Riferimenti legislativi: D.Lgs. 286/2005, art. 7-bis – DM 554/2009
Al fine di favorire l`attività di controllo su strada da parte delle forze dell`ordine e, in particolare, l`accertamento delle responsabilità dei diversi soggetti che prendono parte all`attività di trasporto, con l`articolo 7-bis del D. Lgs. 286/2005 (introdotto dal D.Lgs. 214/2008) è stata istituita la “scheda di trasporto”” quale documento idoneo a certificare i dati dei soggetti nonchè della merce trasportata.
La circolare esplicativa
I Ministeri dell` Interno e delle Infrastrutture e Trasporti hanno predisposto una circolare illustrativa del DM n. 554 del 30 giugno 2009, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale (n. 153 del 4/4/2009), con il quale, in attuazione del D. Lgs. n.214 del 22/12/2008 sono stati approvati i contenuti della scheda di trasporto.
I contenuti obbligatori e tassativi che devono essere riportati nella scheda di trasporto ovvero devono essere presenti nei documenti equipollenti riguardano:
1. VETTORE: nominativo e numero di iscrizione all`Albo
2. COMMITTENTE: nominativo e indirizzo
3. CARICATORE: nominativo e indirizzo
4. PROPRIETARIO DELLA MERCE: nominativo o eventuale annotazione della motivazione per cui non si è in grado di indicarlo
5. MERCE TRASPORTATA: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e scarico
Nota: i dati possono essere compilati o utilizzando il modello tipo allegato al DM ovvero ricorrendo ad altro elaborato grafico.
La circolare chiarisce che ai fini della compilazione della scheda, il cui obbligo è in vigore dal 19 luglio scorso esclusivamente per le attività di trasporto in conto terzi, l`elenco dei dati riportati nel suddetto DM ha carattere tassativo e pertanto, quand`anche sia consentito l`utilizzo sostitutivo di documenti considerati come equipollenti quest`ultimi dovranno essere integrati con le informazioni eventualmente mancanti.
Come deve essere compilata la scheda e chi deve farlo
Il soggetto cui è affidato il compito di compilare e sottoscrivere la scheda, prima dell`inizio di ogni nuova operazione di trasporto, è il committente che potrà tuttavia delegare anche un altro soggetto, ad esclusione del vettore.
Se durante il trasporto si dovessero verificare variazioni dei dati iniziali immessi nella scheda all`inizio del viaggio il vettore o il conducente devono inserire i nuovi dati solamente nell`apposito spazio riservato alle “osservazioni varie””.
La scheda, in originale, deve essere poi custodita per tutta la durata del viaggio a bordo del veicolo a cura del vettore o conducente.
Per ciascun veicolo va redatta una scheda. In caso di veicoli complessi composti da più unità atte al carico può essere compilata una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso.
Nel caso in cui siano previsti più luoghi di scarico la scheda potrà essere unica, ma con l`indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico.
I documenti “sostitutivi”” della scheda
La scheda di trasporto può essere sostituita dal contratto di trasporto purchè contenga gli elementi essenziali previsti dall`art. 6 del D.Lgs. 286/2005 e rechi inoltre data certa.
Per quanto riguarda i documenti che sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto ossia:
1. la lettera di vettura internazionale CMR
2. i documenti doganali
3. il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009
4. i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
5. il documento di trasporto di cui al DPR 472/1996
6. ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto
la circolare chiarisce che tali documenti, al fine di poter essere realmente sostitutivi della scheda, dovranno riportare tutti i dati e le indicazioni forniti dal DM 554/09 e poc`anzi richiamati. In caso contrario, infatti, il documento equipollente dovrà essere integrato, prima dell`inizio del trasporto. Se tale integrazione non è materialmente possibile, perchè il contenuto del documento equipollente è immodificabile per legge, dovrà a questo punto compilarsi la scheda di trasporto anche solo inserendo i dati mancanti.
Trasporti internazionali
Per non incorrere nell`applicazione delle relative sanzioni i vettori stranieri, che transitano nel territorio italiano, non sono tenuti a compilare la scheda ma devono unicamente tenere a bordo i documenti equipollenti di trasporto indicati nel DM 554/09.
Esenzioni
Non sono tenuti a compilare la scheda coloro che effettuano attività di trasporto in conto proprio nonchè le categorie espressamente escluse dal campo di applicazione della Legge 298/1974 (art.30)
ossia:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell`amministrazione dello Stato, regioni, comuni, province destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose ecc.;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali ecc.;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario.
Sono altresì esclusi i trasporti di collettame effettuati per conto terzi.
Sanzioni amministrative
– Per mancata o incompleta compilazione della scheda: è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1800 euro che, secondo la circolare, deve essere applicata al committente (anche qualora abbia delegato altro soggetto alla compilazione) nonchè a chiunque alteri il contenuto della scheda. Tale sanzione si applica peraltro anche al vettore o conducente che dovendo inserire nuovi dati nella scheda (nel campo “osservazioni varie””) omettono di farlo ovvero lo fanno in modo incompleto o non veritiero.
Questa sanzione si applica anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri.
– Per mancanza, a bordo del veicolo, della scheda (o contratto di trasporto o altro documento equipollente): al conducente è applicata la sanzione pecuniaria da 40 a 120 euro mentre il proprietario del veicolo o il vettore ne rispondono in solido. è inoltre previsto, se compatibile, il fermo del veicolo che potrà essere riconsegnato solo dopo che sia stata esibita, entro il termine di 15 giorni (pena l`applicazione di una ulteriore sanzione) dall`accertamento della violazione, la scheda di trasporto o documentazione equipollente.
Ad ogni modo in caso di omessa esibizione entro i termini prescritti il veicolo verrà riconsegnato all`avente diritto.
Questa sanzione si applica anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri ma solo laddove non siano già previste da specifiche norme altre sanzioni.