Si fa seguito al documento
Abruzzo – Modalità applicative del credito d`imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009 per comunicare che, sulla
Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2009, è stata pubblicata l’
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n.3782, che modifica alcune delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n.3779/2009, relative, in particolare, alla possibilità di fruire, con le modalità del credito d’imposta, del contributo per le spese relative ad interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità degli edifici danneggiati dal sisma dello scorso 6 aprile 2009.
In tal ambito, l’art.11, comma 1, lett. c, n.1, dell’Ordinanza n.3782/2009 stabilisce che il credito d’imposta, maturato in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità dei fabbricati danneggiati, è utilizzabile, in generale, ai fini delle imposte sui redditi (e non solo ai fini IRPEF, come originariamente previsto nella precedente Ordinanza n.3779/2009).
Tale modifica normativa (che riscrive l’art.3, comma 3, dell’Ordinanza n.3779/2009) è servita a sanare il dubbio interpretativo, già evidenziato dall’ANCE nel citato documento del 25 giugno 2009, in merito alla possibilità, per i soggetti IRES, di poter scegliere l’erogazione del contributo nella forma del credito d’imposta.
Pertanto, a seguito della citata riscrittura della disposizione, il credito d’imposta viene riconosciuto anche ai fini IRES, con le stesse modalità operative già previste nell’Ordinanza n.3779/2009.
In particolare, quindi, il nuovo art.3, comma 3, dell’Ordinanza n.3779/2009 prevede che:
– con riferimento agli interventi di riparazione di immobili diversi dall’abitazione principale, ovvero di immobili ad uso non abitativo:
– il credito d’imposta spetta fino alla copertura dell’80% delle spese sostenute e comunque di importo non superiore a 80.000 euro;
– è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi IRPEF/IRES;
– viene ripartito, a scelta del contribuente, in 5, ovvero in 10 quote annuali costanti;
– non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’ammontare dell’imposta netta.
– con riferimento agli interventi di riparazione dell’abitazione principale:
– il credito d’imposta spetta per la copertura integrale delle spese sostenute;
– è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, trattandosi di abitazione principale del contribuente);
– viene ripartito obbligatoriamente in 20 quote costanti, relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta ed agli anni successivi.
Resta fermo che, in ogni caso, il contributo ed il credito d’imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (ai fini IRPEF/IRES), né alla formazione della base imponibile IRAP.
Per quanto riguarda le altre modalità operative e le condizioni di applicabilità dell’agevolazione, si rinvia al documento Abruzzo – Modalità applicative del credito d`imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009.
Inoltre, si evidenzia che nella citata Ordinanza n.3782/2009 è presente un’ulteriore modifica, riguardante l’ammontare delle spese ammissibili all’agevolazione, le quali, a differenza di quanto stabilito originariamente dall’art.1, comma 6, dell’Ordinanza n.3779/2009, devono intendersi al netto dell’IVA (art.11, comma 1, lett. a, Ordinanza n.3782/2009). Confermato, invece, che il credito d’imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o postale.
Infine, si segnala che nel
Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78, cd. “Manovra d’estate” (pubblicato sulla
G.U. n.150 del 1° luglio 2009 –
cfr. “Manovra d`estate”” – Decreto Legge 78/2009 – Misure Fiscali del 2 luglio 2009), sono previste disposizioni relative, tra l’altro, alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari sospesi
[1], fino al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma dello scorso 6 aprile 2009
[2].
In particolare, per tali soggetti,l’art.25, comma 2,del DL 78/2009 prevede:
– la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della citata sospensione a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
– l’obbligo di effettuare gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti durante il periodo di sospensione, entro il mese di marzo 2010;
– il rinvio ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità per l’effettuazione di tali versamenti ed adempimenti sospesi.
[1] Ai sensi dell’art.1 dell’Ordinanza n.3780/2009 – cfr. Abruzzo – Modalità applicative del credito d`imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009
[2]Tali Comuni sono stati individuati ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.
1085-Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78.pdfApri
1085-Ordinanza Ministeriale del 17-06-2009 n. 3782.pdfApri