è stato assegnato all`esame delle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera dei Deputati (Relatori l` On. Lucio Barani e l`On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL) e della Commissione Lavoro del Senato (Relatore il Sen.Carmelo Morra del Gruppo parlamentare PdL), per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
Lo Schema, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, è stato predisposto in base alla L.123/2007, recante “Misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia””ed introduce, tra l`altro, novità concernenti misure di semplificazione volte a rendere i precetti dettati dal testo unico di più semplice applicazione per i soggetti obbligati; il potenziamento del ruolo degli enti bilaterali e la rivisitazione dell`apparato sanzionatorio.
In merito alla semplificazione, viene disposto, in particolare, in relazione al documento di valutazione dei rischi, che sarà sufficiente l`apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione alla elaborazione ed al costante miglioramento del documento stesso. Altre misure riguardano le comunicazioni all`INAIL, le modalità dell`utilizzo del libretto formativo del cittadino e le procedure e condizioni di operatività della sospensione dell`attività imprenditoriale.
Sulla bilateralità, vengono definiti compiti e prerogative degli organismi bilaterali e il loro ruolo di sostegno alle imprese. In particolare, viene previsto che gli enti bilaterali certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti in ogni ambiente di lavoro e viene, altresì, stabilito che nel settore edile, in relazione agli alti indici infortunistici che lo caratterizzano, la formazione dei soggetti preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola, non solo nelle imprese ma anche presso gli enti bilaterali o le casse edili.
Viene, inoltre, rivisitato l`apparato sanzionatorio, al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti dei preposti e degli altri soggetti facenti parte del sistema di prevenzione aziendale sulla base dell`effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Al riguardo, nello Schema viene compresa tra i reati punibili con la sola ammenda la prescrizione obbligatoria (ex D.Lgs 758/94) che è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro.
Sono stati, altresì, aumentati gli importi delle ammende, generalmente in misura pari alla metà rispetto all`ammontare attualmente previsto.
Inoltre, viene introdotto un meccanismo in forza del quale l`ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità dell`adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto degli aumenti degli indici ISTAT, ogni cinque anni.
Sul testo è già stata sentita la Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile scorso, con l`espressione di un parere negativo da parte delle Regioni (si veda, al riguardo, la notizia “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali”” del 12 maggio 2009).
Le Commissioni parlamentari dovranno esprimersi sul provvedimento entro il prossimo 21 giugno e lo stesso tornerà quindi al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.