Secondo i giudici del TAR Toscana (sentenza n. 1005 dell`11/6/2009) deve ritenersi illegittima la norma di un Regolamento Urbanistico comunale (nel caso di specie del Comune di Portoferraio) laddove prevede che a fronte della realizzazione di un piano di lottizzazione, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia dovuta anche la cessione di un area da destinare comunque ad uso pubblico avente peraltro una superficie di non meno di 15 mila metri quadrati.
Tale previsione, infatti, secondo i giudici amministrativi, non può ritenersi supportata da adeguata e idonea motivazione giuridica, normativa e logico-motivazionale, nè può valere, come giustificazione addotta dal Comune, che trattasi di garantire standard aggiuntivi oltre a quelli minimi previsti dalla legge e che in ogni caso la cessione non sarebbe stata a titolo gratuito.
Le argomentazioni difensive del Comune non hanno però convinto il TAR Toscana che ha invece sottolineato proprio la mancata chiarezza sui presupposti in base ai quali la prescrizione censurata è stata introdotta nel Regolamento Urbanistico impugnato.