CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
–
Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””(DDL 2468/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo licenziato dalla Commissione Ambiente identico a quello trasmesso dal Senato (il voto finale si è svolto il 23 giugno 2009).
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 20/2009, 21/2009 e 24/09.
Il testo prevede, in particolare, una norma sul differimento, al 30 giugno 2009 (anzichè al 30 giugno 2010 come previsto dall`art.29 del DL 207/2008, c.d. Milleproroghe, convertito dalla L.14/2009), del termine di applicazione del regime transitorio delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, emanate con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008.
In merito al processo di ricostruzione post-sismica, con altra disposizione viene prevista un`informativa annuale da parte del Governo al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo stesso, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche stanziate a tal fine.
Disposte, altresì, misure in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonchè per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche.
In particolare, viene previsto che per garantire l`efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Tale programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall`entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare e subentra nelle competenze già attribuite all`Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente) e successivamente trasferite al Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è conseguentemente soppresso.
Al riguardo, viene, inoltre, disposto che la denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche”” sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione “Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche””, ovunque presente e che la stessa Commissione esprime il parere di cui all`articolo 23-bis, comma 4, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 in materia di servizi pubblici locali e di rilevanza economica.
Viene disciplinata, altresì, la composizione della Commissione e viene previsto che sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell`equilibrio di genere.
Entro 30 giorni dall`entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, con proprio decreto, cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell`organo alle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.
Inoltre, sino all`entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Infine, viene precisato che il Programma di cui sopra è realizzato dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell`ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.
La stessa disposizione, tra l`altro, prevede che la Provincia de L`Aquila, ovvero l`Autorità d`ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell`articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 152/06, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l`ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell`efficacia depurativa dell`impianto.
Inoltre, vengono dettate misure per la realizzazione dell`intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell`impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L`Aquila inclusi gli aspetti concernenti la progettazione e l`affidamento dei lavori.
Con altra disposizione viene demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, l`individuazione e la perimetrazione, nell`ambito dei territori rientranti nell`ambito di applicazione del decreto legge, di zone franche urbane ai sensi dell`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei feno meni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico previsto dalle norme suddette.
per il finanziamento delle zone stesse, a decorrere dall`anno 2009 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del provvedimento.
Viene previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilito, in alternativa all`applicazione della disciplina delle zone franche urbane di cui all`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), un regime fiscale di incentivazione che preveda:
– ai fini delle imposte si redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l`esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell`imponibile per il reddito di impresa dell`ammontare delle spese sostenute per l`acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
– ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l`imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
– ai fini delle imposte indirette, l`applicazione dell`imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni interessati dal decreto, nonchè altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
Viene disposto, altresì, che con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, sono definite le modalità per l`applicazione delle disposizioni introdotte, nonchè delle norme previste dall`art.1, commi da 366 a 372 della legge 266/05 (relativi ai distretti produttivi), alle imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
è, inoltre, precisato che, al fine di assicurare l`effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
In relazione all`apprestamento urgente di abitazioni, in particolare, viene previsto che al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori individuati dal decreto legge e di ridurre gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dei moduli abitativi nonchè delle connesse opere di urbanizzazione, i Sindaci dei Comuni interessati possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all`articolo 14, comma 1 del decreto (in cui si prevede l`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonchè un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL 185 suddetto), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l`immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini viene prevista, altresì, la concessione di un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.
La disciplina delle modalità e dei termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi suddetti è demandata ad apposite ordinanze del Dipartimento della Protezione civile.
è, altresì, disposto che i Comuni interessati dall`applicazione del decreto legge predispongono, d`intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, sentito il Presidente della Provincia e d`intesa con quest`ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell`abitato e garantendo un`armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo conto anche degli insediamenti abitativi realizzati per l`emergenza.
Viene previsto, altresì, che il Commissario delegato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio, che provvede con urgenza alla progettazione e alla realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonchè delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la più rapida sistemazione delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate inagibili.
I moduli abitativi dovranno garantire, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria, anche in deroga al DM 5 luglio 1975, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche anche tramite isolamento sismico di interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
Il Commissario delegato approva il piano degli interventi abitativi previo parere di una Conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti e provvede, d`intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici, anche in deroga alla normativa urbanistica vigente. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce decreto di occupazione d`urgenza delle aree individuate.
L`approvazione delle localizzazioni, in caso di deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l`effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.
è, inoltre, prevista, in deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato, la pubblicazione del provvedimento di localizzazione sull`albo del Comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
Per le occupazioni d`urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l`attuazione del piano il Commissario delegato provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Quest`ultimo costituisce provvedimento di provvisoria occupazione.
Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Il Commissario delegato può, altresì, disporre, in via di somma urgenza e motivando la contingibilità e l`urgenza, l`utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido.
L`affidamento degli interventi avverrà entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (di cui all`art.57 del D.Lgs 163/06, Codice dei contratti pubblici), anche in caso di affidamento al contraente generale (ai sensi dell`art.176 del D.Lgs medesimo), compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professioanl ie delle associazioni di categoria di settore e sarà consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50%.
Viene, previsto, inoltre, che il Commissario delegato possa procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostituite. L`assegnazione degli alloggi è effettuata dal Sindaco del Comune interessato, che definirà le modalità dell`uso provvisorio degli stessi..
Per coadiuvare il Commissario nell`esercizio delle sue funzioni saranno nominati, altresì, quattro vicecommissari per specifici settori d`intervento.
Per le finalità delle norme è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il 2009 e 300 milioni di euro per il 2010.
Altre norme riguardano la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonchè di immobili ad uso non abitativo, nonchè sugli indennizzi a favore delle imprese.
Nello specifico, viene previsto, tra l`altro, che, in deroga agli articoli 1120 (innovazioni per il miglioramento, uso più comodo o maggior rendimento delle cose comuni), 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie) e 1136, quinto comma, con cui si dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio, del Codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell`edificio.
Inoltre, le deliberazioni degli interventi di ricostruzione dell`edificio o di riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno un terzo del valore dell`edificio, in deroga all`art.1136 quarto comma, c.c. , che dispone che le stesse deliberazioni debbano essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all`assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell`edificio.
Viene prevista, inoltre, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d`imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs 504/92, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l`acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell`abitazione principale distrutta. Il contributo suddetto è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l`acquisto di un alloggio equivalente. L`equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell`autorità comunale, tenendo conto dell`adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l`intervento è da realizzare nell`ambito dello stesso Comune.
è, altresì, previsto che, ferma l`integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall`articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra. Viene precisato che il subentro avviene a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate all`art.3, comma 6, del decreto-legge.
Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà deve presentare apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall`Agenzia del territorio.
Per l`attuazione delle disposizioni si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell`economia e delle finanze prevista dal medesimo art.3, comma 3, del testo (in cui viene autorizzata una spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula della convenzione stessa).
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite e da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa i ndicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna S.p.A., ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.
è, altresì, precisato che il saldo dei contributi, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del DL 28 maggio 2004, convertito dalla L. 186/2004, recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione””.
Disposti, inoltre, numerosi interventi disciplinati con ordinanze del Presidente del Consiglio, riguardanti tra l`altro:
– la concessione di contributi, anche sotto forma di credito d`imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l`acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell`abitazione principale distrutta;
– l`intervento di Fintecna Spa, o di società dalla stessa indicata, per assistere il soggetto richiedente il finanziamento (su domanda dello stesso) nella stipula e nella gestione del contratto;
– l`esenzione da ogni tributo, con esclusione dell`IVA e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti;
– la concessione di contributi, anche sotto forma di credito di imposta per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;
– la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici nonchè a favore delle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati ed il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all`esercizio delle attività ivi espletate;
– la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
– la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
– la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonchè le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Viene previsto, altresì, che nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all`amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell`ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali. è stata, invece, soppressa la norma con cui si prevedeva il subentro dello Stato, su richiesta del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti, garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l`acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell`abitazione principale distrutta le banche potranno contrarre finanziamenti, fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, con la Cassa depositi e prestiti (ai sensi dell`art.5, comma 7, lett.a) DL269/2003 convertito dalla L.326/2003), al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato. Tale garanzia resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della stessa, il termine entro il quale può essere concessa e le caratteristiche degli interventi finanziabili saranno definite con decreti dirigenziali del ministero dell`Economia e delle Finanze.
La realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell`ambito del «Piano Casa», previsto dall`articolo 11 del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008.
In relazione alle norme sulla ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici, viene disposto, in particolare, che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell`art.5, comma 4, della L.225/92, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
Viene, altresì, precisato che la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo, nell`ambito delle originarie tipologie d`intervento e prescindendo dai termini degli stessi, deve avvenire d`intesa con il Commissario delegato o su sua proposta.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, i Comuni predisporranno i piani di emergenza di cui al D.Lgs 112/98. Decorso inutilmente tale termine, provvederanno in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.
Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti, in particolare:
– i criteri e le modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma, di immobili appartenenti allo Statoe gestiti dall`Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa,liberi e disponibili, siti nel territorio della Regione, nonchè di immobili sequestrati in applicazione delle disposizioni antimafia di cui all`articolo 2-undecies della L.575/1965, non ancora destinati;
– le modalità di predisposizione ed attuazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d`intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo sentiti i Sindaci dei Comuni coinvolti, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma, compresi comprese le strutture universitarie, il Conservatorio di musica di L`Aquila, le caserme in uso all`Amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). Alla realizzazione degli interventi provvederà il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale delle opere pubbliche;
Vengono, altresì, destinati ad interventi sulle reti infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell`ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell`ambito dell`aggiornamento, per l`anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sarà, inoltre, destinata una quota aggiuntiva delle risorse di cui all`art. 18 (che prevede la rassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.
Al riguardo, viene autorizzata la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, anche con l`inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate ed è prorogato il termine per la presentazione del piano medesimo.
Per gli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all`art.20 (sull`esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) della L.67/88 viene riconosciuta all`Abruzzo priorità nell`utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, finalizzato alla ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, con riduzione del rischio sismico.
è autorizzata, infine, in deroga alla normativa prevista dall`art. 62, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008, la rinegoziazione, al momento della data di entrata in vigore del decreto, di prestiti contratti dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di L`Aquila e dagli altri Comuni destinatari del provvedimento, estendendo la durata del prestito ad un periodo non superiore a cinquanta anni.
Riguardo alle norme sullasospensione e proroga di termini, nel testo viene disposto,in particolare:
– la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
– la sospensione dei termini di versamento delle entrate patrimoniali, dovute all`amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonchè alle regioni;
– la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica;
– il differimento dell`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili;
– la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad uffici statali o pubblici;
– la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l`assicurazione obbligatoria, nonchè la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi pr evidenziali ed assistenziali e premi per l`assicurazione obbligatoria sospesi, nonchè di ogni altro termine sospeso ai sensi delle disposizioni dell`articolo, anche in forma rateizzata;
– la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, nonchè per i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero suddetto;
– la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentino in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all`art.9, del DPR 581/95 ed il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica di cui alla L.70/94;
– la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d`impresa, nonchè alla base imponibile dell`imposta regionale sulle attività produttive, nell`esercizio in cui sono incassati.
Viene, altresì, prevista l`esclusione dal Patto di stabilità interno della Regione Abruzzo, della Provincia de L`Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonchè delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati.
Con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze potrà, inoltre, essere disposto, per gli Enti locali, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2009, per la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell`esercizio 2008 e per la presentazione della certificazione relativa al mancato gettito ICI, nonchè di quella attestante all`IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali e per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.
Vengono, infine, rinviate le elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, dei Sindaci e dei Consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell`interno tra il 1º novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.
Viene prevista, altresì, la proroga del termine per la denuncia dei pozzi di cui all`art. del D.Lgs 275/93, nonchè la proroga, al 30 novembre 2009, del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all`Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l`iscrizione nel registro di cui all`art.216, comma 3 (dove sono annotate le imprese che effettuano la comunicazione d`inizio attività), del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).
è stato, inoltre, prorogato il termine per l`approvazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Abruzzo al 30 giugno 2010. Al riguardo viene disposto, altresì, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all`articolo 13 della Dir. 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro sulle acque), escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo.
All`integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvederanno entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
Sulla concessione di garanzie per le piccole e medie imprese, viene previsto, tra l`altro, che con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può essere stabilita l`istituzione, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L. 266/97, di un`apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonchè degli studi professionali, individuando quali percentuali di copertura: nel caso di garanzia diretta, fino all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento; nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell`importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento.
Nel testo viene, altresì, prevista per le operazioni di rinegoziazione dei mutui e ogni altro finanziamento l`esenzione da costi degli intermediari e da tasse e imposte di qualsiasi genere, ad esclusione dell`IVA, nonchè la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili.
Viene, inoltre, disposto, che con delibera CIPE, una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell`economia reale (di cui all`art.18, comma b bis DL 185/2008), può essere destinata al finanziamento di accordi di programma sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (di cui al DL120/89, convertito dalla legge 181/1989) ovvero al finanziamento di programmi da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse a procedura di amministrazione straordinaria nei settori, tra l`altro, della chimica e dell`edilizia sostenibile, nonchè ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del decreto legge risultano già presentati.
Viene, infine, autorizzata, per la ricostruzione e restauro degli immobili destinati alle attività dei centri di accoglienza e di ascolto, la spesa di 3 milioni di euro per il 2009.
Con altra norma viene prevista l`istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell`Economia e delle Finanze, di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con apposite autorizzazioni di spesa.
Il testo contiene, inoltre, previsioni di copertura finanziaria. Nello specifico, in relazione all`attuazione, disciplinata tramite apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per le finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo o non abitativo (esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili), è stato precisato che, anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento suddetti già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e dalle conseguenti domande risarcitorie, l`attuazione degli investimenti suddetti non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.
Disposto, altresì, che i Sindaci dei Comuni interessati, d`intesa con il presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato e sentito il presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell`abitato, nonchèper facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.
Il piano è attuato a valere sulle risorse previste dall`art. 14, commi 1 e 5, del d ecreto legge, con cui si dispone l`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, e di un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL185 suddetto, nonchè la ridestinazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.
è, inoltre, precisato che gli edifici civili privati, qualora rientrino nella categoria dei beni culturali ai sensi dell`art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs 42/2004 (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante), ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d`intesa con il Sindaco, possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio tenuto conto della situazione economica individuale.
Riguardo all`assegnazione da parte del CIPE, sopra menzionata, viene previsto, altresì, che lo stesso può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti sull`attualizzazione di contributi pluriennali di cui all`art.6, comma 2, del decreto legge n.154/08, convertito dalla legge 189/08, degli importi di 23 milioni di euro per l`anno 2009, 190 milioni di euro per l`anno 2010 e 270 milioni di euro per l`anno 2012.
Il fondo suddetto è, inoltre, incrementato di 23 milioni di euro per l`anno 2009 e 270 milioni di euro per l`anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto è, inoltre, autorizzata, in aggiunta alle assegnazioni sopra ricordate, la spesa di 27 milioni di euro per l`anno 2009, 260 milioni di euro per l`anno 2010, 350 milioni per l`anno 2011 e 30 milioni di euro per l`anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l`anno 2010 il fondo sopra menzionato è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge, viene disposto che, dal 1° gennaio 2010, il Presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull`andamento degli interventi, il Presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
Con altre norme, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, viene attribuito al prefetto della Provincia dell`Aquila il compito di assicurare il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività necessarie a prevenire le suddette infiltrazioni nell`affidamento di contratti pubblici avanti ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè nell`ambito delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche che siano connessi agli interventi per l`emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
Per un efficace espletamento delle attività suddette, il Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere di cui all`articolo 180, comma 2, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), opera a immediato e diretto supporto del Prefetto tramite una sezione specializzata istituita presso la Prefettura, da disciplinarsi con apposito decreto del Ministro dell`Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vi gore del decreto legge. Lo stesso decreto ministeriale provvederà, altresì, all`istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Gruppo interforze centrale per l`emergenza e ricostruzione (GICER) che dovrà agire in stretto raccordo con la suddetta sezione specializzata.
Per l`efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nei successivi subappalti e subcontratti, nonchè nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, resta ferma la previsione della tracciabilità dei relativi flussi finanziari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell`Interno, della Giustizia, delle infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo economico e dell`Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno definite le modalità attuative della norma e sarà prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto stesso.
Viene disposto, inoltre, che il Governo presenti una relazione semestrale alle Camere sull`applicazione delle disposizioni.
Altre disposizioni riguardano lo spostamento del Vertice G8 dalla Sardegna alla città de L`Aquila.
Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del DPCM 21 settembre 2007, relativo agli interventi per il G8 programmati in Sardegna, e che le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna; nonchè di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli Enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all`organizzazione del predetto Vertice nella città di L`Aquila.
Il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l`organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.
Al riguardo, viene precisato che, fatta salva la verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell`ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007 (sulle disposizioni per lo svolgimento del “grande evento”” relativo alla Presidenza italiana del G8) sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell`appaltatore.
A tal fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1º marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano tali maggiorazioni, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell`evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, compresi quelli di cui all`art.92 del D.Lgs 163/2006, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
I risparmi conseguenti alle disposizioni dell`articolo, accertati con decreto del Ministro dell`Economica e delle Finanze, sono assegnati ad un apposito Fondo istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
Previste, inoltre, disposizioni sulle provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, con cui si prevede, in particolare:
– la proroga dell`indennità ordinaria di disoccupazione, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
– l`indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (in possesso dei requisisti indicati dal decreto) dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l`attività a causa degli eventi sismici;
– l`estensione della sospensione dal versamento dei contributi e dei premi per l`assicurazione obbligatoria alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici;
– la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;
– l`esclusione dalla definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni colpiti dal sisma, nonchè dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
Per l`attuazione delle misure elencate viene prevista un`autorizzazione di spesa di 53,5 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per il 2010.
Sono, altresì, disposti, per un ammontare massimo di 12 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all`art.19, comma 1, del DL 223/2006, convertito dalla L.248/2006, interventi volti a sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita della famiglie residenti nella zona colpita dal sisma, tra cui:
– costruzione e attivazione di servizi socio educativi per la prima infanzia;
– costruzione e attivazione diresidenze per anziani;
– costruzione ed attivazione diresidenze per nuclei monoparentali madre bambino.
Vengono previste, altresì, disposizioni in deroga alla normativa vigente, per l`accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonchè quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, che sono classificati, ai sensi dell`Allegato D della parte IV del D.Lgs 152/2006, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
Viene disposto, tra l`altro, che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi il produttore dei rifiuti (in deroga all`art.183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006), è il Comune di origine degli stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i Comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali suddetti presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all`art. 242 del D.Lgs. 152 citato ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell`Agenzia regionale per la tutela ambientale dell`Abruzzo e delle ASL competenti per territorio.
Viene disposto, inoltre, il coordinamento da parte dell`ISPRA, nell`ambito del Consiglio federale presso di esso operante, delle attività realizzate dall`Agenzia regionale per la tutela dell`ambiente dell`Abruzzo, nonchè il supporto tecnico-scientifico alla Regione Abruzzo.
Sono, altresì, autorizzate, in deroga all`art.208, comma 15, ed all`articolo 216 del D.Lgs. suddetto, le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti e vengono sospesi i termini di validità delle iscrizioni al Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell`Abruzzo, fino al ripristino dell`operatività della stessa.
Altre norme del testo riguardano: la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonchè comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonchè per la prosecuzione dell`intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; misure fiscali in materia di giochi; il recupero di diseconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell`Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 2320 bis-B/C).
La Commissione Politiche dell`Unione europea ha approvato, in quarta lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 10/2009, 12/2009, 20/2009, 21/2009 e 24/2009.
In particolare, il provvedimento contiene una norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie con cui vengono apportate modifiche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
Nella stessa vengono dettate disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), eliminando qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Con riferimento alla nozione di “valore normale””, ai fini IVA, viene riscritta la norma di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Con apposita disposizione viene attrib uita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Al riguardo, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento stabilito dalla stessa direttiva 2007/66/CE (20 dicembre 2009), uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla stessa direttiva e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.
Ai fini dell`esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonchè di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati.
Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti:
– recepire l`articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l`articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d`ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l`esame della domanda cautelare;
3) il termine per l`impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall`eventuale notifica, se anteriore;
– dettare disposizioni razionalizzatrici dell`arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l`accordo bonario;
2) prevedere l`arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Altra delega conferita al Governo riguarda il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.
In particolare, viene previsto che al fine di garantire la piena integrazione nell`ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l`omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all`articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.
Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L.59/97 il Governo, nell`esercizio della delega, deve osservare i seguenti:
– riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all`armonizzazione delle previsioni contenute nella L.447/95 con quelle recate dal D.Lgs. 194/05, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
– definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
Per l`adozione dei decreti legislativi viene previsto il parere della Conferenza Unificata e i relativi Schemi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Al riguardo, viene precisato che decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri e che qualora il termine per l`espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l`esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edificie dei loro componenti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, viene disposta l`abrogazione dell`articolo 10, sull`armonizzazione della normativa, del D.Lgs. 194/05 che attua la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Inoltre, viene prevista un`ulteriore delega per l`attuazione della direttiva 2006/123/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Al riguardo, viene precisato che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame);
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescitaeconomica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– garantire l`applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame);
– prevedere idonee modalità al fine di assicurare un`effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame).
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavorovengono apportate modifiche al D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e viene data esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Al riguardo, viene previsto che la delega viene esercitata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge (anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come previsto in precedenza).
Inoltre, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`altro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Altre modifiche alla L. 11/05 riguardano la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni e la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell`Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.
Con apposita norma vengono inserite modifiche, altresì, all`articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli.
Altre norme contenute nel disegno di legge riguardano:
– delega al Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa;
– attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
– attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
– modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori;
– attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in mate ria penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), tra cui la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (inserita in corso di esame);
– principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Al riguardo viene, in particolare, previsto che il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta decisione nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e secondo le modalità dettate dalla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione di decisioni quadro prevista dallo stesso disegno di legge;
– attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria;
– attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;
– attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B si segnalano le seguenti:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B in corso di esame);
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL recante “Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia”” (DDL 1441-ter/B/C).
La Commissione Attività produttive ha approvato, in terza lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 19
In relazione alla norma in materia di proprietà industriale con cui viene, tra l`altro, conferita apposita delega al Governo per emanare disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale) viene modificato il termine di esercizio della delega stessa la quale deve esercitarsi entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento (in precedenza entro il 31 dicembre 2009).
|
Emendamento del Governo
|
Articolo 29
Vengono apportate modifiche alla norma che disciplina l`Agenzia per la sicurezza nucleare e viene eliminata la parte in cui si stabiliva che l`Agenzia “opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato””.
|
Emendamento del Governo
|
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 44/2008, 46/2008, 18/2009 e 20/2009.
Il testo contiene, tra le molteplici disposizioni, una norma sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione.
In particolare, viene previsto che per assicurare l`efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse in cui si richieda l`attività coordinata di Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di amministrazioni differenti e l`armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l`iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma che costituiscono l`atto di regolamentazione concordata.
Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi vengono attuati dall`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a. mediante l`applicazione del regime di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DL 120/89 (recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia””), convertito dalla L. 181/89 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello Sviluppo economico, tramite decreto da emanarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore della presente legge, e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli accordi di programma stipulati in virtù della stessa norma, devono prevedere, tra l` altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell`11 luglio 2006.
Inoltre, viene specificato che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla suddetta L. 181/89, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
La norma stabilisce che nell`ambito degli accordi di programma si provvede alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree industriali dismesse da destinare ai nuovi investimenti produttivi e precisa, altresì, che l`individuazione delle aree di crisi in cui realizzare gli interventi avviene mediante decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione di una serie di accordi di programma puntualmente individuati, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l`Agenzia per l`attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
Infine, viene specificato che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a precise aree o distretti di intervento, tra cui:
– l`internazionalizzazione, con particolare riguardo all`operatività degli Sportelli Italia ed all`attivazione di misure per lo sviluppo del “made in Italy“, per il rafforzamento del piano promozionale dell`ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all`estero;
– gli incentivi, per l`attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile anche in forma cooperativa;
– i progetti di innovazione industriale previsti dall`articolo 1, comma 842, della L.296/06 (finanziaria 2007);
– gli interventi nel settore delle comunicazioni con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del G8 che si terrà in Italia nel 2009;
– gli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (inserito in corso di esa me);
Al fine di garantire lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, oltre alle aree tecnologiche suddette (di cui all`art.1, comma 842, della L.296/06) sono individuate quelle relative alla tecnologia dell`informazione e della comunicazione, all`industria aerospaziale, all`osservazione della Terra (come precisato in corso di esame) e all`ambiente.
Con apposita norma viene attribuita una delega al Governo in materia nucleare.
Al riguardo viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè entro il 30 giugno 2009 come previsto in precedenza), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da realizzare in favore dellepopolazioni interessate.
Con gli stessi decreti vengono, altresì, definite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione elettrica nucleare suddetti.
L`esercizio della delega avviene nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente individuati. Tra questi ultimi:
– definizione di elevati (anzichè adeguati come previsto in precedenza) livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione dell`ambiente;
– riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell`esercizio degli impianti e delle strutture alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali (come precisato in corso di esame) ;
– acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da Enti pubblici di ricerca, ivi incluso l`ISPRA, e università;
– previsione che la costruzione e l`esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse, siano considerate attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
– previsione che la suddetta autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni interessate (ai sensi della L. 241/90) e che comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l`eventuale dichiarazione di inamovibilità e l`apposizione del vincolo preordinato all`esproprio dei beni. La stessa autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire ed esercitare le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
– previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di attuazione della suddetta delega al Governo;
– previsione, nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo (come precisato in corso di esame, di un`opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull`energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità;
Viene, inoltre, precisato che nei giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa relativi alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell`energia nucleare (come precisato in corso di esame) e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all`articolo 246 del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) sulle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Per quanto riguarda i progetti di innovazione industriale viene, tra l`altro, delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l`industria con l`indicazione dei principi e criteri direttivi.
Viene prevista una norma sul riordino del sistema degli incentivi, sulle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi con cui si prevede, tra l`altro, che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla L. 443/01 e dalla parte II, titolo IlI, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall`art.7, comma 1 del DL 112/08, convertito dalla L. n.133/08, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall`articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell`11 luglio 2006 “Obiettivo Convergenza””, attraverso un piano inserito nel DPEF il quale, in sede di prima applicazione è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base della procedura indicata dalla stessa legge.
Inoltre, al fine di rilanciare l`intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno (come precisato in corso di esame) in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo viene delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Vengono indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell`esercizio della delega, tra cui:
– snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei rispettivi procedimenti amministrativi;
– previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006. L`attuazione di tale criterio è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria (come precisato in corso di esame);
– individuazione di principi e criteri per l`attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità (come precisato in corso di esame), non inferiori al 50 per cento.
La stessa norma prevede, altresì, per l`anno 2009 l`incremento di 30 milioni di euro (per cui complessivamente ammonta a 90 milioni di euro) del fondo per la tutela dell`ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell`Economia, di cui all`articolo 13, comma 3-quater del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Viene, altresì, prevista una disposizione per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico che stabilisce, tra l`altro, che le amministrazioni pubbliche (di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01) possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alle sue controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.
Inoltre, per incentivare il ricorso a fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare eree rientranti nel rispettivo patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l`erogazione in “conto energia”” e dei servizi di “scambio sul posto”” dell`energia elettrica prodotta, da cedere a cittadini privati interessati agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
In particolare, allo scopo di accelerare e garantire l`attuazione dei programmi per l`efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti elabora un apposito piano straordinario entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Tale piano straordinario per l`efficienza ed il risparmio energetico deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la definizione di indirizzi per l` acquisto e installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, ampliando l`applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza e ricorrendo a forme di detassazione e all`istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell`edilizia per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture(come precisato in corso di esame), dell`industria e del trasporto.Viene, al riguardo, altresì previsto che il piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l`accesso delle medesime all`autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all`utilizzo delle migliori tecnologie per l`efficienza energetica e alla cogenerazione.
La norma apporta, altresì, alcune modifiche al D.L.239/03, convertito dalla L. 290/03 sulla sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.
Nello specifico, vengono inserite modifiche all`articolo 1-sexies del suddetto decreto (sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell`energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) in virtù delle quali viene specificato che la costruzione e l`esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell`energia elettrica sono soggetti a un`autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all`esercizio degli stessi, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.
In relazione allo stesso articolo 1-sexies viene previsto che dalla comunicazione ai Comuni interessati dell`avviso dell`avvio del procedimento della suddetta autorizzazione, è sospesa ogni determinazione comunale relativa alle richieste di permesso di costruire che interessano le aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativi medesimo. Tuttavia la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell`avviso dell`avvio del procedimento.
Inoltre, viene sostituita la stessa norma nella parte in cui disciplina la mancata definizione dell`Intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell`autorizzazione e viene previsto che in tal caso si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale. Qualora non si pervenga ancora alla definizione dell`intesa, si provvede all`autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riguardo alla stesso articolo 1-sexies viene inserita, tra l`altro, una disposizione secondo cui gli interventi sugli elettrodotti che rispettano determinati requisiti, nonchè le varianti all`interno delle Stazioni Elettriche che non compo rtino aumenti alla cubatura degli edifici sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonchè le norme tecniche per le costruzioni.
Viene, inoltre, sostituito l`art. 46 del D.L.159/07, convertito dalla L. 222/07, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e vengono apportate modifiche alla L. 239/04 sul riordino del settore energetico.
Con una specifica disposizione vengono ridefiniti i poteri dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas e viene, tra l`altro, previsto che la stessa riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell`energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili.
Con apposita norma viene istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico, l`Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica. L`Agenzia è altresì diretta alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell`energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
Altra disposizione disciplina l` istituzione dell`Agenzia per la sicurezza nucleare che esercita il ruolo e i compiti di autorità nazionale per la regolazione tecnica, il controllo e l`autorizzazione per la sicurezza delle attività relative agli impieghi pacifici dell`energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali (come precisato in corso di esame), nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l`esercizio (come precisato in corso di esame) e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, incluse le relative infrastrutture e la logistica. L`Agenzia è composta dalle strutture dell`attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell`Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell`ENEA. La stessa, tra l`altro, vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione (come precisato in corso di esame) nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell`ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all`ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari (come precisato in corso di esame).
L`Agenzia, che costituisce la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione(come precisato in corso di esame), presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare (come precisato in corso di esame).
La disposizione illustra i vari compiti dell`Agenzia e viene previsto che per l`esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell`Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l`effettuazione dei servizi e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Inoltre, nell`esercizio delle proprie funzioni, l`Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l`ambiente (come precisato in corso di esame).
Con apposita norma (riformulata in corso di esame) vengono dettate disposizioni sulle Reti Interne di Utenza (RIU) quali reti elettriche il cui assetto è conforme a condizioni specificatamente indicate.
Viene inserita una norma sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari in virtù della quale il Ministero della Difesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l`Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione dell`offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l`appartenenza al demanio dello Stato.
Non possono essere utilizzati ai fini suddetti i beni immobili di cui all`articolo 27, comma 13-ter, del DL 269/03, convertito dalla L. n.326/03, rientranti in un apposito programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.
Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della Difesa e al Ministero dello Sviluppo economico, presenta al Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
Il Ministero della Difesa convoca una conferenza di servizi per l`acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della L. n. 241/90, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all`accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Un`apposita norma disciplina l`adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza allo scopo di eliminare gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo all`apertura dei mercati, nonchè di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
In particolare, il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale che si compone di distinte sezioni. Tra queste ultime: norme di immediata applicazione, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato; una o più deleghe legislative per il perseguimento delle finalità della medesima legge annuale; norme integrative o correttive di dis posizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.
In relazione alla proprietà industriale vengono dettate norme relative ai brevetti di invenzione nonchè misure in materia di tutela penale dei diritti connessi alla stessa. Al riguardo viene delegato il Governo ad adottare entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento ( anzichè entro il 31 dicembre 2009 come precedentemente previsto, vedi emendamento di cui sopra), disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all`aspetto processuale del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale), in base a principi e criteri direttivi appositamente individuati, tra cui quello di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale ed, in particolare, a quella intervenuta successivamente all`emanazione del D.Lgs. 30/05 e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dell`art.5 del DL 3/06, convertito dalla L. 78/06.
In corso di esame sono state inserite modifiche al suddetto Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l`altro, che l`azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d`ufficio dal pubblico ministero.
Viene prevista, altresì, la costituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l`insieme dell`azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
Inoltre, al riguardo, con apposita norma vengono riscritte alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale per la tutela dei diritti di proprietà industriale.
Altre norme prevedono, tra l`altro: misure per l`efficienza del settore energetico; apposita delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni (come precisato in corso di esame), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione di imprese nonchè uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese di cui all`allegato 1 della presente legge, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui allo stesso allegato 1 (in particolare, ICE, SIMEST, INFORMEST, FINEST, CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL`ESTERO) previo parere, altresì, della Conferenza Stato-Regioni.
A tale proposito, viene disposto, con altra norma, che al fine di potenziare l`attività della SIMEST Spa a supporto della internazionalizzazione delle imprese, le Regioni possono assegnare in gestione alla società propri fondi rotativi con finalità di venture capital.
Prevista, infine, la disposizione sull`attività della SACE Spa a sostegno dell`internazionalizzazione dell`economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali e con una apposita disposizione sull`internazionalizzazione delle imprese viene previsto che le risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (finanziaria 2008), sono, altresì, destinate agli interventi individuati dal Ministro dello Sviluppo economico per garantire il mantenimento dell`operatività della rete estera degli uffici dell`Istituto nazionale per il commercio estero subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.