro dell`Economica e delle Finanze, sono assegnati ad un apposito Fondo istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
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Emendamento del Relatore
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 20/2009.
Il testo del Governo contiene numerose misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza causata dal terremoto verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, demandandone l`attuazione ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio. In particolare, viene previsto:
– la progettazione e realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonchè delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la più rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili;
– contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonchè la concessione di indennizzi a favore delle imprese. Al riguardo, viene disposto, tra l`altro, che la realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell`ambito del «Piano Casa», previsto dall`articolo 11 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008;
– misure per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, con la destinazione, in particolare, interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell`ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell`ambito dell`aggiornamento, per l`anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011;
– norme sulla sospensione e proroga di termini, nonchè sull`esclusione dal Patto di stabilità interno della Regione Abruzzo, della Provincia de L`Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonchè delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati.e deroghe al Patto di stabilità interno;
– provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, con un`autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per il 2010;
– disposizioni in deroga alla normativa vigente, per l`accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonchè quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati;
– l`istituzione, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L.266/97, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonchè per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse;
– l`istituzione di un Fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze, per la prevenzione del rischio sismico, con la previsione di apposite autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 (norma modificata dall`emendamento di cui sopra);
– disposizioni di copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione;
– misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, con l`attribuzione al Prefetto della provincia dell`Aquila il compito di assicurare il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività necessarie a prevenire le suddette infiltrazioni nell`affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè nell`ambito delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche che siano connessi agli interventi per l`emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma;
– disposizioni sullo svolgimento del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall`8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città dell`Aquila, anzichè in Sardegna. Al riguardo, viene, quindi, previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l`organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.
Altre norme del decreto legge riguardano, infine, la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonchè comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; norme fiscali in materia di giochi; il recupero di diseconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell`Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.
Il decreto legge, che scade il 27 giugno 2009, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”” (DDL 1082-B/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in sede referente, in quarta lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 40/2008, 41/2008, 9/2009, 10/2009, 17/2009 e 18/2009.
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, contiene, tra l`altro, una norma sugli appalti pubblici con cui si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, non si applica la disciplina, di cui agli artt. 36, comma 5, terzo periodo e 37, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativa al divieto di partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, nel caso in cui, nell`ambito di gare per af fidamento di lavori di importo inferiore o pari ad un milione di euro, i bandi prevedano il meccanismo dell`esclusione delle offerte anomale.
Con altra norma viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell`art.1 della L.308/2004 (sulla “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l`integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione””), nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge stessa.
I decreti legislativi suddetti sono adottati su proposta del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, con il Ministro per le Politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.
In corso d`esame è stato, inoltre, specificato, che i decreti dovranno meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Con altra disposizione, di modifica della L.53/2000, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si prevede tra l`altro, la destinazione di una quota annuale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, nell`ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all`art.9 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, cha attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione:
– progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell`organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
– programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un pe riodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
– progetti che, anche attraverso l`attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell`ambito dei piani per l`armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti suddetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia sopra menzionato, stabilirà, inoltre, la quota delle risorse impiegata per l`erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il Ministro per le pari Opportunità, sentita la Conferenza Unificata, nei limiti delle risorse previste, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l`importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
Le risorse suddette potranno essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.
Vengono, infine, abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell`art. 1, della L.296/2006- finanziaria 2007, che dettavano la disciplina di misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.
In materia di semplificazione della legislazione vengono previste norme di modifica dell`art. 14 della L.246/2005. Al riguardo, si prevede, tra l`altro, che entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge suddetta per procedere al riordino normativo (corrispondente a ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge medesima), il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui:
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
– identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell`impatto della regolazione;
– identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che rimangono in vigore:
– le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell`epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
– le disposizioni che disciplinano l`ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all`ordinamento delle magistrature e dell`Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
– le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
– le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto (previsti all`art.14, comma 18 della L.246/2005), nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
In corso d`esame è stata, introdotta, altresì, una norma con cui vengono espunte dall`allegato 1 annesso al decreto legge 200/2008 contenente “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa””, che prevedeva un elenco di norme da sopprimere, numerose disposizioni di legge, riportate in un apposito allegato al testo, concernenti le leggi che autorizzano la ratifica e l`esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1947, che pertanto restano in vigore.
Con altra norma viene previsto che, con regolamenti da emanare ai sensi dell`art.17 della L. 400/88, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all`espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
Viene disposto, altresì, che Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi a specifici criteri.
Il Governo può, inoltre, demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi. In particolare, viene disposto che il Governo, nell`ambito delle proprie competenze provvede a che:
– ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
– ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonchè in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Viene disposto, altresì, che le norme in materia di chiarezza dei testi normativi di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all`aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti dalle norme introdotte, in mat eria di compilazione dei testi unici adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l`adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
Il testo prevede, altresì, norme di delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
Tra i criteri direttivi della delega sono previsti, tra l`altro:
– procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;
– razionalizzare e unificare norme vigenti per il processo amministrativo e per il contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in penetrami i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mediante previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
– razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonchè di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l`incompetenza funzionale;
– riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l`effetto devolutivo dell`appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Con altra norma viene riformulato l`art.1, comma 1228 della L.296/06 (finanziaria 2007), sull`autorizzazione di spesa per incentivazione dell`offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompat ibile.
Al riguardo, viene previsto che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.
Viene prevista, altresì, una norma aggiuntiva alla L.52/85 su “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari””, con cui si prevede, tra l`altro, che, salvo quanto previsto dall`art. 61 (in materia di delocalizzazione dei registri informatici) del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l`inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Tale archivio contiene, altresì, l`elenco delle relative annotazioni, con l`indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
Con altra norma, si prevede, tra l`altro, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell`atto pubblico, l`autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonchè alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, nell`osservanza di specifici criteri direttivi.
Sull`eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea nella pubblica amministrazione, viene previsto, tra l`altro, che dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all`adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il richiamo all`indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione.
Tali adempimenti possono essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2010, nonchè, per quanto riguarda i casi sopra menzionati delle amministrazioni tenute a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In corso d`esame è stato precisato che sono fatte salve la pubblicità sulla Gazzetta ufficiale dell`UE e sulla Gazzetta Ufficiale italiana e i relativi effetti giuridici nonchè la pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l`Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Il testo prevede, inoltre, la delega al Governo per la riforma del Codice dell`amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005.
Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all`art. 20 della L. n.59/97 (su “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa””), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la modifica del Codice suddetto nel rispetto di principi e criteri direttivi specifici, tra cui:
– individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall`inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
– prevedere l`affidamento temporaneo delle funzioni di cui all`articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza previsti dall`articolo stesso;
– modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l`adozione e l`uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
– individuare modalità di verifica dell`attuazione dell`innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all`articolo 16 del Codice (sulle Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie), con l`introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull`impatto tecnologico, nonchè sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l`affidamento al Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) delle relative attività istruttorie;
– disporre l`implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all`articolo 69 del Codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
– indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
– prevedere l`obbligo dell`utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
– equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
– introdurre nel Codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
– prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con i soggetti privati.
Con altre disposizioni, di modifica del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) viene previsto, tra l`altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni dovranno, altresì, assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti dovranno, inoltre, pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell`avanz amento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
Vengono previste, altresì, norme di modifica della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
In particolare, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, viene previsto che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un`istanza, ovvero debba essere iniziato d`ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l`adozione di un provvedimento espresso. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
Viene previsto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell`organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l`innovazione e per la Semplificazione normativa, previa delibera del Consiglio dei Ministri. I termini stabiliti non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l`immigrazione. Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamento in materia ambientale che stabiliscono termini diversi.
A tale proposito, viene precisato che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai termini sopra indicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
Viene, inoltre, disposto che i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall`inizio del procedimento d`ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Gli stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l`acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell`amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all`esercizio dell`attività amministrativa sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell`inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Si prevede, altresì, che alla Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla stessa possono partecipare, altresì, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Sulla dichiarazione di inizio attività viene disposto che nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto l`esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l `iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l`inizio dell`attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all`amministrazione competente.
Vengono, altresì, indicati, tra gli atti che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla cittadinanza e all`asilo, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell`ambiente, nonchè gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
In materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, si prevede, in particolare, che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro degli Affari esteri sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal DL 8/08, convertito dalla L. 45/08 e gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
Il decreto medesimo, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo) è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in materia di compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell`ambito di attuazione della legge 49 suddetta.
In relazione all`individuazione delle aree d`intervento, viene previsto, altresì l`attribuzione della priorità (oltrechè ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o collaborazione nella gestione dei flussi dell`immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l`esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d`origine delle medesime), ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione economica.
Con altra disposizione viene introdotto l`obbligo di determinazione e pubblicazione sul proprio sito internet o con altre forme idonee da parte di ciascuna amministrazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2009, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti””.
La definizione dell`obbligo informativo suddetto è demandata ad un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata.
Altre norme del testo riguardano la definizione, con apposito decreto del Ministro Economia e delle Finanze, delle modalità e procedure necessarie a garantire l`effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate; interventi per la banda larga; modifiche ai Libri primo, secondo, terzo e quarto del Codice di procedura civile; disposizioni di delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 115/2002 e, in particolare, alla Parte VII, Titolo I; disposizioni di delega in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, modifiche alle norme sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui all`art. 14 del DPR 1199/71 (sui procedimenti amministrativi); la riorganizzazione del Centro nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.