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DDL Legge comunitaria 2008 (DDL 2320 bis-B/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 26 /2009 della settimana dal 22 giugno al 26 giugno 2009

22 Giugno 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 2320 bis-B/C).
L`Aula ha approvato, in quarta lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Politiche dell`Unione Europea identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 10/2009, 12/2009, 20/2009, 21/2009, 24/2009 e 25/2009.
In particolare, il provvedimento contiene una norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie con cui vengono apportate modifiche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
Nella stessa vengono dettate disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), eliminando qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Con riferimento alla nozione di “valore normale””, ai fini IVA, viene riscritta la norma di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Con apposita disposizione viene attrib uita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Al riguardo, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento stabilito dalla stessa direttiva 2007/66/CE (20 dicembre 2009), uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla stessa direttiva e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.
Ai fini dell`esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonchè di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati.
Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti:
– recepire l`articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l`articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d`ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l`esame della domanda cautelare;
3) il termine per l`impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall`eventuale notifica, se anteriore;
– dettare disposizioni razionalizzatrici dell`arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l`accordo bonario;
2) prevedere l`arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Altra delega conferita al Governo riguarda il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.
In particolare, viene previsto che al fine di garantire la piena integrazione nell`ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l`omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all`articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.
Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L.59/97 il Governo, nell`esercizio della delega, deve osservare i seguenti:
– riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all`armonizzazione delle previsioni contenute nella L.447/95 con quelle recate dal D.Lgs. 194/05, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
– definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
Per l`adozione dei decreti legislativi viene previsto il parere della Conferenza Unificata e i relativi Schemi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Al riguardo, viene precisato che decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri e che qualora il termine per l`espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l`esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edificie dei loro componenti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, viene disposta l`abrogazione dell`articolo 10, sull`armonizzazione della normativa, del D.Lgs. 194/05 che attua la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Inoltre, viene prevista un`ulteriore delega per l`attuazione della direttiva 2006/123/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Al riguardo, viene precisato che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame);
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescitaeconomica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– garantire l`applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame);
– prevedere idonee modalità al fine di assicurare un`effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame).
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavorovengono apportate modifiche al D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e viene data esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Al riguardo, viene previsto che la delega viene esercitata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge (anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come previsto in precedenza).
Inoltre, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all `articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`altro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Altre modifiche alla L. 11/05 riguardano la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni e la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell`Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.
Con apposita norma vengono inserite modifiche, altresì, all`articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli.
Altre norme contenute nel disegno di legge riguardano:
– delega al Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa;
– attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
– attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
– modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori;
– attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in mate ria penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), tra cui la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (inserita in corso di esame);
– principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Al riguardo viene, in particolare, previsto che il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta decisione nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e secondo le modalità dettate dalla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione di decisioni quadro prevista dallo stesso disegno di legge;
– attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria;
– attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;
– attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B si segnalano le seguenti:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B in corso di esame);
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
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DDL su Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonche´ delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (DDL 1397/S) - DDL su Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (DDL 733-B/S).

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Sintesi parlamentare n. 26 /2009 della settimana dal 22 giugno al 26 giugno 2009

22 Giugno 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonche´ delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli”” (DDL 1397/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma di modifica dell`art.16, del D.Lgs 322/89, sui criteri di nomina del Presidente Istat, con cui si prevede che la proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all`audizione delle persone designate.
La disposizione si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 4
Viene previsto che la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, istituita dal provvedimento con il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l`informazione nel campo della finanza pubblica, trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell`Economia e delle Finanze (anzichè alle Commissioni parlamentari come nella formulazione originaria).
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 8
Viene modificata la norma sul coordinamento della finanza pubblica degli Enti territoriali con cui si prevede, tra l`altro, che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla decisione di finanza pubblica.
Al riguardo, viene disposto, in particolare, che nell`ambito della procedura (di cui all`articolo 9, comma 4 del testo), secondo la quale, entro il 20 luglio di ogni anno il Governo invia alla Conferenza Unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l`indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di Stabilità Interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell`autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per Regioni, Province e Comuni.
In sede di Conferenza Unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell`ambito della Decisione di finanza pubblica e regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza Unificata, nell`ambito degli obiettivi aggregati suddetti, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle Province e dei Comuni, articolata per Regioni, in coerenza con l`obiettivo aggregato individuato per l`intera Pubblica Amministrazione.
Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all`ente stesso del Patto di Stabilità Interno vigente, è autorizzato, nell`ambito di ciascuna Regione, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte di uno o più enti territoriali della stessa Regione.
Al riguardo, viene disposto che le Regioni, fermo restando l`obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di Stabilità Interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell`ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 52
Vengono modificate le disposizioni finali e transitorie con cui si prevede che in sede di prima applicazione della legge, la legge di stabilità dispone la soppressione della tabella di cui all`art. 11, comma 3, lett. d) del testo, riguardante gli importi delle singole autorizzazioni legislative di spesa o quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
Al riguardo viene previsto, altresì, che in sede di prima applicazione della legge, alla legge di stabilità per l`anno 2010 si applicheranno le disposizioni di cui all`art.1, comma 1 bis del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008, secondo le quali in via sperimentale, la legge di stabilità dovrebbe contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l`esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell`economia nonchè di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Viene, infine, disposto che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 22/2009.
Nel testo, in particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo le modalità stabilite dal provvedimento stesso e dai relativi decreti legislativi attuativi, sulla base dei principi fondamentali dell`armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità.
A tal fine viene delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto di specifici criteri direttivi, per l`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi suddetti sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
Viene, inoltre, istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, con il compito di promuovere e tutelare e tutelare la trasparenza e l`informazione nel campo della finanza pubblica. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni ed esprime indirizzi, in particolare:
– sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l`obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
– sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonchè sull`eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
– sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;
– sull`identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell`informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonchè sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell`attività pubblica.
Gli atti della Commissione vengono, quindi, trasmessi alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell`Economia e delle Finanze (come modificata dall`emendamento di cui sopra).
Vengono previsti, quali strumenti della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica:
– la relazione sull`economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
– la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre;
– il disegno di legge di stabilità (già legge finanziaria), da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una Nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
– il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;
– i provvedimenti collegati alla legge di stabil ità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;
– l`aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
– gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
La Decisione di finanza pubblica, in particolare, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazione centrale, all`amministrazione locale e agli enti di previdenza ed aggiorna, altresì, le previsioni per l`anno in corso.
Il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica, che contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dalla decisione di finanza pubblica sopra menzionata. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
Nello specifico, la legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge suddetta contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega o di carattere ordina mentale, ovvero organizzatorio.
Nel testo vengono, altresì, individuati i contenuti propri della legge stessa e viene precisato che, relativamente alla spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione ed indicano il programma a cui si riferiscono (missioni e programmi costituiscono ripartizioni della spesa dello Stato).
Sulla copertura finanziaria delle leggi, viene disposto che, in attuazione dell`articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia – che deve essere automatica ed effettiva ed indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria – per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata attraverso specifiche modalità appositamente elencate.
Viene precisato, inoltre, che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell`Economia e delle Finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell`onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla stessa è allegato altresì un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell`indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Le Commissioni parlamentari possono richiedere al Governo la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri dagli stessi recati.
In merito al bilancio dello Stato, viene previsto che la gestione finanziaria statale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L`unità temporale della gestione è l`anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nella decisione di finanza pubblica.
Vengono, altresì, previste norme sulla classificazione delle entrate e delle spese dello Stato. Al riguardo, le spese dello Stato sono ripartite in:
– missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;
– programmi, ai fini dell`approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
– capitoli, secondo l`oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
Vengono, inoltre, istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell`Economia, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, nonchè fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.
Riguardo a questi ultimi, nello specifico, viene disposto che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`Economia e delle Finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Il trasferimento di somme dai fondi suddetti e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Con altra norma viene disposto, tra l`altro, che il Ministro dell`Economia e delle Finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell`esercizio scaduto il 31 dicembre dell`anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato da apposita nota preliminare.
Al rendiconto suddetto è, inoltre, allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni, una contenente il rapporto sui risultati, l`altra concernente l`illustrazione, con riferimento ai programmi, dei risultati finanziari e dei principali fatti della gestione, con la motivazione degli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.
Nel testo viene, altresì, prevista, ferme restando le disposizioni sull`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, la delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse.
Al riguardo, l`Esecutivo viene delegato ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Tra i criteri direttivi vengono previsti, in particolare:
– l`introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
– l`introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di decisione di finanza pubblica e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
– l`accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
– il riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d`anno;
– l`adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
– la previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l`attuazione della nuova disciplina di cui sopra, l`assorbimento dell`ammontare dei residui e l`adeguamento delle procedure di entrata e di spesa.
Viene, inoltre, definito, in relazione alla programmazione dei flussi di cassa, il saldo di cassa del settore statale quale risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Il saldo esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. Con decreto del Ministero dell`economia e finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi suddetti e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
Altre disposizioni riguardano la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell`attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al D.Lgs 286/99 su “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell`attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell`articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59“, secondo specifici criteri direttivi.
Il Governo è altresi ` delegato ad emanare, entro due anni dall`entrata in vigore della legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.
Conseguentemente alle disposizioni introdotte dal testo viene, infine, disposta l`abrogazione della legge 468/78, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio””.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 733-B/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in sede referente, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 46/2008, 6/2009, 18/2009 e 20/2009.
Il provvedimento contiene disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
Viene prevista, in particolare, una norma di modifica all`art.38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento dei subappalti.
Al riguardo, si dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso), non risultino aver denunciato il fatto all`autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall`art. 4, comma 1, della L.689/81 (sulle modifiche al sistema penale), che individua specifiche cause di esclusione della responsabilità, concernenti: l`adempimento di un dovere, l`esercizio di facoltà legittima, ovvero lo stato di necessità o di legittima difesa.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità dei lavori pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
Il testo contiene, altresì, norme di modifica al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro per lo Sviluppo economico ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Vengono, altresì, previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
– sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale èiscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`a nnotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Altre norme prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione. In particolare, viene previsto che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell`attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l`amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell`impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell`impresa.
Il tribunale autorizza, altresì, l`amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all`attività economica dell`azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell`attività economica svolta dall`azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
Viene, altresì, modificato l`art. 34 della L. 55/90 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l`annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Sono previste, inoltre, norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, viene introdotto l`Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, per cui si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuo vere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Nello specifico si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell`articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell`Unione europea nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno. Il versamento non è richiesto nei casi di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Viene, altresì, istituito, presso il Ministero dell`Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nello stesso confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonchè i contributi eventualmente disposti dall`Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell`Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed in rinnovo del permesso di soggiorno.
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono al ricongiungimento familiare e al relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Ulteriori modifiche al Testo unico sull`immigrazione attengono all`ingresso per lavoro in casi particolari (di cui all`art.27, D.Lgs 286/98). In particolare, viene disposto che il nulla osta al lavoro nei casi elencati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell`OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l`immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all`ingresso dello straniero ai sensi dell`art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell`Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l`osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
è, inoltre, disposto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
In materia di sicurezza urbana, viene previsto, altresì, che i Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Altre norme del provvedimento riguardano:
– modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Al riguardo, viene disposto, altresì, che il gettito derivante dal contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell`Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l`immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall`Unione europea, per l`altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza;
– modifiche all`art. 635 c.p. sul reato di danneggiamento. Al riguardo, tra i casi per i quali è disposta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e il procedimento d`ufficio, vengono previsti gli immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati.
– modifiche all`art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
– disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell`art. 633 c.p. e dell`art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all`invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all`occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l`immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
– modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l`altro, al ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente in alcuni casi. Al riguardo viene previsto, in particolare, che, salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell`art.240 del Codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Inoltre, nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi suddetti è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un anno.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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